Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 giugno 2021| n. 24273.
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall’utilizzo di beni di provenienza illecita.
Sentenza|21 giugno 2021| n. 24273. Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
Data udienza 18 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola: Autoriciclaggio ex art. 648 ter cp – Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita – Dolo generico – Natura di reato proprio dell’autore del reato presupposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. MONACO M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/03/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONACO MARCO MARIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CUOMO LUIGI;
lette le conclusioni scritte dell’avv. (OMISSIS) per la difesa.
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d’APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 23/3/2018, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA in data 2/11/2015 nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 648 ter c.p..
1. (OMISSIS) e’ stato rinviato a giudizio per il reato di cui all’articolo 648 ter c.p., perche’, quale titolare di fatto della (OMISSIS), avrebbe impiegato in attivita’ economiche e finanziarie tre cavalli da corsa della cui provenienza illecita era consapevole. All’esito del processo di primo grado, il Tribunale di Padova ha ritenuto che l’operazione posta in essere dall’imputato, costituita dall’avere acquistato i cavalli ed averli impiegati nella scuderia, configurasse per cio’ solo la condotta prevista dalla norma e cio’ anche a prescindere dalla presenza o meno di un effetto dissimulatorio, ritenuto non necessario. All’esito dell’appello la Corte territoriale, ribadita la dichiarazione di responsabilita’ pure in ordine al ruolo svolto dall’imputato e della consapevolezza dello stesso circa la provenienza delittuosa degli animali, ha ritenuto che l’operazione fosse comunque caratterizzata da un effetto dissimulatorio e ha pertanto, anche sotto tale profilo, confermato la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione, con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico e, pertanto, in ordine alla dichiarazione di responsabilita’. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico in quanto gli elementi valorizzati non evidenzierebbero la consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza illecita dei cavalli. Le circostanze relative al prezzo di vendita di Mustang Grif e del valore dello stesso, d’altro canto, non tenendo conto del tenore della nota della polizia giudiziaria del 3 novembre 2019, nella quale si riferisce di una precedente compravendita, sarebbero il frutto di un evidente travisamento della prova. Analoghe conclusioni, poi, deriverebbero dall’indicazione errata contenuta in sentenza circa le date delle vittorie conseguite dallo stesso cavallo al Gran Premio di Torino e al Derby di Roma.
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla ritenuta qualita’ di amministratore di fatto del ricorrente e, pertanto, in ordine alla dichiarazione di responsabilita’. Nel secondo motivo il ricorrente, allegati i verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese dalle persone informate dei fatti, rileva l’erroneita’ della conclusione cui e’ pervenuta la Corte territoriale in ordine al ruolo di amministratore di fatto che l’imputato avrebbe svolto nella societa’ intestata al figlio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 648 ter c.p.. Nel terzo motivo la difesa rileva l’erroneita’ della conclusione cui e’ pervenuta la Corte territoriale con riferimento all’effetto dissimulatorio della condotta posta in essere dall’imputato. L’acquisto dei cavalli, infatti, come peraltro anche riconosciuto dalla Corte di cassazione nel procedimento cautelare (nel ricorso si cita la sentenza con la quale questa Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il riesame avverso il sequestro dei cavalli), non avrebbe ne’ avrebbe potuto avere alcun effetto dissimulatorio, elemento questo che sarebbe necessario per la sussistenza della fattispecie di cui all’articolo 648 ter c.p..
3. In data 28 gennaio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Dott. Cuomo Luigi, per l’inammissibilita’ del ricorso.
4. In data 8 febbraio 2021 e’ pervenuta in cancelleria una memoria redatta dall’avv. (OMISSIS) che, facendo riferimento a quanto dedotto nel terzo motivo, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ complessivamente infondato.
1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla dichiarazione di responsabilita’.
1.1. Nel primo motivo si rileva la contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico in quanto gli elementi valorizzati non evidenzierebbero la consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza illecita dei cavalli. La conclusione cui sarebbero pervenuti giudici di merito quanto al prezzo di vendita di Mustang Grif e del valore dello stesso, d’altro canto, sarebbero il frutto di un evidente travisamento della prova. In ordine a tali aspetti, infatti, i giudici di merito avrebbero fatto riferimento a una circostanza smentita dalla nota della polizia giudiziaria del 3 novembre 2019 (nella quale si da’ conto di una precedente compravendita) e avrebbero erroneamente indicato che le vittorie al Gran Premio di Torino e al Derby di Roma erano precedenti alla cessione.
