In tema di notificazione di atti eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 5 settembre 2019, n. 22167.

La massima estrapolata:

In tema di notificazione di atti (nella specie, di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada) eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la “casa del Comune” in cui l’ufficiale notificante deve depositare la copia dell’atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede principale, anche in qualsiasi altra struttura nella disponibilità giuridica dell’ente, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e menzionata nell’avviso di avvenuto deposito.

Sentenza 5 settembre 2019, n. 22167

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29542-2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FIRENZE, (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1845/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 il Comune di Firenze irrogo’ a (OMISSIS) due sanzioni amministrative per altrettante violazioni del codice della strada, per l’importo complessivo di Euro 239,70.
Rimaste impagate le suddette sanzioni, il 12.2.2010 il Comune di Firenze notifico’ a (OMISSIS) una cartella di pagamento, per recuperare coattivamente il suddetto importo.
2. In data non indicata ne’ nella sentenza, ne’ nel ricorso, ne’ nel controricorso, (OMISSIS) propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Firenze avverso la suddetta cartella esattoriale.
A fondamento dell’opposizione dedusse:
-) di non avere mai ricevuto la notifica dei due verbali accertamento dell’infrazione;
-) che comunque la notifica di essi era viziata sotto vari aspetti: sia perche’ eseguita da un privato, e non dal messo comunaleo’; sia perche’ eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., senza che il piego fosse depositato nella casa comunale, ma in un luogo diverso; sia perche’ l’avviso dell’avvenuto deposito del piego venne spedito al destinatario da un privato.
3. Con sentenza 7523 del 2012 il Giudice di pace di rigetto’ la domanda.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza 12.5.2016 n. 1845, rigetto’ il gravame proposto da (OMISSIS).
Ritenne il Tribunale che la notifica era stata eseguita validamente da un messo comunale, per tale dovendosi intendere anche il soggetto privato cui il Comune abbia conferito apposito incarico; che la spedizione dell’avviso di cui all’articolo 140 c.p.c. poteva essere compiuta anche da un privato, cui la p.a. avesse conferito tale incarico; che il deposito del piego era avvenuto nel luogo a cio’ deputato dall’amministrazione comunale, a nulla rilevando che fosse diverso dalla sede storica del Comune di Firenze, in Palazzo Vecchio; che l’avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito del piego nella casa comunale non presentava vizi formali di sorta.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito il Comune di Firenze con controricorso, e proposto ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’articolo 140 c.p.c..
Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere valida la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., nonostante il deposito del piego, non potuto consegnare per temporanea assenza del destinatario, fosse avvenuto non nella casa comunale, ma “in un ufficio privato indicato come sede sussidiaria della Casa del Comune di Firenze”.
Deduce che l’articolo 140 c.p.c., la’ dove stabilisce che il piego non potuto consegnare sia depositato nella “casa del comune”, non puo’ che essere “un luogo pubblico ufficiale, certo e stabile, non certo un ufficio privato estemporaneamente indicato in un provvedimento” dell’amministrazione comunale.
Ne trae la conclusione che, non essendo ritualmente avvenuta la notifica dei verbali di contestazione (o accertamento)e delle violazioni al codice della strada, ne era derivata la nullita’ della cartella esattoriale su quei verbali fondata.
1.2. Il Comune di Firenze ha eccepito l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso, “in quanto contenente doglianze, nonche’ riferimenti a fatti e circostanze assenti nel ricorso originario”.
Sostiene l’amministrazione controricorrente che la questione della nullita’ della notifica del verbale di contestazione (o accertamento)e, derivante dal deposito del piego in un luogo diverso dalla casa comunale, venne sollevata dall’odierno ricorrente soltanto all’udienza di discussione del giudizio di primo grado, e percio’ non esaminata dal giudice di pace, che la ritenne tardiva.
Il Tribunale, invece, esamino’ la questione nel merito e la rigetto’, ma non avrebbe potuto farlo a causa della tardivita’ con cui venne introdotta nel giudizio.
