Prescrizione si applica termine reato originario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 dicembre 2024| n. 31378.

Prescrizione si applica termine reato originario

Massima: Qualora, ai fini dell’art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell’illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole.

 

Ordinanza|6 dicembre 2024| n. 31378. Prescrizione si applica termine reato originario

Integrale

Tag/parola chiave: Prescrizione civile – Termine – Prescrizioni brevi – Risarcimento del danno – Fatto dannoso costituente reato termine di prescrizione del reato – Rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c. – Modifica legislativa – Termine del momento di consumazione del reato – Riferimento – Necessità – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliera Rel.

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18245/2022 R.G. proposto da

Vu.An., in proprio e nella sua qualità di unica erede di Vu.En., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fa.Di. e Pi.De., come da procura speciale allegata al ricorso, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: Omissis);

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA – AR.S., oggi Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fr.Ma., come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, Pi.Gi., presso lo studio presso lo studio e la persona dell’Avv. Ma.De. (pec: Omissis);

– controricorrente –

nonché contro

Vu.An., Vu.Al. e Vu.Vi.

-intimate –

avverso la sentenza n. 1152/2022 pubblicata in data il 17/05/22 e pronunciata della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/10/2024 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

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FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello principale proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – odierna controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, rigettando le domande proposte da Vu.En. e Vu.An., condannandoli alla restituzione in favore dell’Azienda delle somme loro corrisposte in esecuzione della sentenza appellata; rigettava l’appello incidentale proposto da Vu.En. e Vu.An., con loro condanna a rifondere le spese del doppio grado in favore dell’Azienda.

2. Per quanto ancora qui rileva, con sentenza n. 747/2015, il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto parzialmente la domanda proposta da Vu.En. e Vu.An. – i quali avevano convenuto in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia (già Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia-Ar.Sa.), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta, Vu.An. (rispettivamente moglie e madre, omonima della figlia), avvenuto in data 27/01/2004 presso l’Azienda convenuta, asseritamente a causa di trattamenti sanitari inadeguati – condannando l’Azienda convenuta a corrispondere la somma di Euro 356.020,91 a favore di ciascuno degli attori, a titolo di danno non patrimoniale e disciplinando le spese processuali tra le parti.

3. Avverso la sentenza d’appello, Vu.An., anche in qualità di erede di Vu.En. (deceduto nelle more del giudizio), ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia; sebbene intimate, Vu.An., Vu.Al. e Vu.Vi. non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

La parte ricorrente ha depositato memoria. Ha depositato memoria anche la parte controricorrente.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, prima di procedere all’esame del merito dei motivi di ricorso, è necessario soffermarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità, improcedibilità sollevata dall’Azienda controricorrente in ragione del preteso difetto di integrità del contraddittorio, per non essere stato il presente ricorso notificato dalla odierna ricorrente anche alle sorelle della defunta Vu.An., Vu.An., Vu.Al. e Vu.Vi., intervenute nel primo grado del presente giudizio con comparsa del 25 settembre 2014, domandando anch’esse nei confronti della convenuta il risarcimento del danno parentale, domanda ritenuta inammissibile dal Tribunale (sentenza n. 747/2015) e costituitesi nel giudizio di appello con atto in data 23 novembre 2015, domandando il rigetto dei motivi di appello svolti dall’Azienda, ma senza impugnare il capo della sentenza in questione.

1.1. L’eccezione è priva di fondamento e va disattesa.

In proposito, risulta che debitamente in data 2/11/2022 la ricorrente ha proceduto a notificare l’originario ricorso e il controricorso notificato il 23/09/22, a tutte e tre le predette sorelle, nel domicilio eletto presso i difensori (v. i relativi 6 files xml depositati nel fascicolo telematico con “Nota di deposito” il 14/11/22, alle ore 8:44), in tal modo provvedendo spontaneamente ad integrare il contraddittorio.

