Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 18 marzo 2019, n. 7562.

La massima estrapolata:

La prescrizione delle servitù per non uso, ai sensi dell’art. 1073 c.c., formando oggetto di un’eccezione in senso proprio, deve essere specificamente opposta, anche senza l’impiego di forme sacramentali, dalla parte che intenda avvalersene.

Sentenza 18 marzo 2019, n. 7562

Data udienza 25 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3261/2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domiciliano per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3635/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI Corrado, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

I FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Como, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo la rimozione di una palizzata in legno che sostiene una pianta di vite, collocata dai convenuti di fronte ad un’apertura dell’immobile di sua proprieta’ sito nel Comune di (OMISSIS), deducendo: in via principale, che tale apertura costituiva una veduta, con il conseguente obbligo del proprietario del fondo antistante di mantenere la palizzata alla distanza prevista dall’articolo 907 c.c.; in subordine, di vantare una servitu’ di passaggio di aria e luce, violata dalla pianta in questione; in via di ulteriore subordine, che la collocazione del manufatto di fronte a tale apertura costituiva un atto emulativo a norma dell’articolo 833 c.c..
(OMISSIS) e (OMISSIS) si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, l’eliminazione dello stillicidio proveniente dal canale di gronda dell’immobile dell’attrice.
Il tribunale, con sentenza dell’1/7/2013, ha dato atto che nel corso del giudizio la parte attrice aveva sistemato lo stillicidio di cui alla domanda riconvenzionale ed ha rigettato tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti in causa, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo a carico di ciascuna di esse le spese di consulenza tecnica d’ufficio nella misura del 50%.
(OMISSIS) ha proposto appello, deducendo la nullita’ della sentenza per la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti, per non avere il giudice accertato l’esistenza di una servitu’ di veduta, per non aver erroneamente qualificato l’apertura come luce, e deducendo comunque l’atto emulativo ed impugnando, infine, la statuizione sulle spese.
(OMISSIS) e (OMISSIS) si sono costituiti in giudizio chiedendo che l’impugnazione fosse dichiarata inammissibile o comunque respinta e, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
La corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata, condannando la (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati.
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la mancata trascrizione delle conclusioni di uno o di entrambe le parti non da’ luogo a nullita’ purche’ la sentenza ne abbia tenuto conto e che, nel caso in esame, il tribunale ha compiutamente risposto a tutte le domande proposte, ha ritenuto, innanzitutto, che l’apertura per cui e’ causa deve essere definita come una luce e non come una veduta la cui sussistenza, infatti, richiede, oltre al requisito dell’inspectio, anche quello della prospectio, vale a dire la possibilita’ di affacciarsi, e cioe’ di sporgere il capo e di vedere nelle diverse direzioni in modo agevole e non pericoloso: nel caso di specie, ha osservato la corte, e’ stato accertato a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio che “l’apertura in esame, per la sua stessa conformazione, non costituisce veduta bensi’ semplice luce cd. irregolare atteso che la stessa, pur essendo posta ad un’altezza difforme da quella prescritta ex articolo 901 c.c., non consente ne’ l’affaccio ne’ lo sporto sul fondo antistante, essendo munita di inferriata e rete metallica”. La corte, quindi, ha ritenuto conseguentemente assorbito il motivo con il quale si e’ chiesto di accertare il diritto di aprire vedute. D’altra parte, ha osservato ancora la corte, pur a voler ammettere che il diritto all’apertura sia stato acquistato sulla base del contratto del 1879 a mezzo del notaio (OMISSIS), per il quale “il venditore acconsente che l’acquirente abbia ad aprire vedute”, il fatto che di tale diritto non e’ stato fatto altro uso di quello che risulta in atti di mera luce ha determinato l’estinzione, per non uso ventennale, della servitu’ di veduta costituita sulla base di tale titolo.
La corte, poi, ha rilevato che, a prescindere dall’accertamento sul se e come sia stata costituita, la servitu’ di aria e luce, che e’ negativa, risolvendosi nell’obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione, non viene pregiudicata dalla presenza della dedotta coltivazione della pianta di vite, considerato che si trova a distanza regolamentare dal confine, ai sensi dell’articolo 892 c.c., che consente il passaggio di aria e di luce ed anzi, nel periodo di minore luminosita’, d’inverno, perde le foglie.