1.3. L’eccezione e’ inammissibile.
Se, infatti, il giudice d’appello esamina e decide una questione tardivamente introdotta, chi intenda dolersi di quest’errore, ancorche’ vittorioso all’esito del giudizio di appello, in sede di legittimita’ non puo’ reintrodurre la questione con una semplice eccezione, ma deve proporre appello incidentale sul punto, in virtu’ del principio di conversione delle nullita’ in motivi di impugnazione: principio del quale la stessa amministrazione comunale si dimostra del resto edotta, avendo per l’appunto proposto un appello incidentale esattamente coincidente con l’eccezione di inammissibilita’ sollevata alle pagine 4 e 5 del proprio ricorso.
1.4. Nel merito, il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Circostanze di fatto pacifiche, di cui non e’ adeguatamente contestata la rituale acquisizione al materiale di causa, sono le seguenti:
-) la notificazione al debitore del verbale di accertamento dell’infrazione al codice stradale avvenne ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.;
-) a causa dell’assenza del destinatario, il piego venne depositato in via (OMISSIS);
-) il luogo di deposito del piego non fu la sede storica del Comune di Firenze (Palazzo Vecchio), ma un luogo indicato dall’amministrazione comunale come “casa comunale” sussidiaria, a tal fine designata con determinazione dirigenziale del 10.10.2005 n. 8946;
-) la suddetta determinazione dirigenziale venne adottata due anni prima della notifica dei verbali di contestazione (o accertamento)e dell’infrazione.
1.5. La notifica effettuata con le suddette modalita’ e’ valida ed efficace.
Il piego da notificare, infatti, e’ stato depositato in un luogo designato dalla stessa amministrazione comunale come equipollente alla “casa comunale”, e tanto basta per escludere il denunciato vizio di notifica.
Non e’ infatti inibito all’amministrazione comunale designare quali “case comunali” luoghi ulteriori ed anche plurimi rispetto al municipio; ed ove l’amministrazione si avvalga di tale facolta’, il luogo a tal fine designato sara’ a tutti gli effetti di legge equipollente alla “casa comunale”.
1.6. Tanto si desume dall’interpretazione storica e da quella sistematica del testo normativo.
L’espressione “casa comunale”, nell’ordinamento postunitario, comparve per la prima volta nell’articolo 173 del R.d. 14.12.1865 n. 2641 (“Regio Decreto col quale e’ approvato il regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della legge sull’ordinamento giudiziario”), il quale stabiliva che “i conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell’altra che sia dal municipio destinata”.
Gia’ nel regolamento di procedura del 1865, dunque, si lasciava al Comune la facolta’ di destinare un luogo diverso dalla casa comunale a sede degli uffici di conciliazione.
Analogamente, il Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, articolo 9 (“che approva il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato”), nel disciplinare le notificazioni, stabiliva che “ove nessuno si trovi nell’abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l’ufficiale giudiziario o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta dell’abitazione e deposita la copia dell’atto nella casa comunale o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci, o all’impiegato delegato a ricevere gli atti”.
Analoga previsione era contenuta nell'”Annesso A” al Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 643, recante l’approvazione del regolamento di procedura di giudizi dinanzi la giunta provinciale.
In ambedue tali previsioni l’uso della particella disgiuntiva “o” rendeva evidente che il deposito nella casa comunale non era un atto ineludibile, poteva essere sostituito dalla consegna a mani al sindaco o ad un suo delegato, ovviamente anche in luogo diverso dalla casa comunale.
Ancora, l’articolo 7 dell'”Annesso A” al Regio Decreto 20 dicembre 1909, n. 830 (“che approva l’annesso regolamento sulla pesca e sui pescatori”), dopo aver stabilito che ogni sindacato di pescatori aveva sede nella casa comunale, aggiungeva “o nei locali di una delle associazioni che lo compongono”, cosi’ dimostrando anche in questo caso come la designazione della casa comunale non fosse assoluta.
