Induzione indebita a dare o promettere utilità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 giugno 2021| n. 23887.

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, quando l’utilità perseguita con l’illecita condotta induttiva necessita, per la sua realizzazione, di un provvedimento amministrativo a carattere dispositivo cui debba fare seguito soltanto l’esecuzione di un’attività meramente materiale, il momento consumativo del reato coincide con l’adozione dell’atto stesso, senza che assuma rilievo la successiva attività materiale.

Sentenza|17 giugno 2021| n. 23887. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Data udienza 5 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Corruzione – Vertici aziendali e amministratori pubblici – Momento consumativo del reato – Avvenuta apertura illegittimamente anticipata di una strada – Adempimento alla promessa illecita fatta – Competenza – Effetti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giusepp – rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE PALERMO;
nei confronti di:
TRIBUNALE TERMINI IMERESE;
(OMISSIS) SPA;
con l’ordinanza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dr. MARIA FRANCESCA LOY, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020, che ha chiesto che si dichiari la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento dell’eccezione difensiva gia’ proposta in sede di udienza preliminare ma ivi rigettata, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nel procedimento contro (OMISSIS) ed altri per numerose imputazioni e tra queste per il delitto di cui all’articolo 319-quater c.p., aver concorso, con abuso della qualita’ e dei poteri di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio quali alti dirigenti dell'(OMISSIS) S.p.A., nell’indurre i dirigenti tecnici della stessa societa’ e altri tecnici a promettere prima e in seguito a dare loro, indebitamente, utilita’ consistenti nell’apertura anticipata del nuovo tratto stradale “(OMISSIS)” da ostentare simulatamente quale loro eccezionale merito manageriale, fatto commesso in (OMISSIS).
2. Ha a tal proposito osservato che il momento consumativo finale del reato non puo’ essere individuato nell’apertura materiale della indicata tratta viaria, perche’ necessariamente preceduto, sul piano delle procedure amministrative, dalla emanazione della indefettibile ordinanza di apertura al traffico emessa il 22 dicembre 2014 dal direttore regionale dell'(OMISSIS) S.p.A. in Palermo. Si tratta dell’attivita’ provvedimentale che era stata la unica risultante dell’attivita’ di induzione degli autori del fatto.
Ne e’ prova che, soltanto dopo l’adozione del suddetto atto, e a reato quindi gia’ consumato, vi fu la diffusione del simulato risultato manageriale e della data e dell’ora in cui si sarebbe poi concretizzata l’apertura del tratto di strada.
Da qui la conclusione che luogo di consumazione del reato sia stato (OMISSIS) e non (OMISSIS).
3. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (OMISSIS), a cui il procedimento e’ stato conseguentemente trasmesso, ha proposto conflitto negativo di competenza, disponendo l’invio degli atti a questa Corte di cassazione.
Secondo detto giudice, l’utilita’ ipotizzata dal pubblico ministero, costituita dall’apertura in anticipo sui tempi previsti del tratto stradale, fu e non poteva non essere il risultato di una complessa sequela procedimentale, culminata nell’adozione della necessaria ordinanza di riapertura imputata al dirigente regionale e poi nella materiale esecuzione della stessa, che a quella doveva necessariamente seguire.
L’utilita’ perseguita e’ consistita in una prestazione di facere, l’apertura anticipata di un tratto stradale, infine accettata dai pubblici ufficiali indotti, per conseguire un tornaconto personale in termini di carriera o per l’esigenza di non scontentare le pretese dei superiori aziendali.
Il momento consumativo del reato, fattispecie a duplice schema, e’ quindi da individuarsi nell’adempimento finale effettivo dell’apertura della strada con la rimozione della cartellonistica, avvenuto appunto nel circondario del Tribunale di Termini imerese.
4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020, ha chiesto che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando cosi’ luogo alla situazione prevista dall’articolo 28 c.p.p.
2. La questione di competenza si incentra, come peraltro hanno messo in evidenza i due giudici in conflitto, nell’individuazione del momento consumativo dell’ipotizzato reato di induzione indebita a dare o promettere l’utilita’ specifica costituita dall’apertura anticipata di un tratto stradale.
3. La materiale apertura della strada e’ avvenuta ovviamente, come indicato dal giudice di Palermo, con la, rimozione della cartellonistica che ne segnalava la non praticabilita’, e quindi nel luogo ove insiste la strada, che ricade nel circondario del Tribunale di Termini imerese.
Il provvedimento amministrativo che ha disposto l’apertura del tratto stradale, invece, e’ stato adottato, secondo quanto rappresentato dai provvedimenti declinatori della competenza, dagli organi amministrativi a cio’ preposti in Palermo, mettendo per ora da canto l’osservazione incidentalmente svolta dal giudice palermitano – perche’ capace di far venire meno i presupposti del conflitto -, secondo cui l’ordinanza di apertura fu invero emessa in Agrigento, ove si trovava la sede operativa del centro edilizia per la Regione siciliana di (OMISSIS) S.p.A..
4. Si tratta allora di stabilire se nella configurazione di imputazione la materiale apertura della strada, a fronte del provvedimento amministrativo che l’ha disposta e l’ha resa dunque adempimento materiale conseguente e obbligatorio, costituisca un mero post factum o il momento di concretizzazione dell’offesa penalmente rilevante.
5. L’imputazione struttura la correlazione dell’apertura della strada alla ostentazione, in modo simulato, di eccezionali meriti manageriali della dirigenza di (OMISSIS) S.p.A., con la conseguenza che l’apprezzamento di tale utilitaristico personale vantaggio puo’ e deve essere commisurato non gia’ all’adempimento materiale della rimozione della cartellonistica di divieto in loco, quanto al provvedimento che ha ordinato e disposto il materiale adempimento.
E’ infatti quel provvedimento a segnare il prospettato, indebito, successo manageriale del gruppo dirigente e non la mera esecuzione di quanto compiutamente disposto dall’autorita’ di amministrazione tecnica.
6. Si richiama, per spiccata similitudine con il caso in esame, quello – gia’ valutato dalla giurisprudenza di legittimita’ – dell’emissione di un permesso di costruire illegittimo nell’ambito della fattispecie di abuso di ufficio, per il quale si e’ appunto affermato che “qualora la condotta consista nell’emanazione di un permesso di costruire illegittimo, il momento consumativo coincide con l’adozione dell’atto stesso in quanto in tale momento si verifica il requisito dell’ingiusto vantaggio patrimoniale, mentre l’eventuale successiva attivita’ edificatoria, cosi’ come l’eventuale alienazione del terreno divenuto edificabile, costituisce un “post factum” che dipende dall’azione di un soggetto diverso rispetto al pubblico ufficiale che ha emanato l’atto illegittimo – Sez. 3, n. 44104 del 19/04/2018, Rv. 274127 -. Allo stesso modo puo’ ora dirsi che la rimozione della cartellonistica di segnalazione del divieto di transito e della eventuale altra strumentazione di impedimento dello stesso ha costituito, all’interno della vicenda delineata in imputazione, un mero post factum estraneo al momento consumativo dell’ipotizzato reato.
In buona sostanza, quando l’utilita’ perseguita con l’illecita condotta induttiva di cui all’articolo 319-quater c.p. necessita, per la sua realizzazione, di un provvedimento amministrativo a carattere dispositivo, cui debba poi fare seguito soltanto l’esecuzione di una attivita’ meramente materiale, il momento consumativo del reato coincide con l’esercizio della potesta’ provvedimentale, senza che assuma a tal fine rilievo la successiva attivita’ materiale.
7. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo. Seguono le comunicazioni di cui all’articolo 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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