1.2. Nel secondo motivo si rileva la contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla ritenuta qualita’ di amministratore di fatto del ricorrente poiche’ tale conclusione contrasterebbe con quanto emerso dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e contenute nei verbali allegati all’atto di ricorso.
1.3. Le doglianze sono manifestamente infondate.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche gia’ contenute nell’atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Nell’apprezzamento delle fonti di prova, d’altro canto, il compito del giudice di legittimita’ non e’ di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi’ Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilita’ del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
La denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisivita’), pertanto, non puo’ dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988).
Il limite cosi’ posto al controllo di legittimita’ non puo’ evidentemente essere superato deducendo il c.d. travisamento della prova che, ferma restando la preclusione per il giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez. 2, n. 23419 del 23/5/2007, Vignaroli, 236893).
La novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, infatti, nel riconoscere la possibilita’ di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad “atti processuali” (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimita’, sicche’ gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.P.M., Rv. 277758; Sez. Sez. 6, 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv 258774; Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv 257499; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, 235716).
In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che, qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (per es. deposizione testimoniale o la dichiarazione di un collaboratore di giustizia), l’oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in tal senso Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 e Sez. 4, n. 15556 del 12/2/2008, Trivisonno, Rv 239533 ove in motivazione si e’ affermato che al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a “depurare” il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimita’ presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensi’ dell’intero compendio probatorio, nonche’ una analisi comparativa che rimane preclusa a suddetto giudice).
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
Con riferimento al caso specifico, nel quale il “travisamento della prova” era stato oggetto di deduzione anche in appello, peraltro, deve ribadirsi che “il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal “devolutum” con recuperi in sede di legittimita’, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice” (testualmente Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636, e da ultimo Sez. 2, n. 19411 del 12/2019, Furlan, Rv 20602).
1.3.1. La motivazione della Corte territoriale in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa dei cavalli, che fa riferimento a quella di primo grado, e’ adeguata e coerente e sul punto non vi e’ alcun travisamento.
Il giudice dell’appello, infatti, evidenziata la necessita’ di procedere a una valutazione non parcellizzata ma che piuttosto sia il frutto di un’analisi d’insieme, ha dato comunque conto degli elementi sui quali ha fondato la propria conclusione.
In particolare, ha valorizzato:
i. la circostanza che i cavalli acquistati dal ricorrente erano oggetto del reato di riciclaggio commesso da (OMISSIS) (peraltro condannata con sentenza divenuta irrevocabile sul punto) ed erano stati comprati in origine con i proventi illeciti derivati dalle condotte distrattive del (OMISSIS);
ii. le anomalie concernenti le modalita’ di acquisto dei cavalli, per i quali si sono succeduti diversi passaggi di proprieta’ nei quali sono stati indicati valori e prezzi incoerenti rispetto a quelli anche contenuti nella Gazzetta dello Sport e negli appunti rinvenuti nell’abitazione dei danti causa, pari a un valore almeno dieci volte superiore. Sul punto, d’altro canto, appare piu’ che pertinente il rinvio alla sentenza di primo grado e di quella di appello alla relazione della polizia giudiziaria del 3 novembre 2009 il cui contenuto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non risulta essere stato travisato quanto piuttosto valutato nella sua interezza. Nella stessa, infatti, come pure indicato nelle sentenze e anche nei motivi di appello, la circostanza che il cavallo era stato venduto a un prezzo inferiore a quello “di mercato” non viene smentita ma confermata. Cio’ proprio in virtu’ dell’annullamento della fattura di vendita del 4 giugno 2009 per il controvalore di 12.500,00 Euro e dell’emissione, in data 26 agosto 2009, immediatamente successiva all’acquisto da parte del ricorrente a soli Euro 15.000,00, di una nuova fattura per 45.000,00 Euro. Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, deve anche pervenirsi in ordine al riferimento ai premi vinti da Mustang Grifs in date immediatamente precedenti alla compravendita. Nella sentenza impugnata, e in quella di primo grado, infatti, non si fa specifico riferimento ai premi vinti dal cavallo al Derby di Roma e al Gran Premio di Torino, successivi alla compravendita, ma ai premi vinti in altre competizioni tenute nei mesi di “giugno e luglio 2009″ e pari a complessivi Euro 11.286, somma coerentemente ritenuta incompatibile con la cifra versata nel mese di agosto per l’acquisto (cfr. sentenza impugnata pag. 9);
iii. il possesso da parte del ricorrente di documenti relativi alla fallenda azienda del (OMISSIS), tra i quali note INPS e INAIL, dai quali si desume la consapevolezza della provenienza illecita delle somme utilizzate per acquistare i cavalli, che peraltro costituivano investimenti estranei all’oggetto sociale della (OMISSIS) s.c.a.r.l.;
iv. la circostanza riferita dal (OMISSIS) per il quale il ricorrente, senza alcuna giustificazione e, apparentemente, in assenza di diversi rapporti con la (OMISSIS) s.c.a.r.l., con la (OMISSIS) e con il (OMISSIS), si era interessato, proprio e sempre in quel periodo, di ottenere il pagamento di crediti a questi riferibili.