In seguito, in circostanze ben piu’ tragiche, il Regio Decreto 31 ottobre 1942, n. 1612, articolo 42 (recante “regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra”), nel prevedere la facolta’ del ministro per le corporazioni di chiamare al lavoro i cittadini per esigenze di guerra, stabili’ che il “manifesto di chiamata” dovesse essere affisso “all’esterno della casa comunale ed in altri principali luoghi pubblici”.
Questo breve excursus dimostra come il legislatore, gia’ molto tempo prima dell’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura civile, aveva indicato nella casa comunale il luogo deputato allo svolgimento delle piu’ svariate attivita’: il deposito degli atti non potuti notificare, la sede degli uffici di conciliazione, la sede dei consigli di associazioni professionali, il luogo di affissione dei pubblici proclami.
Tuttavia da un lato la eterogeneita’ di tali previsioni, e dall’altro l’attribuzione alle autorita’ amministrative della facolta’ di designare luoghi diversi ed equipollenti rispetto alla casa comunale, rendono palese che la scelta quest’ultima come luogo deputato al compimento di determinati atti si giustificava non per una indimostrabile “prevalenza” del municipio su altri luoghi, ma soltanto per il fatto che, in una societa’ ancora largamente preindustriale e scarsamente alfabetizzata (nel 1865 nel nostro Paese era analfabeta il 72,96% della popolazione, ed ancora il 21% nel 1931), la sede del Comune era un luogo che consentiva una individuazione inequivoca.
Era la facilita’ di individuazione la ratio legis sottesa dalle norme che imponevano il compimento di determinati atti giuridici nella casa comunale.
Quella ratio e’, da tempo, venuta meno.
La drastica riduzione dell’analfabetismo, la facilita’ delle comunicazioni e degli spostamenti, le moltiplicate possibilita’ della p.a. di far pervenire le proprie deliberazioni ai cittadini, rendono puramente teorica la possibilita’ che questi ultimi siano tratti in errore nell’individuazione della “casa comunale”, o dei luoghi destinati a sostituirla.
Ne consegue che, anche ad ammettere che l’articolo 140 c.p.c. sia ambiguo – il che, per quanto si dira’, non e’ -, la norma andrebbe comunque interpretata alla luce del mutato contesto socioeconomico sopra tratteggiato.
Essa, pertanto, in applicazione del principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex, va interpretata nel senso che l’espressione “casa del comune” presente nell’articolo 140 c.p.c., cosi’ come l’espressione “casa comunale”, che compare nell’articolo 143 c.p.c., vadano intese come sinonimi di “municipio od altro luogo a tal fine designato dall’amministrazione comunale”.
1.7. Ad esiti analoghi conduce l’interpretazione sistematica.
Le espressioni “casa del comune” o “casa comunale” compaiono in numerose norme, sostanziali e processuali.
In materia processuale, compaiono – tra gli altri – negli articoli 140, 143 e 150 c.p.c.; nell’articolo 155 c.p.p.; nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, articolo 66. In tutte queste norme la casa comunale e’ indicata quale luogo del deposito di atti o dell’affissione di avvisi.
In materia sostanziale, l’espressione “casa comunale” compare nell’articolo 106 c.c. (che la designa quale luogo di celebrazione del matrimonio; affine e’ la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, articolo 70 novies, che designa la “casa comunale” a sede della celebrazione delle unioni civili); nel medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articoli 55 (che impone la pubblicazione di matrimonio “presso la porta della casa comunale”).
Tuttavia il citato Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 3 (recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”) accorda ai Comuni la facolta’ di “disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o piu’ separati uffici dello stato civile”. Ed il Consiglio di Stato, richiesto dal Ministero dell’Interno d’un parere sull’interpretazione di tale norma, ha chiarito che “casa comunale puo’ essere considerata qualsiasi struttura nella disponibilita’ giuridica del Comune, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali”(Cons. di Stato, sez. I, parere 22.1.2014 n. 196).
Vero e’ che la suddetta norma (Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 3) e il suddetto parere del Consiglio di Stato avevano ad oggetto la “casa comunale” quale luogo di celebrazione del matrimonio. Ma se la legge consente la delocalizzazione – rispetto alla sede storica del municipio – della celebrazione del matrimonio civile, a maggior ragione dovra’ ritenersi consentita la istituzione di “case comunali” alternative per il deposito degli atti notificati ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.: se cosi’ non fosse si perverrebbe all’assurdo, incoerente col tradizionale canone ermeneutico dell’a fortiori, per cui la legge richiederebbe oneri formali meno rigorosi per l’atto di preminente importanza sociale, giuridica e costituzionale (il matrimonio), mentre esigerebbe oneri formali ben maggiori, per il compimento di atti di minor rilievo (il deposito d’un verbale di accertamento d’una contravvenzione stradale, non potuto consegnare al destinatario della notifica).
1.8. Resta da aggiungere come non ostino alle conclusioni sopra raggiunte i due precedenti di questa Corte invocati dalla ricorrente: e cioe’ Sez. 2, Sentenza n. 1321 del 03/02/1993, Rv. 480653 – 01, e Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16817 del 03/10/2012, Rv. 624022 – 01.
La prima di tali decisioni aveva ad oggetto un caso in cui l’ufficiale giudiziario, non rinvenuto il destinatario dell’atto, deposito’ il piego, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., nella “casa comunale” di una frazione del Comune.
Questa Corte ritenne nulla quella notifica, ma non perche’ all’amministrazione fosse inibito designare luoghi equipollenti alla casa comunale; ma per la diversa considerazione che le frazioni comunali non hanno una “casa comunale”, ne’ nel caso di specie era stato dimostrato che il Comune avesse deputato un luogo equipollente nel territorio della frazione.
Quanto alla decisione pronunciata ad Cass. 16817/12, cit., essa aveva ad oggetto una fattispecie analoga a quella oggi in esame. Tuttavia in quel caso il Collegio giudicante ritenne nulla la notifica non perche’ il piego venne depositato nel luogo designato dal Comune quale equivalente alla casa comunale, ma per la diversa ragione che la designazione di quel luogo era avvenuta sulla base di un provvedimento amministrativo adottato dopo l’esecuzione della notifica.
Non sara’ superfluo aggiungere che:
-) le argomentazioni trascritte dal ricorrente a p. 6-7 del proprio ricorso, ed estratte dalla motivazione di Cass. 16871/12, erano contenute nella proposta di decisione ex articolo 380 bis c.p.c., trascritta in sentenza, e non nella parte decisoria vera e propria della sentenza;
-) quelle motivazioni, in ogni caso, erano state mutuate alla lettera dalla precedente sentenza 1321/93, che aveva ad oggetto un caso del tutto diverso da quello oggi in esame;
-) nessuna delle due decisioni si confronta col testo inequivoco del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 3;
-) neppure e’ dedotto che la designazione del luogo diverso dalla casa comunale, nel quale il deposito ha avuto luogo, sia avvenuta in modo irrituale o comunque con modalita’ tali da sorprendere o limitare il diritto di difesa del destinatario della notifica (ad esempio, perche’ non menzionata chiaramente nell’avviso di avvenuto deposito previsto dallo stesso articolo 140 c.p.c.).
1.9. Per queste e per le altre ragioni sopra indicate, ai due precedenti invocati dal ricorrente, anche ad ammettere che fossero pertinenti rispetto al caso di specie, ritiene questo Collegio di non potere dare continuita’, in applicazione del seguente principio di diritto: “in materia di notificazione di atti e quindi anche di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la “casa del comune” in cui l’ufficiale notificante deve depositare la copia dell’atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede principale del Comune, anche in qualsiasi struttura nella disponibilita’ giuridica di questo, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e chiaramente menzionata nell’avviso di avvenuto deposito”.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione da parte del Tribunale della L. n. 689 del 1981, articolo 14; del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 201, comma 3; della L. n. 890 del 1982, articoli 3, 7 ed 8; della L. n. 296 del 2006, articolo 1, commi 158 e 159.
Nell’illustrazione della censura il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida la notifica dei verbali di contestazione (o accertamento)e della violazione amministrativa, effettuata dagli incaricati di una societa’ privata. Espone che l’attivita’ notificatoria nel caso di specie venne eseguita da incaricati della societa’ (OMISSIS); che tale attivita’ non puo’ essere affidata dall’ente accertatore della violazione ad agenzie o societa’ private; che tale facolta’ venne concessa alle amministrazioni comunali soltanto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, emanata nove mesi dopo che il Comune di Firenze, con provvedimento del sindaco, aveva gia’ attribuito il potere notificatorio a soggetti privati; che la nullita’ della notifica dei verbali rendeva nulla la susseguente cartella di pagamento.
2.2. Il motivo e’ infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere, in parte, emendata.
All’epoca in cui i verbali di accertamento della violazione vennero notificati a (OMISSIS), la materia era disciplinata dall’articolo 201 C.d.S., comma 3, rimasto da allora invariato.
Tale norma elenca quattro diversi soggetti cui puo’ essere affidata la notificazione del verbale di contestazione (o accertamento)e dell’infrazione al codice della strada, ovvero:
a) gli organi incaricati dei servizi di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia Municipale);
b) i messi comunali;
c) un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione;
d) il servizio postale.
Quale che sia la modalita’ prescelta, la legge prevede poi una norma di chiusura, la quale stabilisce che “comunque” (e dunque anche nel caso di notificazioni eseguite senza il rispetto delle suddette previsioni) le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede dell’obbligato, risultante dalla carta di circolazione, o dall’archivio nazionale dei veicoli, o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente autore dell’infrazione.
La legge, dunque, consente che il verbale di contestazione (o accertamento) sia notificato da “messi comunali”.
La nozione di “messo comunale” era, in passato, prevista in linea generale dal Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, articolo 273 (testo unico della legge comunale e provinciale). Tale norma venne in seguito abrogata dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, articolo 64 (e l’abrogazione venne, inutilmente, ribadita dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 274).
Nondimeno, sono ancora molte le norme tuttora in vigore che continuano a fare riferimento alla figura del “messo comunale”: ad es. l’articolo 201 C.d.S., gia’ citato, o la L. 3 agosto 1999, n. 265, articolo 10, che consente alle pubbliche amministrazioni’ di ricorrere ai messi comunali per l’esecuzione di notifiche.
Poiche’ dunque la legge continua a prevedere la possibilita’ che le notificazioni siano eseguite da “messi comunali”, ma non ne da’ una definizione generale, questa Corte ne ha tratto la conclusione che la qualifica di “messo comunale” prescinde dal rapporto giuridico che lega il messo al Comune. Potranno dunque aversi messi che siano dipendenti della p.a.; messi che siano funzionari non dipendenti; messi che siano mandatari dell’amministrazione; messi che siano appaltatori di servizi per l’amministrazione.
Come gia’ ritenuto da questa Corte, infatti, qualsiasi attivita’ umana puo’ formare oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo, sia di un rapporto di lavoro subordinato (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 10262 del 15/07/2002, Rv. 555755 01, in motivazione), sicche’ in mancanza di norme di legge che impongano l’adozione dell’uno piuttosto che dell’altro tipo di rapporto, l’amministrazione comunale resta libera di scegliere la formula contrattuale piu’ consona al pubblico interesse.
2.3. E’ consentito quindi all’amministrazione comunale appaltare a soggetti privati l’esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada.