La corte, inoltre, ha escluso la sussistenza dell’atto emulativo, il quale presuppone l’intenzione di muovere o di recare molestie ad altri e l’assenza di utilita’ per il proprietario: nel caso di specie, invece, ha osservato la corte, l’utilita’ per il proprietario e’ evidente, trattandosi di pianta fruttifera e, comunque, di gradevole aspetto.
La corte, infine, ha ritenuto che, in conseguenza della soccombenza, l’appellante dovesse essere condannata, a norma dell’articolo 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 26/1/2015, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata il 28/11/2014 (c’e’ la relata).
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso notificato in data 26/2/2015.
La ricorrente ha depositato memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 132 e 161 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha respinto il primo motivo d’appello sul rilievo che la mancata trascrizione delle conclusioni di uno o di entrambe le parti non da’ luogo a nullita’ purche’ la sentenza ne abbia tenuto conto e che, nel caso in esame, il tribunale ha compiutamente risposto a tutte le domande proposte, laddove, al contrario, a norma dell’articolo 132 c.p.c., la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti determina, ai sensi dell’articolo 161 c.p.c., la nullita’ della sentenza quando abbia inciso sul processo decisionale comportando un’omissione di pronuncia sulle domande o le eccezioni delle parti, com’e’ accaduto nel caso di specie, nel quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, il tribunale, limitandosi a valutare la situazione fattuale della finestra, non ha esaminato ne’ ha pronunciato sulla domanda proposta dall’attrice di accertamento del suo diritto di aprire e mantenere la veduta in relazione all’apertura oggetto di causa in forza dell’atto notarile del 1879 mediante rimozione dell’inferriata e della rete di protezione.
2. Il motivo e’ infondato. L’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa nullita’ della sentenza stessa soltanto quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, per modo che sia mancata in concreto una decisione su domande od eccezioni ritualmente proposte, laddove, al contrario, quando dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l’omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validita’ della sentenza (Cass. SU n. 898 del 1999; Cass. n. 4208 del 2007; Cass. n. 3979 del 2012; Cass. n. 12864 del 2015). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, quale emerge dai passi della motivazione riportati in ricorso (p. 9, 10, 11), si e’ pronunciata (ai fini in esame non importa se in modo corretto o meno) sulla domanda proposta dall’attrice in via principale, cosi’ come (e senza che risultino censure sul punto) il tribunale l’ha interpretata, e cioe’ (per come risulta dalla sentenza della corte d’appello) quale domanda di rimozione della palizzata di legno che sostiene una pianta di vite, collocata dai convenuti di fronte ad un’apertura dell’immobile di sua proprieta’, sul presupposto che tale apertura costituisse una veduta, con il conseguente obbligo del proprietario del fondo antistante di mantenere la palizzata alla distanza prevista dall’articolo 907 c.c.: il tribunale, infatti, dopo aver affermato che tale apertura, per sua stessa conformazione, non costituisce veduta bensi’ semplice luce cd. irregolare, atteso che la stessa non consente ne’ l’affaccio ne’ lo sporto sul fondo antistante essendo munita di inferriata e rete metallica, ha ritenuto che, trattandosi di luce, fosse venuto meno l’oggetto stesso della domanda principale, fondata, appunto, sul presupposto che l’apertura in questione costituisse una veduta. La nullita’ della sentenza appellata, del resto, ove mai sussistente, e’ risultata in ogni caso sanata, per conseguimento dello scopo, in ragione del fatto che, come si vedra’ nell’esame del secondo motivo, la corte d’appello si e’ pronunciata sulla domanda in questione (Cass. n. 13426 del 2004), e non e’ piu’, come tale, suscettibile di essere invocata, con ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza della corte d’appello che ne abbia escluso (in ipotesi, illegittimamente) la sussistenza pronunciandosi nel merito della domanda asseritamente rimasta priva di pronuncia.