1.3.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione alla doglianza, dedotta anche sotto il profilo del travisamento della prova, circa l’erroneita’ della conclusione della Corte territoriale in ordine al ruolo di amministratore di fatto che l’imputato avrebbe svolto nella societa’ intestata al figlio.
Anche con specifico riferimento a tale censura, gia’ oggetto dei motivi di appello, la motivazione della sentenza impugnata risulta adeguata e coerente e non incorre in alcun travisamento della prova.
Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha fatto riferimento:
i. alla documentazione relativa alla gestione della (OMISSIS) e a quella afferente all’acquisto dei cavalli reperite presso l’abitazione del ricorrente;
ii. alle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) che ha indicato in ” (OMISSIS)” il gestore della (OMISSIS).
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
In ordine alla dichiarazione del teste, d’altro canto, non e’ rilevabile alcun travisamento e la censura, formulata nel senso che l’indicazione del solo nome ” (OMISSIS)” sarebbe generica, afferisce al profilo della valutazione della prova. Profilo questo che, in assenza di palesi illogicita’, non e’ sindacabile in questa sede nella quale, invero, appare comunque opportuno rilevare che l’affermazione, resa dalla persona che amministrava la scuderia (OMISSIS) e che aveva anche riferito ulteriori elementi circa le modalita’ di allenamento di Mustang Grifs con cio’ dimostrando di avere conoscenze specifiche della gestione della (OMISSIS) (cfr. atto di appello, pag. 4 e 5), e’ pertinente e rilevante.
A scanso di ogni equivoco, poi, come anche gia’ evidenziato dai giudici di merito, cio’ che risulta decisivo e’ il fatto che presso l’abitazione del ricorrente non e’ stata reperita solo la documentazione relativa alla gestione della societa’ ma, per quel che rileva con specifico riferimento alle condotte contestate, anche quella concernete l’acquisto dei cavalli di provenienza illecita e oggetto del reimpiego commesso attraverso la societa’ stessa.
Elementi questi che rendono privo di effettivo rilievo quanto dichiarato dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo peraltro amministratore della (OMISSIS) s.r.l., la fiduciaria svizzera venditrice dei cavalli riferibile alla (OMISSIS), circa il ruolo svolto da (OMISSIS), figlio del ricorrente, che pure non e’ escluso che si sia occupato o potesse occuparsi della gestione della societa’ unitamente al padre.
2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 648 ter c.p. evidenziando l’erroneita’ della conclusione cui sarebbe pervenuta la Corte territoriale con riferimento all’effetto dissimulatorio della condotta posta in essere dall’imputato.
L’acquisto e il successivo impiego dei cavalli nella scuderia, infatti, come peraltro anche riconosciuto dalla Corte di cassazione nel procedimento cautelare (nel ricorso si cita la sentenza con la quale questa Corte il 15 giugno 2009 ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il riesame avverso il sequestro dei cavalli), in assenza di condotte ulteriori e diverse, quali ad esempio la falsificazione dei certificati, non avrebbero ne’ avrebbero potuto avere alcun effetto dissimulatorio.
Circostanza questa che nel caso di specie determinerebbe l’insussistenza del reato di cui all’articolo 648 ter c.p..
La doglianza e’ infondata.
2.1. La difesa pone la questione dell’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’articolo 648 ter c.p. e, in specifico, circa la natura della condotta materiale, cioe’ se questa debba o meno essere caratterizzata dalla necessaria presenza di un effetto dissimulatorio della provenienza illecita di quanto impiegato nell’attivita’ economica o finanziaria.
Sul punto, come evidenziato nell’atto di ricorso, la giurisprudenza di legittimita’ appare divisa.
