Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8688.
Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale
Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.
Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8688. Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale
Data udienza 1 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Spese legali – Più eredi di una parte processuale deceduta – Medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore – Liquidazione di un unico importo complessivo eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. 55 del 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16661-2022 proposto da:
COMUNE DI CORTALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2627/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Cortale evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro, invocando l’accertamento della natura demaniale di un terreno di proprieta’ dell’ente locale, e la declaratoria di inesistenza dei diritti vantati dal convenuto sul detto bene.
Il Commissario rigettava la domanda, dichiarando la natura allodiale del suolo e l’assenza di usi civici gravanti sullo stesso.
Con la sentenza impugnata, n. 2627/2022, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto, avverso la decisione di primo grado, dal Comune di Cortale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Cortale, affidandosi ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.
Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 97 c.p.c., Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 e 8 dell’articolo 1295 c.c., perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese del secondo grado di giudizio in favore di ciascuno dei coeredi dell’originario convenuto, nonostante che essi, pur essendosi costituiti con il patrocinio di diversi avvocati, avessero spiegato difese di contenuto analogo.
La censura e’ fondata.
La sentenza da’ atto che tutti gli eredi dell’originario convenuto si erano costituiti, sia pure con diversi avvocati, richiamando le difese svolte dal loro dante causa. Di conseguenza, le spese non potevano essere liquidate in favore di ciascuno di essi, stante la sostanziale unicita’ della loro posizione processuale. Infatti “Ove piu’ eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralita’ di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17393 del 13/07/2017, Rv. 644851).
Il principio, che merita di essere ribadito, conduce all’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento, in favore di tutti i coeredi di (OMISSIS), e dunque di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di un unico compenso, parametrato a quello determinato dalla Corte di Appello, e dunque in Euro 6.615, maggiorato del 20% per l’assistenza di piu’ parti aventi la medesima posizione processuale, oltre ad Euro 150 per esborsi. Il compenso complessivamente liquidato per il grado di appello e’ dunque pari, per tutti gli appellati, a complessivi Euro 8.088,00 oltre accessori di legge. Detto compenso, unitariamente determinato per tutti gli appellati, va distratto in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), quanto alla parte di competenza di (OMISSIS) e (OMISSIS), e dunque per 1/4 del totale, e dell’avvocato (OMISSIS), quanto alla parte di competenza di (OMISSIS) e (OMISSIS), e dunque per 1/4 del totale.
Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale
Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, liquida in favore di tutti i coeredi di (OMISSIS), e dunque di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), un unico compenso per il grado di appello, pari ad Euro 8.088, di cui Euro 150 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Dispone la distrazione di detta somma, nei limiti di 1/4 del totale, in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), e, ugualmente nei limiti di 1/4 del totale, in favore dell’avvocato (OMISSIS).
Condanna la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply