L’ordine di demolizione è impartito dal giudice con la sentenza di condanna

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 11 novembre 2019, n. 45712.

Massima estrapolata:

In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione è impartito dal giudice con la sentenza di condanna, quindi con provvedimento giurisdizionale, ma ha la natura di sanzione amministrativa. Pertanto, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività.

Sentenza 11 novembre 2019, n. 45712

Data udienza 16 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/02/2019 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG.
Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 15 febbraio 2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da (OMISSIS) con il quale si chiese la revoca o la sospensione dell’ingiunzione alla demolizione emessa dalla Procura della Repubblica di Velletri il 4 luglio 2018.
2. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9 e articolo 349 c.p. e della motivazione; con l’incidente di esecuzione era stato prospettato che l’ordine di demolizione era stato disposto nei confronti di (OMISSIS) con il dispositivo della sentenza del 20 dicembre 2006 del Tribunale di Velletri per il reato ex articolo 349 c.p..
Il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto che la questione non poteva essere proposta in sede di esecuzione ma avrebbe dovuto essere proposta con l’impugnazione della sentenza.
L’ordinanza impugnata sarebbe quindi illegittima essendo l’ordine di esecuzione un provvedimento amministrativo e come tale revocabile e non suscettibile di passare in giudicato, e perche’ emesso in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, al di fuori delle ipotesi ivi previste. L’articolo 349 c.p. non consente l’emissione dell’ordine di demolizione.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto al rigetto dell’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione.
L’immobile di proprieta’ del ricorrente rientrerebbe nel nucleo 5 della perimetrazione dei nuclei abusivi adottati dal comune di Rocca Priora, secondo la Legge Regionale Lazio n. 28 del 1980; che con la deliberazione n. 84 del 4 settembre 2018 l’ente locale ha disposto di redigere la variante speciale anche del nucleo 5 per la sua legittimazione urbanistica.
L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima in quanto avrebbe ritenuto l’assenza di atti amministrativi incompatibili con l’ordine di demolizione, essendo le determinazioni del comune meri atti di indirizzo politico; invece, secondo il ricorrente, gli atti adottati sono prodromici al rilascio delle concessioni edilizie, in base ai capi II e III e dell’articolo 16 della citata legge regionale. Gli atti adottati sarebbero quindi atti amministrativi specifici e qualificati a manifestare l’avvio della procedura amministrativa preordinata al recupero urbanistico della costruzione abusiva. Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto pertanto concedere la richiesta sospensione dell’ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato in quanto la sentenza ex articolo 444 c.p.p. del 20 dicembre 2006, irrevocabile il 14 marzo 2007, su cui si fonda l’ingiunzione alla demolizione emessa dalla Procura della Repubblica di Velletri il 4 luglio 2018, e’ stata emessa anche per il reato Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 44, lettera c).
2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione e’ impartito dal giudice con la sentenza di condanna, quindi con provvedimento giurisdizionale, ma ha la natura di sanzione amministrativa. Pertanto, non e’ suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusivita’ (Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Oliva, Rv. 254426).
2.2. Le argomentazioni espresse nel ricorso sono contrarie ai principi di diritto espressi proprio dalla giurisprudenza richiamata.
Con la sentenza n. 5454 del 2017, De Cecco, la Corte di Cassazione, Sez. 3, ha affermato che l’ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia gia’ avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale territorialmente competente abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36, comma 5.
Ai fini della sospensione, deve sussistere “… l’avvio di una procedura, verosimilmente destinata ad evolversi nel senso dell’adozione dei citati provvedimenti”; la sospensione dell’esecutivita’ dell’ordine di demolizione puo’ essere disposta quando sia concretamente prevedibile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio.
2.3. Orbene, secondo quanto rappresentato dallo stesso ricorrente, posto che e’ comunque necessario il rilascio della concessione in sanatoria in base all’articolo 16 della legge della regione Lazio, la concessione in sanatoria non risulta neanche essere stata richiesta, percio’ non e’ concretamente prevedibile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, si condanna altresi’ il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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