Secondo un primo orientamento, che ha preso le mosse da Sez. 4, n. 6534 del 23 marzo 2000, Aschieri, Rv 216733 (ribadito da Sez. 1, n. 1470 dell’11 dicembre 2007, dep. 2008, Addante, Rv 238840 e Sez. 2, n. 39756 del 5 ottobre 2011, Ciancimino, Rv 251194 e, successivamente, da Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267692) la fattispecie criminosa di reimpiego, come l’analoga ipotesi di riciclaggio, avendo l’obiettivo di ostacolare l’accertamento o l’astratta individuazione dell’origine delittuosa del bene, richiede che la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio e, conseguentemente, che l’elemento psicologico comprenda la finalita’ di far perdere le tracce dell’origine illecita. In tale prospettiva, quindi, la peculiarita’ che distinguerebbe il riciclaggio dal reato di cui all’articolo 648 ter c.p., con il quale sussiste un rapporto di specialita’, sarebbe costituita esclusivamente dal fatto che nel secondo la citata comune finalita’ sia perseguita mediante l’impiego delle risorse in attivita’ economiche o finanziarie.
A tali conclusioni si contrappone un diverso orientamento che -prendendo le mosse dalla considerazione che la fattispecie e’ orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall’inquinamento derivante dall’immissione di capitali illeciti- ritiene che per la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 648 ter c.p. non sia necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte cioe’ a ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni (Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, dep.2014, Palumbo, Rv. 258525; Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015, Corallo, Rv. 264466; Sez. 2, n. 1144 del 19/06/2019, Innocenti, n. m.; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997).
2.2. L’impostazione ermeneutica cui e’ pervenuto il secondo orientamento, espresso in particolare nella citata sentenza Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, dep. 2014, Palumbo, appare corretta e deve essere ribadita.
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
Come evidenziato in tale pronuncia, infatti, il dato testuale e considerazioni di ordine sistematico impongono di escludere che la condotta prevista dall’articolo 648 ter c.p. debba essere caratterizzata da effetti dissimulatori e che l’elemento soggettivo, oltre alla consapevolezza della provenienza, si estenda alla finalita’ di far perdere le tracce dell’origine illecita del bene.
2.2.1. I reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e ora 648 ter c.p., comma 1 costituiscono il sistema di contrasto ai fenomeni di circolazione, accumulo e consolidamento dei profitti illeciti.
Attraverso il progressivo inserimento di tali norme il legislatore e’ intervenuto al fine di impedire l’ottenimento dei profitti dei reati e la libera circolazione delle cose oggetto degli stessi.
In questo contesto ogni singola norma prevede una condotta che, se pure coincidente nel segmento iniziale costituito dalla ricezione, risulta poi caratterizzata dalla presenza di elementi specializzanti.
1. L’articolo 648 c.p. prevede: “fuori dai casi di concorso nel reato presupposto… chi, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto, acquista, riceve…”.
2. L’articolo 648 bis c.p.p., comma 1 stabilisce: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita’ provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e’ punito…”.
3. L’articolo 648 ter c.p. recita: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attivita’ economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita’ provenienti da delitto, e’ punito…”.
4. L’articolo 648 ter c.p., comma 1, prevede che l’autore del reato presupposto sia punito qualora “impiega, sostituisce, trasferisce in attivita’ finanziarie, imprenditoriali o speculative… il denaro, i beni e le altre utilita’ prevenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione…”.
A fronte del dato testuale si deve pertanto ritenere che:
a. nella ricettazione la condotta e’ costituita dalla “mera” attivita’ di ricezione (acquisto etc…) del bene di provenienza illecita e cio’ che determina il disvalore penale e’ il dolo specifico, cioe’ il fine di conseguire un profitto, che si aggiunge e qualifica la consapevolezza della provenienza illecita;
b. nel riciclaggio la condotta, successiva alla “ricezione”, che rimane assorbita, e’ qualificata dalla tipologia di azioni (“sostituire”, “trasferire”) cui fa riferimento la norma e, soprattutto, dalla specificazione per la quale le operazioni previste sono quelle poste in essere “in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita”, e l’elemento psicologico e’ costituito dalla consapevolezza della provenienza del bene e dal dolo generico di porre in essere una o piu’ delle operazioni previste (Sez. 2, Sentenza n. 30265 del 11/05/2017, Giame’, Rv. 270302; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530).