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ritenendo che “l’apertura in esame, per la sua stessa conformazione, non costituisce veduta bensi’ semplice luce cd. irregolare atteso che la stessa, pur essendo posta ad un’altezza difforme da quella prescritta ex articolo 901 c.c., non consente ne’ l’affaccio ne’ lo sporto sul fondo antistante, essendo munita di inferriata e rete metallica” e che resta conseguentemente assorbito il motivo con il quale si e’ chiesto di accertare il diritto di aprire vedute, non si e’ pronunciata, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., sulla domanda dell’attrice volta ad accertare il suo diritto di aprire e mantenere la veduta relativa all’apertura in forza della servitu’ costituita con l’atto notarile del 19/3/1879 e, precisamente, sulla domanda, proposta in via principale, con la quale l’attrice aveva chiesto alla corte di accettare il proprio diritto ad intervenire sulla finestra, attualmente munita di inferriata e rete, per poter esercitare il proprio diritto di veduta in conformita’ alla pattuizione contenuta nell’atto del 1878. La corte d’appello, cosi’ facendo, ha aggiunto la ricorrente, ha sovvertito l’ordine logico delle domande proposte: la domanda di accertamento del diritto di aprire vedute in forza dell’atto notarile costituiva, infatti, il necessario antecedente logico della domanda di condanna al rispetto della distanza minima di cui all’articolo 907 c.c., tale, quindi, da non potersi considerare assorbita nella pronuncia di rigetto della domanda di ripristino ex articolo 907 c.c., in considerazione delle attuali caratteristiche dell’apertura. La ricorrente, inoltre, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, pur a voler ammettere che il diritto all’apertura sia stato acquistato sulla base del contratto del 1879, per il quale “il venditore acconsente che l’acquirente abbia ad aprire vedute”, il fatto che di tale diritto non e’ stato fatto altro uso di quello che risulta in atti di mera luce, ha determinato l’estinzione, per non uso ventennale, della servitu’ di veduta costituita sulla base di tale titolo, rilevando, in tal modo, d’ufficio, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., l’eccezione di estinzione del diritto per non uso ultraventennale ai sensi dell’articolo 1073 c.c., la quale, invece, costituisce eccezione di merito in senso proprio che deve essere specificamente e tempestivamente opposta dalla parte che intende avvalersene. Nel caso di specie, invece, i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) solo nella comparsa di risposta nel giudizio d’appello hanno proposto l’eccezione di estinzione, per non uso ventennale, della servitu’ costituita nel 1879, in precedenza mai formulata.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 167 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha statuito l’estinzione per non uso ultraventennale della servitu’ di veduta costituita con l’atto notarile del 1879, laddove, in realta’, l’eccezione di estinzione della servitu’ per non uso, che non e’ rilevabile d’ufficio, non e’ stata proposta dai convenuti nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, ma solo nella comparsa di risposta nel giudizio d’appello, e non poteva, quindi, essere presa in considerazione del collegio.
5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Intanto, la corte d’appello si e’ pronunciata (ai fini in esame, non importa se correttamente o meno) sulla domanda proposta dalla ricorrente, cosi’ come interpretata dal tribunale, vale a dire, come detto, la domanda volta alla rimozione della palizzata di legno che sostiene la vite collocata dai convenuti di fronte ad un’apertura dell’immobile di sua proprieta’, sul presupposto che l’apertura in questione costituisce una veduta, con il conseguente obbligo dei proprietari del fondo antistante di mantenere la palizzata alla distanza prevista dall’articolo 907 c.c.. La corte, infatti, ha, sul punto, affermato che, come risulta dalla consulenza tecnica espletata in giudizio, “l’apertura in esame, per la sua stessa conformazione, non costituisce veduta bensi’ semplice luce cd. irregolare atteso che la stessa, pur essendo posta ad un’altezza difforme da quella prescritta ex articolo 901 c.c., non consente ne’ l’affaccio ne’ lo sporto sul fondo antistante, essendo munita di inferriata e rete metallica”. La corte, peraltro, ha aggiunto che resta conseguentemente assorbito il motivo con il quale era stato chiesto di “accertare il diritto di aprire vedute”: nel senso, evidentemente, che, a seguito dell’accertamento svolto in precedenza, in forza del quale l’apertura in questione costituiva non una veduta ma una semplice luce, era inevitabilmente infondata anche la domanda con la quale l’attrice-appellante aveva chiesto di accertare, con riguardo alla predetta apertura, il suo diritto di veduta. Ne’, del