Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 29282.
Opposizione allo stato passivo del fallimento ed i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso ex art. 98 l.fall. sono utilizzabili ai fini della decisione, quand’anche non siano stati individualmente indicati nell’atto di opposizione, ma fatti oggetto di richiamo complessivo e riassuntivo. (Nell’affermare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inutilizzabili – in un procedimento relativo all’ammissione di un credito del legale per prestazioni giudiziali compiute in numerosi procedimenti amministrativi per conto della società poi fallita – i documenti relativi a tali procedimenti, di cui aveva esattamente indicato gli estremi producendo i relativi fascicoli, ma compiendo un rinvio onnicomprensivo ai singoli atti e documenti allegati al ricorso).
Ordinanza|| n. 29282. Opposizione allo stato passivo del fallimento ed i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso
Data udienza 11 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passivita’ fallimentari (accertamento del passivo) – Opposizione allo stato passivo – In genere ricorso ex art. 98 l.fall. – Indicazione specifica nuovi documenti – Riferimento complessivo e riassuntivo – Sufficienza – Fattispecie.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29080/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 4459/2015 depositata il 30/10/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA.
Opposizione allo stato passivo del fallimento ed i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Bari, con decreto depositato il 30.10.2017, ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento (OMISSIS) s.r.l. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo dei crediti rispettivamente dell’importo di Euro 82.923,63, richiesto con grado di privilegio ed in prededuzione, e di Euro 509.155,51, in privilegio, per l’attivita’ dallo stessa prestata di assistenza e difesa in giudizio della societa’ fallita in una pluralita’ di controversie giudiziarie.
Il Tribunale di Bari ha ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti dall’odierno ricorrente, gia’ opponente, contestualmente al deposito del ricorso nel giudizio di opposizione allo stato passivo L.Fall., ex articolo 98, per omessa indicazione specifica dei predetti documenti, e cio’ in violazione della L.Fall., articolo 99, che prevede testualmente che il ricorso deve contenere, a pena di decadenza, l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. In particolare, il giudice di merito ha osservato, quanto alla produzione documentale nuova (sub, 5, sub. 6, sub. 7, sub 8 e sub 9) che vi fosse una generica indicazione testuale “copia del fascicolo del ricorso”, senza indicazione specifica dei documenti prodotti.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandolo a sette motivi.
Il fallimento (OMISSIS) ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c..
Opposizione allo stato passivo del fallimento ed i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, per avere il Tribunale di Bari erroneamente considerato inesistente la specifica indicazione dei documenti prodotti dall’opponente a prova dell’attivita’ professionale dallo stesso svolta nei vari giudizi in favore della societa’ di poi fallita.
2. Il motivo e’ fondato.
Va, preliminarmente, osservato che questa Corte si e’ posta la questione della interpretazione della L.Fall., articolo 99 nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere “a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” (articolo 99, comma 2, n. 4) – nell’esaminare casi in cui si era posto il quesito se tale norma imponga o meno al creditore opponente l’onere di depositare, contestualmente al ricorso in opposizione L.Fall., ex articolo 98, i documenti gia’ prodotti nella fase di ammissione al passivo innanzi al giudice delegato e dunque contenuti nel fascicolo di parte.
In alcuni precedenti arresti (vedi Cass. n. 25174/2015; Cass. n. 493/2012; Cass. n. 22711/2010), infatti, questa Corte aveva espresso il principio secondo il quale il creditore avrebbe avuto l’onere di riprodurre siffatti documenti nel giudizio di opposizione, optando per un’interpretazione estensiva della decadenza (che imporrebbe quindi al creditore non solo l’onere di indicare ma anche di ridepositare, in sede di opposizione, i documenti contenuti nel fascicolo di parte predisposto per la fase di ammissione al passivo) e valorizzando il principio dispositivo che governerebbe il giudizio di opposizione, aggiungendosi che il tribunale non poteva supplire all’inattivita’ colpevole del ricorrente.
