Ordinanza che disponga l’interdizione dagli uffici direttivi

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 ottobre 2019, n. 40499.

Massima estrapolata:

E’ annullabile l’ordinanza che disponga l’interdizione dagli uffici direttivi nel qual caso la motivazione non sia sufficientemente adeguata, riferendosi esclusivamente all’oggettiva gravità dei fatti. Il venir meno del pericolo di reiterazione del reato in conseguenza alla cessazione delle cariche direttive non giustifica l’adozione del provvedimento cautelare in oggetto.

Sentenza 3 ottobre 2019, n. 40499

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/05/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lignola Ferdinando, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza del 28 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero e in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale del 23 aprile 2019, revocativa della misura cautelare del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche, ripristinava detta misura per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta preferenziale commessi nella gestione della (OMISSIS) s.p.a., dichiarata fallita il (OMISSIS).
2. Il ricorrente propone quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenuta per la sola gravita’ dei fatti in assenza di elementi concreti e attuali di pericolosita’, a distanza di un anno dal fallimento, nei confronti di un soggetto incensurato coinvolto nella vicenda per le frodi subite dalla fallita.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dei gravi indizi, e in particolare, premesso che tali indizi erano ritenuti per i reati di false comunicazioni sociali nella mancata appostazione nei bilanci del 2015 e del 2016 di fondi rischi per il contenzioso con l’agenzia doganale sui rapporti con la societa’ serba (OMISSIS) e sul debito derivante dal mancato pagamento di accise da parte dalla (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) Ltd, che avevano depositato prodotti energetici presso i depositi della fallita producendo falsa documentazione su detto pagamento tramite compensazione che avrebbe sollevato la depositante, e per il reato di bancarotta preferenziale nel pagamento di compensi allo studio (OMISSIS), che:
– sulla vicenda relativa alla (OMISSIS), il Tribunale si limitava a richiamare l’ordinanza originariamente applicativa della misura e ad evidenziare il ruolo del (OMISSIS) nei fatti, omettendo di valutare i rilievi difensivi sull’appostazione del fondo rischi nel bilancio al 2013, sulla giustificazione della successiva rimozione della voce in un parere legale che definiva la soccombenza come meramente possibile e, comunque, sulla conversione in capitale di finanziamenti dei soci;
– sulla vicenda relativa al pagamento delle accise, per la (OMISSIS) la contestazione del debito era successiva al bilancio del 2015 e l’omissione addebitata non aveva efficacia decettiva, e per la (OMISSIS) le circostanze erano dettagliatamente esposte nella relazione integrativa al bilancio del 2016;
– sul pagamento dei compensi allo studio (OMISSIS), quest’ultimo, come riferito dall’indagato nell’interrogatorio all’esito del quale la misura era revocata, tentava un accordo con l’agenzia doganale e presentava impugnazioni con parziale successo, essendo di conseguenza giustificato il versamento di somme a titolo di fondo spese in favore di un professionista esperto incaricato in una situazione di urgenza.
2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale nell’integrale ripristino della misura per la durata di dodici mesi, nonostante l’esclusione della sussistenza dei gravi indizi per altri reati originariamente contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sulla sussistenza dei gravi indizi, da esaminarsi con precedenza nell’ordine logico-giuridico, sono inammissibili.
Posto che l’ordinanza revocativa della misura non poneva in discussione la sussistenza dei gravi indizi per i reati di false comunicazioni sociale e bancarotta preferenziale, in ordine ai quali la revoca interveniva solo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale richiamava correttamente quanto osservato, a proposito del presupposto indiziario, nell’ordinanza applicativa della misura. Sede nella quale si sottolineava in particolare che la doverosa iscrizione a bilancio delle passivita’ derivanti dai contenziosi fiscali avrebbe evidenziato gia’ nel 2015 lo stato di decozione della (OMISSIS); che la dismissione della carica di amministratore delegato nel luglio del 2017, da parte dell’indagato, non ne escludeva la responsabilita’ anche considerando la ritardata approvazione del bilancio all’ottobre di quell’anno, tenuto conto che a quell’epoca il (OMISSIS) manteneva comunque le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione; che il ritardo nel deposito del bilancio, avvenuto di seguito alla cessione delle quote sociali, rendeva irrilevante il contenuto della relazione integrativa; e che il pagamento in favore dello studio (OMISSIS) integrava il contestato reato di bancarotta preferenziale.
Essendo di conseguenza manifestamente infondata la censura di omessa motivazione sul punto, il ricorso e’ generico nella riproposizione della tesi della mancanza di decettivita’ della condotta in considerazione del contenuto della relazione integrativa al bilancio, che non si confronta con quanto rilevato in merito nel provvedimento impugnato; e deduce per il resto valutazioni in fatto, estranee al giudizio di legittimita’, in ordine alla giustificazione della decisione di omettere l’appostazione del fondo rischi ed alla congruita’ dei compensi corrisposti allo studio (OMISSIS).
2. E’ invece fondato il motivo dedotto sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
La persistenza delle ragioni di cautela era esclusa, nell’ordinanza revocativa della misura, in considerazione dell’avvenuta dismissione delle cariche amministrative rivestite dall’indagato.
Nel giustificare il ripristino della misura interdittiva, il provvedimento impugnato era in larga parte motivato nel riferimento ad un aspetto, ossia quello dell’oggettiva gravita’ dei fatti, in realta’ superato dal ritenuto venir meno del pericolo di reiterazione del reato in conseguenza della cessazione delle cariche; mentre, per quest’ultimo profilo, la motivazione argomentazione della possibilita’ della commissione gestione di altre societa’.
Tale motivazione non puo’ dirsi adeguata, soprattutto riconosciuta limitazione della gravita’ indiziaria, nella ripristinativa della misura, a fatti dipendenti da scelte operative strettamente inerenti alle cariche formali ricoperte dall’indagato.
L’ordinanza in discussione deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame sull’indicata carenza motivazionale, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Trieste.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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