2. Va esaminato per motivi logici giuridici prioritariamente il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, comma 3, c.c. 589, 157 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto la Corte sarebbe incorsa in errore per non avere applicato la legge penale vigente al momento in cui fu commesso il fatto (2004), ovvero l’art. 157, comma 1, n. 3 nel testo precedente la riforma del 2005, che prevedeva la prescrizione decennale dei delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, quali l’omicidio colposo p.p. dall’art. 589 c.p.”; in particolare, evidenzia che con la riforma del 2005 per tali delitti il tempo di prescrizione è stato ridotto a cinque anni e che nel processo civile non vige l’art. 2 c.p. che disciplina l’applicabilità, in caso di successione di leggi penali, delle disposizioni più favorevoli al reo, per cui rimane ferma la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da reato; sostiene, pertanto, che con l’applicazione del termine di prescrizione decennale e non quinquennale, l’esercizio del diritto sarebbe nel presente caso ampiamente tempestivo, anche facendolo decorrere dalla data di ricovero e decesso della paziente avvenuto il 27/01/2004, poiché l’atto di citazione di primo grado è stato notificato in data 11/12/2012 e, tra l’altro, la prescrizione risulta interrotta dalla lettera di messa in mora (n. 145492953924 del 12/06/2012, ricevuta dall’Azienda in data 17/07/2012, allegata al ricorso sub doc. n. 12).

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3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che la Corte d’Appello nella sentenza qui impugnata ha posto la questione dell’illecito civile costituente reato ed ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, affermando il sopravvenuto decorso del termine quinquennale previsto all’epoca dei fatti per l’omicidio colposo al pari di quanto previsto in via generale per la responsabilità aquiliana, andando, quindi, di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure che aveva affermato il titolo contrattuale della responsabilità, la non decorrenza del termine e rigettato l’eccezione di prescrizione.

Invero, alla fattispecie penale in esame andava applicato il regime prescrizionale decennale, nel testo ratione temporis vigente al momento in cui fu commesso il fatto reato (2004).

La Corte bolognese ha viceversa erroneamente applicato la disciplina introdotta dalla L. 5/12/2005 n. 251, entrata in vigore in data 8/12/2005.

Come più volte affermato da questa Corte, se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall’art. 2947, primo comma cod. civ., (nella specie, omicidio colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157 cod. pen.), ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest’ultima si applica anche all’azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell’azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell’illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell’art. 2947, terzo comma, ultima parte del cod. civ. (tra tante, v. Cass. Sez. 3, 26/02/2004 n. 3865).

In particolare, nell’ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo nel caso, come quello all’esame, sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell’illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (v. Cass n. 13407 del 27/07/2012 e Cass, ord., n. 6333 del 14/03/2018).

4. Venendo all’esame del primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225. 1372/c2, 2946 e 2947/c1 e 3 c.c.” e contesta in particolare, che la sentenza impugnata, nell’affermare che “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 1372, comma 2, c.c.” (pag. 4 della sentenza impugnata), ha applicato l’orientamento di legittimità risultante dalle recenti pronunce nn. 11320/2022 e 21404/2021, tralasciando di considerare le precedenti pronunce di legittimità secondo cui la pretesa risarcitoria del danno sofferto jure proprio dai prossimi congiunti della vittima deve essere ricondotta all’inadempimento di un contratto che produce effetti non solo tra le parti (paziente e struttura ospedaliera), ma anche nei confronti dei terzi (prossimi congiunti) secondo l’indirizzo di creazione giurisprudenziale, del c.d. “contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi”, vertendosi in tal caso in tema di responsabilità contrattuale (nn.14405/2011, 26972/08; 20320/2005, 14488/2004, 67235/02).

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La ricorrente evidenzia infine che circoscrivere la portata degli effetti protettivi del contratto alle sole ipotesi di nascita indesiderata, darebbe luogo ad un secondo sottosistema nel già variegato territorio della responsabilità sanitaria.

4.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’Appello ha deciso il punto della controversia in esame in modo conforme al prevalso orientamento di legittimità, secondo cui il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trovando applicazione il principio generale di cui all’art. 1372, comma 2, c.c. (cfr. Cass. 20/06/2024 n. 17113, Cass. 22/01/2024 n. 2232, Cass. 6/05/2022 n. 14471, Cass. 7/04/2022 n. 11320, Cass. 26/07/2021 n. 21404, Cass. 9/07/2020 n. 14615, Cass. 8/07/2020 n. 14258, Cass. 20/03/2015 n. 5590, Cass. 8/05/2012 n. 6914).

Le argomentazioni della ricorrente non offrono elementi idonei a scalfire il richiamato orientamento di legittimità.

5. Dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. sull’exordium praescriptionis in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 c.p.c.; vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 c.p.c.”.

6. Ne consegue l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, il rigetto del primo e l’assorbimento del secondo. Va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di merito in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e dei suoi danti causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e dei suoi danti causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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