Nel caso di specie, e’ la stessa ricorrente ad allegare che il Comune di Firenze ha appaltato ad un soggetto privato il servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative: e, per quanto detto, cio’ era consentito al Comune dalla sua autonomia decisionale, e le notificazioni eseguite dai soggetti cosi’ nominati sono conformi al dettato dell’articolo 201 C.d.S..
2.4. Non e’, invece, corretto quanto ritenuto dal Tribunale, e cioe’ che la notificazione del verbale di accertamento della violazione al codice della strada potesse essere effettuata da privati ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 158 e 159.
Tali previsioni infatti, non hanno attribuito alcun ulteriore potere ai Comuni in tema di messi comunali (attribuzione della quale non v’era bisogno, alla luce ella previsione di cui all’articolo 201 C.d.S.), ma hanno istituito la diversa figura del “messo notificatore”, competente ad eseguire le notificazioni di soli tre gruppi di atti:
-) gli atti di accertamento dei tributi locali;
-) gli atti delle procedure esecutive di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
-) gli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni.
Tuttavia l’errore in cui e’ incorso il Tribunale, per quanto detto, e’ stato ininfluente, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata fu comunque conforme a diritto, per le ragioni gia’ esposte.
2.5. Resta solo da aggiungere che i precedenti giurisprudenziali invocati dalla parte ricorrente non sono pertinenti rispetto al caso di specie.
Quei precedenti infatti (richiamati a p. 10 del ricorso) riguardavano l’ipotesi in cui una pubblica amministrazione aveva affidato a privati l’esecuzione di notificazioni o comunicazioni che, per legge, andavano eseguite a mezzo del servizio postale. La nullita’, in quel caso, derivava dunque non dalla circostanza che la notifica venne eseguita da un privato, ma dal fatto che venne eseguita da un privato che si sostitui’ al servizio postale universale.
Ben diverso e’ il caso di specie, nel quale nessuna norma riserva al servizio postale la notifica dei verbali di accertamento, ma anzi l’articolo 201 C.d.S. espressamente parifica la notifica effettuata dal messo comunale a quella effettuata per il tramite del servizio postale.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 140 c.p.c. e articolo 201 C.d.S..
Deduce, al riguardo, che:
-) il primo dei due verbali di accertamento dell’infrazione era stato irritualmente notificato, perche’ l’avviso di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale era stato spedito da soggetto diverso dal messo comunale, e comunque il relativo avviso di ricevimento non recava alcun timbro postale;
-) quanto al secondo verbale, la relata di notifica di esso era stata redatta da persona, qualificatasi “messo comunale”, diversa da quella che aveva poi spedito a mezzo raccomandata l’avviso di avvenuto deposito del piego nella casa comunale, e cioe’ la (OMISSIS) s.p.a..
3.2. Il motivo e’ infondato.
Quanto alla prima censura, essa e’ infondata poiche’ la spedizione dell’avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito del piego nella casa comunale avvenne a cura delle Poste Italiane; solo la consegna dell’atto alle Poste avvenne a cura della (OMISSIS), e cio’ le era certamente consentito come gia’ ritenuto da questa Corte (ex multis, Sez. 2 -, Sentenza n. 462 del 11/01/2017, Rv. 642211 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7177 del 10/05/2012, Rv. 622484 – 01).
Quanto alla seconda censura, essa e’ infondata poiche’ e’ ovvio che la persona fisica incaricata dalla (OMISSIS) s.p.a. di eseguire la notifica, agendo in nome e per conto della societa’ mandante, si identifica organicamente con quest’ultima, e non vi fu dunque alcuna dissociazione tra chi esegui’ la notifica, e chi spedi’ l’avviso di avvenuto deposito del piego nella casa comunale.
4. Il ricorso incidentale.
4.1. Il ricorso incidentale, da qualificare come sostanzialmente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito dal rigetto di quest’ultimo.
5. Le spese.
5.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore del Comune di Firenze delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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