Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 luglio 2021| n. 21610.
Presenza di due domande autonome tra loro.
In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande.
Ordinanza|28 luglio 2021| n. 21610. Presenza di due domande autonome tra loro
Data udienza 18 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Comunione – Presenza di due domande autonome tra loro – Decisione di una domanda con violazione del contraddittorio – Separazione delle due cause da parte del giudice di appello – Rimessione al giudice di primo grado della causa con il relativo vizio del contraddittorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28256-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1113/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, deirlasitaf-3 il 24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Presenza di due domande autonome tra loro
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Pescara, per sentir dichiarare la nullita’ di alcuni frazionamenti eseguiti dai convenuti in assenza dei necessari titoli, ordinare la cessazione delle molestie e disporre lo scioglimento della comunione esistente tra le parti del giudizio, con relativa divisione dei beni in essa compresi secondo le quote di rispettiva spettanza di ciascuna parte. Invocava infine la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dalla limitazione dei suoi diritti sui beni in comunione, conseguente ai comportamenti illeciti posti in essere dai predetti.
Si costituivano in giudizio (OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro lato, aderendo alla domanda di divisione, ma resistendo a tutte le altre spiegate dall’attrice. Restava invece contumace (OMISSIS).
Con sentenza n. 507/2010 il Tribunale accoglieva la domanda di nullita’ dei frazionamenti, ordinava la cessazione delle turbative al libero esercizio dei diritti di godimento dell’attrice, disponeva lo scioglimento della comunione, respingeva la domanda risarcitoria e compensava in parte le spese del grado, ponendone la restante parte a carico dei convenuti costituiti.
Interponevano separati appelli avverso detta decisione (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando entrambi, innanzitutto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della seconda, coniuge in regime di comunione legale del primo. La (OMISSIS) ed il (OMISSIS) si costituivano invece nel gravame proposto dal (OMISSIS), contestando solo il governo delle spese di cui alla sentenza di prime cure. Le impugnazioni venivano riunite e si costituiva, in seconde cure, la (OMISSIS), resistendo ai gravami spiegati dalle altre parti e spiegando a sua volta appello incidentale in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta in prime cure ed alla compensazione parziale delle spese, disposta dal Tribunale di Pescara.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 1113/2016, la Corte di Appello di L’Aquila, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio in prime cure nei confronti di (OMISSIS), dichiarava la nullita’ della sentenza del Tribunale e del relativo procedimento, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi il giudice di primo grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a due motivi.
Resistono, con separati controricorsi, da un lato (OMISSIS) e (OMISSIS), e dall’altro lato (OMISSIS) e (OMISSIS).
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 331, 332, 353, 354, 274, 348, 102, 103, 104 c.p.c. e del principio di ragionevole durata del processo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che la causa aveva ad oggetto diverse domande, soltanto alcune delle quali richiedevano il contraddittorio necessario del coniuge estromesso in prime cure. Ad avviso della ricorrente, quindi, la Corte distrettuale avrebbe dovuto procedere alla separazione delle varie domande, rimettendo al giudice di primo grado solo quella di scioglimento della comunione, per la quale sussisteva il contraddittorio necessario della parte non citata.
Con il secondo motivo, trattato unitariamente al primo, la ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla parte dell’impugnazione principale che riguardava le domande non soggette a contraddittorio necessario, nonche’ sull’appello incidentale relativo al risarcimento del danno.
Le due censure, che in ragione della loro intima connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.
Questa Corte ha affermato il principio – al quale il collegio ritiene di dare continuita’ – per cui “In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d’appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si e’ verificato il detto vizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19210 del 28/09/2016, Rv. 641562).
Nel caso di specie, la (OMISSIS) aveva proposto, in prime cure, due domande distinte ad autonome: la prima, avente ad oggetto la dichiarazione della nullita’ dei frazionamenti eseguiti dai convenuti senza titolo, la cessazione delle molestie dagli stessi realizzate in suo danno e la loro condanna al conseguente risarcimento del danno; la seconda, invece, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti del giudizio e la divisione dei beni in essa compresi, secondo le quote di rispettiva spettanza di ciascuno dei condividenti. Ne’ sussisteva alcun rapporto di necessaria pregiudizialita’, o anche soltanto di collegamento logico, tra le predette istanze: la richiesta di scioglimento della comunione e di divisione non presentava infatti alcuna relazione rispetto a quella di accertamento della nullita’, alla quale invece erano connesse quella di cessazione delle turbative e di risarcimento del danno. Delle predette domande, solo quella di scioglimento della comunione e di divisione era soggetta al litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti alla comunione stessa. Le altre, invece, ben potevano essere esaminate anche nei soli confronti dei soggetti che erano stati convenuti in prime cure, ritenuti dall’attrice responsabili dei comportamenti illeciti dalla medesima denunziati e dei conseguenti danni dei quali la stessa invocava il risarcimento. La Corte di Appello ha dunque errato nel non aver disposto la separazione delle domande proposte dalla (OMISSIS), ed oggetto degli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente formulati in seconda istanza, rinviando al giudice di primo grado soltanto quelle assoggettate alla regola del litisconsorzio necessario tra tutti i condividenti, e quindi soltanto quella di scioglimento della comunione e di divisione secondo le quote di rispettiva spettanza. Le restanti domande, infatti, avrebbero dovuto essere esaminate dalla Corte distrettuale, ovviamente nei limiti in cui, in relazione alle stesse, le parti avevano, rispettivamente, proposto appello, principale ed incidentale.
Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
Il giudice del rinvio avra’ cura di conformarsi ai principi di cui in motivazione, alla luce dei quali, in presenza di piu’ domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette a litisconsorzio necessario, ed altre invece no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialita’ ne’ alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o piu’ litisconsorti pretermessi in primo grado si giustifica soltanto in relazione alle domande soggette a tale regime. In tale evenienza, dunque, il giudice di secondo grado e’ tenuto a separare le cause, rimettendo al giudice di prime cure soltanto le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande, in relazione alle quali non si configura alcun litisconsorzio necessario e, quindi, alcuna violazione della regola del contraddittorio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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