c. nel reato c.d. di reimpiego la condotta sanzionata, anche in questo caso successiva alla “ricezione” che rimane assorbita, e’ quella di impiegare i beni di provenienza illecita in attivita’ economiche e finanziarie e, conseguentemente, il dolo e’ generico ed e’ costituito, oltre che dalla necessaria consapevolezza della provenienza del bene, dalla volonta’ di impiegare lo stesso nelle attivita’ indicate (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997);
d. nel reato di autoriciclaggio, coerentemente con quanto previsto dal successivo comma 4, sono sanzionate le condotte che l’autore del reato presupposto pone in essere al fine di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita diverse dalla destinazione alla mera utilizzazione o al godimento personale e il dolo e’ generico, analogo a quello del riciclaggio (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652).
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
A ben vedere, quindi, la necessita’ che la condotta incriminata ostacoli l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, che questa cioe’ abbia un effetto dissimulatorio, e’ testualmente richiesta soltanto ai fini della configurabilita’ dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio e non per quella del reato di cui all’articolo 648 ter c.p..
Lo stesso termine utilizzato, “impiego”, in assenza della specifica indicazione prevista nell’articolo 648 bis c.p., comma 1 e articolo 648 ter c.p., comma 1 infatti, anche da un punto di vista semantico, indica un’azione in se’ priva di connotazioni che implichino una intrinseca efficacia dissimluatoria.
2.2.2. La differenza strutturale con il reato di riciclaggio, d’altro canto, appare giustificata anche da argomenti di ordine sistematico.
Come gia’ evidenziato nella citata sentenza Palumbo anche rinviando ad autorevole dottrina, nelle intenzioni del legislatore lo specifico spazio di operativita’ dell’articolo 648 ter c.p. “e’ destinato a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioe’ l’anello terminale sfociante nell’investimento produttivo dei proventi di origine illecita”, cio’ allo specifico fine di tutelare la genuinita’ del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall’immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari.
In tale prospettiva la fattispecie incriminatrice, quindi, anche in virtu’ della clausola di riserva (“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis…”), ha una funzione residuale e, operando come norma di chiusura, sanziona una condotta in genere successiva e comunque distinta da quelle previste per il riciclaggio, di talche’ non e’ necessario che l’operazione compiuta sia idonea a ostacolare la ricostruzione del c.d. paper trail, in quanto e’ comunque il solo fatto che i beni o il denaro, provenienti da delitto, siano utilizzati in attivita’ economiche o finanziarie a essere di per se’ idoneo a ledere il bene giuridico-interesse tutelato dalla norma.
2.2.3. Ad analoghe conclusioni, poi, deve pervenirsi anche con riferimento al reato di autoriciclaggio.
La circostanza che la fattispecie preveda espressamente la condotta di impiego e richieda che questa sia posta in essere in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, infatti, diversamente da quanto indicato dalla difesa nella memoria depositata, non consente di ritenere che tale connotazione sia riferibile anche all’analoga condotta prevista dall’articolo 648 ter c.p..
La fattispecie di cui all’articolo 648 ter c.p., comma 1, oltre a essere reato proprio che puo’ essere commesso esclusivamente dall’autore del reato presupposto, contiene degli elementi di specialita’ che distinguono la condotta sanzionata da quelle, pure in astratto analoghe, previste dalle norme precedenti.
A fronte del dato testuale, infatti, le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento del denaro, beni o altre utilita’ sanzionate per l’autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto negli articoli 648 ter e 648 bis, assumono rilievo penale quando si riferiscono alle attivita’ indicate e qualora siano tali non solo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle stesse ma quando cio’ avvenga, cosi’ distinguendosi da quanto previsto per il riciclaggio, “concretamente” (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407).
3. Risolta nel senso indicato la questione posta dalla difesa, deve pertanto concludersi che l’epilogo decisorio cui e’ pervenuta la Corte territoriale, che pure si e’ genericamente rifatta ad un orientamento giurisprudenziale che si e’ appena ritenuto non condivisibile, e’ comunque in definitiva corretto.
Nel caso di specie, infatti, il delitto di cui all’articolo 648 ter c.p. risulta configurabile per il solo fatto che l’imputato, a prescindere dalla volonta’ di ostacolare l’identificazione della provenienza degli stessi, ha impiegato in una attivita’ economico-finanziaria i cavalli provento del reato di riciclaggio commesso da (OMISSIS).
4. Il rigetto del ricorso comporta ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ostacolazione all’individuazione di beni di provenienza illecita
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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