Omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 ottobre 2019, n. 40772.

Massima estrapolata:

In tema di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti della sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

Sentenza 4 ottobre 2019, n. 40772

Data udienza 4 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MOLINO PIETRO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
il difensore, Avv. (OMISSIS), si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello si Brescia con sentenza del 24 settembre 2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo (del 20 settembre 2017) che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui all’articolo 10 quater (limitatamente alla sola annualita’ del 2011, capo A) e 10 bis – capo B, per l’anno 2011 per omissioni di Euro 322.265,00 – Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
2. L’imputato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Mancanza e contraddittorieta’ della motivazione e omessa valutazione delle prove espletate in dibattimento.
Il ricorrente non aveva competenze tali da poter commettere i reati in oggetto, egli si occupava solo del lavoro e mai della contabilita’, con la sola licenza media. Egli ha pagato i dipendenti e i fornitori, manca pertanto l’accertamento del dolo dei reati in oggetto. La situazione di crisi economica dell’azienda (con la cessione dell’attivita’) non consentiva comunque di pagare il fisco.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto proposto oltre i termini perentori per l’impulnazione e per manifesta infondatezza dei motivi, genericita’ e perche’, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’.
La sentenza e’ stata emessa il 24 settembre 2018, con giorni 30 indicati nel dispositivo per il deposito della motivazione. La sentenza e’ stata depositata l’8 ottobre 2018 e l’impugnazione e’ stata proposta il 31 dicembre 2018 (deposito presso la cancelleria del Tribunale di Frosinone), quindi oltre il termine previsto di 45 giorni (articolo 585 c.p.p. e articolo 544 c.p.p., comma 3).
4. Inoltre, deve comunque rilevarsi l’inammissibilita’ del ricorso, in quanto in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione solo perche’ il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiche’ cio’ si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
4. 1. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicita’ o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, rilevando l’omesso versamento della somma di Euro 322.265,00 risultante dalle certificazioni e l’inadempimento non risultava derivante da forza maggiore perche’ l’imprenditore aveva optato per l’assolvimento di altri oneri- diversi da quelli fiscali – come sostenuto anche nel ricorso in cassazione da parte dell’imputato.
La Corte di appello sul punto ha fatto corretta applicazione di quanto sostenuto da questa Corte di legittimita’: “In tema omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’inadempimento della obbligazione tributaria puo’ essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volonta’ e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidita’)” (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 – dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; vedi anche per il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017 – dep. 25/01/2018, Botter, Rv. 27207301).
5. Relativamente al reato di cui al capo A (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater) non risultano specifici motivi nel ricorso in cassazione, se non la generica prospettazione che il ricorrente non si occupava di contabilita’, ma solo del lavoro in azienda. Come adeguatamente rilevato nella sentenza impugnata egli era il legale rappresentante e nella qualita’ risponde delle illecite compensazioni per crediti inesistenti. Il fatto che egli non si occupasse direttamente della contabilita’ non e’ rilevante come esattamente motivato nella sentenza della Corte di appello – in quanto in qualsiasi azienda di quelle dimensioni la contabilita’ e’ normalmente affidata a professionisti.
Il ricorso si limita a reiterare acriticamente i motivi dell’appello senza confronto con le specifiche motivazioni della sentenza gravata.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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