L’ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 24 giugno 2019, n. 16858.

La massima estrapolata:

L’ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti passivamente legittimate (art. 331 c.p.c.), ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, con la conseguenza che detto ordine non può essere impartito dal giudice d’appello quando l’impugnazione originariamente proposta non sia ammissibile

Ordinanza 24 giugno 2019, n. 16858

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VICENTINI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11589-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 439/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 28/2/2018, la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS), ha dichiarato inefficace, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., l’atto con il quale (OMISSIS) aveva acquistato un’azienda commerciale adibita a tabaccheria da (OMISSIS), debitore degli attori;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessa l’irrilevanza della mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di (OMISSIS), siccome non indispensabile ai fini della piu’ sollecita definizione del processo – ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS), essendosi quest’ultimo limitato a dolersi della sola nullita’ della sentenza di primo grado per ragioni di carattere rituale, senza dedurre alcuna censura in relazione al merito della decisione impugnata;
che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. le parti non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere il giudice d’appello illegittimamente omesso di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), avendo erroneamente attribuito prevalente rilievo al principio della ragionevole durata del processo, senza rispettare le norme previste per l’assicurazione della piena partecipazione al processo di tutte le parti legittimate;
che il motivo e’ manifestamente infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso in esame debba trovare applicazione (in una chiave parzialmente difforme da quella fatta propria dal giudice a quo, la cui decisione, corretta nel dispositivo, chiede d’essere diversamente motivata come appresso, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4) il risalente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio riprende e fa propria al fine di assicurarne continuita’), ai sensi del quale l’ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti passivamente legittimate (articolo 331 c.p.c.), ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, con la conseguenza che detto ordine non puo’ essere impartito dal giudice d’appello quando l’impugnazione originariamente proposta non sia ammissibile (Sez. 2, Sentenza n. 1982 del 20/07/1963, Rv. 263067 – 01);
che, nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha sancito l’irrilevanza della mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di (OMISSIS), atteso che la riconosciuta inammissibilita’ prima facie dell’appello proposto da (OMISSIS) avrebbe in ogni caso reso impossibile l’adozione di alcuna decisione sul merito della causa, con il conseguente carattere ingiustificato dell’eventuale ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa;
che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere il giudice d’appello, dopo aver rilevato l’insussistenza di vizi della sentenza impugnata suscettibili di provocare la rimessione della causa al giudice di primo grado, erroneamente omesso di procedere alla rinnovazione del giudizio di merito;
che il motivo e’ inammissibile;
che, sul punto, osserva preliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmente trascurato di individuare in termini inequivoci i passaggi della motivazione della sentenza d’appello concretamente sottoposti a censura, si’ da sottrarre al Collegio ogni possibilita’ di verifica dell’effettiva concludenza e del significato della doglianza proposta;
che, sotto altro profilo, varra’ considerare come il giudice a quo abbia sancito l’inammissibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS) uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai’ sensi del quale, mentre deve ritenersi ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai’ sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c., nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativa mente previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c., e’ necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, fondato sulla mera denunzia della mancata integrazione della sentenza di primo grado con tutti i suoi elementi costitutivi), e’ inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015, Rv. 637945 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2566 del 31/01/2017, Rv. 642742 – 01);
che, nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato a dolersi della nullita’ della sentenza di primo grado per ragioni di carattere rituale diverse da quelle di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c., non deducendo alcuna censura in relazione al merito della decisione impugnata, l’appello e’ stato ritualmente giudicato inammissibile dal giudice a quo in coerenza al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ piu’ sopra richiamato;
che, cio’ posto, varra’ evidenziare come, ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione e l’esame dei motivi (come nel caso di specie) non offra elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.

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