resto, per cio’ che riguarda quest’ultimo profilo, risulta fondato il rilievo, implicitamente svolto dalla ricorrente, secondo cui la domanda che la stessa ha proposto aveva, in realta’, ad oggetto l’accertamento non gia’ del diritto di veduta a mezzo dell’apertura nello stato in cui attualmente si trova, e cioe’ munita di inferriata e rete, quanto piuttosto del diritto di aprire e mantenere la veduta relativamente all’apertura in questione mediante la rimozione dell’inferriata e della rete di protezione, vale a dire, piu’ precisamente, del diritto di intervenire sulla finestra per poter esercitare il proprio diritto di veduta in conformita’ alla pattuizione contenuta nell’atto del 1878. Cosi’ facendo, infatti, la ricorrente si duole, in sostanza, dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato della domanda che la stessa aveva proposto: solo che, com’e’ noto, il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimita’ il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come l’atto di citazione, ha l’onere (nel caso di specie inadempiuto) di dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli articoli 1362 c.c. e segg., la cui portata e’ generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresi’ nel ricorso, a pena d’inammissibilita’, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici, oltre al testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (Cass. n. 16057 del 2016). D’altra parte, e piu’ in generale, il giudizio di merito, per come (incontestatamente) ricostruito nella sentenza della corte territoriale, non risulta aver investito la questione relativa al diritto dell’attrice di intervenire sulla finestra, attualmente munita di inferriata e rete, per poter esercitare il proprio diritto di veduta in conformita’ alla pattuizione contenuta nell’atto del 1878. Ed e’ noto che i motivi del ricorso per cassazione non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimita’ (Cass. n. 16742 del 2005). Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: cio’ che, nella specie, non risulta essere accaduto. Quanto alla residua censura, la Corte osserva che se, da una parte, e’ vero che la prescrizione per non uso delle servitu’ prediali, ai sensi dell’articolo 1073 c.c., formando oggetto di un’eccezione in senso proprio, dev’essere specificamente opposta, anche senza l’uso di forme sacramentali, dalla parte che intenda avvalersene (Cass. n. 4413 del 1989; conf., Cass. n. 6647 del 1991), e’ anche vero, pero’, dall’altra parte, che, nel caso di specie, il rilievo di tale eccezione da parte della corte d’appello ha costituito un mero argomento aggiuntivo rispetto alla ratio (non censurata dai motivi in esame) della decisione assunta sul punto, vale a dire che l’apertura in questione, “per la sua stessa conformazione, non costituisce veduta bensi’ semplice luce cd. irregolare atteso che la stessa, pur essendo posta ad un’altezza difforme da quella prescritta ex articolo 901 c.c., non consente ne’ l’affaccio ne’ lo sporto sul fondo antistante, essendo munita di inferriata e rete metallica”.
6.Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’estinzione per non uso ultraventennale della servitu’, nonostante l’assenza non solo di ogni riscontro probatorio, ma addirittura di istanze istruttore da parte dei convenuti, che pure, a norma dell’articolo 2697 c.c., hanno l’onere di provare i fatti sui quali l’eccezione si fonda, dimostrando che il titolare della servitu’ non l’ha esercitata per almeno un ventennio, 7. Il motivo e’ assorbito dal rigetto del secondo e del terzo motivo.
8. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 907 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “l’apertura in esame, per la sua stessa conformazione, non costituisce veduta bensi’ semplice luce cd. irregolare atteso che la stessa, pur essendo posta ad un’altezza difforme da quella prescritta ex articolo 901 c.c., non consente ne’ l’affaccio ne’ lo sporto sul fondo antistante, essendo munita di inferriata e rete metallica” e che resta conseguentemente assorbito il motivo con il quale si e’ chiesto di accertare il diritto di aprire vedute, senza, tuttavia, considerare che la (OMISSIS), in forza dell’atto notarile in precedenza richiamato e dei successivi passaggi di proprieta’, ha il diritto di aprire vedute mediante la rimozione della rete di protezione e dell’inferriata, e, quindi, il diritto di agire per il rispetto delle distanza a norma dell’articolo 907 c.c., indipendentemente dalla attuali caratteristiche della finestra in questione, che sono, pertanto, irrilevanti.
9. Il motivo e’ assorbito dal rigetto del secondo e del terzo motivo.
10. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a prescindere dall’accertamento sul se e come sia stata costituita, la servitu’ di aria e luce, che e’ negativa, risolvendosi nell’obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione, non viene pregiudicata dalla presenza della dedotta coltivazione della pianta di vite, considerato che si trova a distanza regolamentare dal confine, ai sensi dell’articolo 892 c.c., che consente il passaggio di aria e di luce ed anzi, nel periodo di minore luminosita’, d’inverno, perde le foglie, in tal modo, pero’, omettendo di pronunciarsi sulla domanda proposta dall’attrice in via subordinata, e costituente l’antecedente logico alla conseguente domanda di condanna, di accertare il suo diritto di mantenere l’apertura oggetto di causa come luce irregolare e, conseguentemente, la rimozione del manufatto realizzato dai convenuti in quanto violazione della servitu’ di luce e di aria costituita con verbale di conciliazione del 29/5/2006 intercorso tra le medesime parti.
11. Il motivo e’ infondato. La corte d’appello, infatti, con statuizione rimasta incensurata, ha ritenuto, nell’interpretare la domanda proposta in via subordinata dall’attrice (cosi’ come espressa nelle conclusioni rese in appello), che la stessa, “accertato e dichiarato il diritto dell’appellante a mantenere l’apertura comunque qualificata”, avesse richiesto di condannare gli appellati a rimuovere l’opera eseguita dagli stessi in quanto tale da impedire ovvero ostacolare il passaggio di aria e di luce, arretrandola alla distanza di tre metri. Se questa e’ la domanda che l’attrice ha proposto (avente, cioe’, ad oggetto, non gia’, in via diretta, la pronuncia di accertamento del diritto di servitu’, ma, sul presupposto dell’accertamento in via incidentale dell’esistenza di tale diritto, la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere costituenti violazione dello stesso), risulta, allora, evidente che la corte d’appello ha senz’altro pronunciato su tale domanda: nella parte in cui, appunto, dopo aver accertato, in fatto, che la coltivazione della pianta di vite si trova a distanza regolamentare dal confine ai sensi dell’articolo 892 c.c., che consente il passaggio di aria e di luce e che, anzi, nel periodo di minore luminosita’, e cioe’ d’inverno, perde le foglie, ha ritenuto che, a prescindere dall’accertamento sul se e come sia stata costituita, la servitu’ di aria e luce, che e’ negativa, risolvendosi nell’obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione, non e’ pregiudicata dall’opera eseguita dai convenuti.
12. Con il settimo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 907 e 1058 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha tenuto conto che, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione del 29/5/2006, i convenuti hanno rinunciato alla facolta’, ad essi attribuita dall’articolo 902 c.c., di chiedere la regolarizzazione della finestra per cui e’ causa, quale cd. luce irregolare, accettando lo stato dei luoghi e, quindi, la presenza di tale apertura, con il correlativo dovere a carico del proprio fondo servente di non ostacolare o diminuire il passaggio di aria e di luce, laddove, al contrario, il manufatto posto in essere dai convenuti, con l’alberatura annessa, influisce in termini negativi sul passaggio di luce e di aria nell’immobile dell’attrice.
13. Il motivo e’ assorbito dal rigetto di quello precedente.
14. Con l’ottavo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 833 e 832 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dell’atto emulativo, il quale presuppone l’intenzione di muovere o di recare molestie ad altri e l’assenza di utilita’ per il proprietario, sul rilievo che, nel caso di specie, l’utilita’ per il proprietario e’ evidente, trattandosi di pianta fruttifera e, comunque, di gradevole aspetto, laddove, in realta’, i convenuti coltivano la pianta di vite facendola crescere in altezza, mentre e’ nozione di comune esperienza che la vite, per poter fruttare, deve essere tenuta ad altezza limitata.
15. Il motivo e’ infondato. La sentenza impugnata, infatti, nella parte in cui ha accertato, in fatto, che l’opera realizzata dai convenuti arreca ad essi un’utilita’, trattandosi di pianta fruttifera e, comunque, di gradevole aspetto, si e’ senz’altro adeguata al principio per cui la sussistenza di un atto emulativo, vietato dall’articolo 833 c.c., richiede che l’atto di esercizio del diritto sia privo di utilita’ per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri (Cass. n. 5421 del 2001; Cass. n. 13732 del 2005; Cass. n. 3598 del 2012; Cass. n. 1209 del 2016).
16. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
18. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

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