Tuttavia, a partire dall’ordinanza n. 12548/2017 (conf. Cass. n. 5570/2018, di recente, Cass. n. 9593/2021 e molti altri) questa Corte ha rimediato il proprio orientamento.
E’ stato, in particolare, evidenziato che l’inciso sopra indicato, contenuto nella L.Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, avendo fatto semplicemente riferimento alla necessita’ di elencare, nell’atto introduttivo, i documenti gia’ dimessi e versati agli atti del processo. Si e’ quindi affermato che se un effetto preclusivo puo’ ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non gia’ alla necessita’ di ridepositare il materiale precostituito e gia’ prodotto ma, semmai, all’impossibilita’ per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell’opposizione. E cio’ in relazione alla ratio di concentrazione processuale che emerge dall’intero dettato della L.Fall., articolo 99, comma 2, n. 4 che ha indotto il legislatore ad imporre all’opponente L.Fall., ex articolo 98 di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicche’ e’ solo quel materiale che ha titolo per restare nel processo, escludendosi, nel corso del giudizio, la possibilita’ di avvalersi di mezzi di prova nuovi o di documenti differenti da quelli gia’ prodotti ed indicati nell’atto introduttivo.
E’ stato quindi condivisibilmente osservato che se questa e’ allora la ragione che giustifica la previsione della decadenza, non vi e’ ragione di estenderne la portata fino a provocare un effetto ulteriore e non voluto dal legislatore (attraverso l’imposizione dell’onere a carico del creditore di produrre nuovamente innanzi al tribunale documenti gia’ depositati), anche in considerazione del fatto che le norme in tema di decadenza, per loro natura, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 4351 del 2016): al contrario l’evidenza che si ricava dall’utilizzo letterale del participio congiunto (in funzione aggettivale) “prodotti”, riferito ai documenti da indicare specificamente, depone soltanto nel senso che il ricorrente debba limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti gia’ prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione (perche’ trascurati o non adeguatamente apprezzati dal giudice delegato).
E’, pertanto, ormai, orientamento consolidato di questa Corte che, una volta soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione e’ tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti, nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.
Il caso sottoposto all’esame di questa nel caso di specie e’ completamente differente. Non viene in considerazione la problematica dell’utilizzabilita’ nel giudizio di opposizione allo stato passivo di quei documenti allegati alla domanda di insinuazione allo stato passivo e non prodotti nuovamente dal creditore contestualmente al deposito del ricorso in opposizione L.Fall., ex articolo 98, ma di quei documenti prodotti per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, ai quali, parimenti, si applica – ad avviso di questo Collegio – il principio della specificazione indicazione dei documenti e dei mezzi di prova, dato il chiaro tenore testuale della L.Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, che non contiene un richiamo circoscritto ai documenti allegati alla domanda di insinuazione.
Il quesito che si pone nella presente causa e’ se il giudice dell’opposizione L.Fall., ex articolo 98 possa utilizzare, ai fini della formazione del suo convincimento, documenti che, oltre ad essere stati pacificamente prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso in opposizione, non siano stati individualmente indicati nel ricorso in opposizione L.Fall., ex articolo 98, essendo i nuovi documenti (rispetto a quelli allegati alla domanda di insinuazione al passivo) stati indicati con la denominazione testuale “copia del fascicolo del ricorso”, con gli estremi del fascicolo e dell’organo giurisdizionale presso cui era stato depositato, che contiene, comunque, a sua volta un indice analitico separato, seppur non trascritto nell’indice dei documenti allegai al ricorso in opposizione.
Per rispondere a tale quesito, e’ utile ricordare una recentissima ordinanza (n. 18909/2023) di questa Corte, in cui e’ stata affermata la violazione della L.Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, in una fattispecie in cui il giudice di primo grado, a fronte della richiesta della parte opponente di acquisire l’istanza di ammissione al passivo e i documenti che la corredavano, aveva omesso di provvedere in tal senso, intendendo la richiesta generica, come una formula di stile.
Orbene, in quel caso, questa Corte, nell’accogliere il primo motivo del ricorso, ha osservato:”..Cio’ nondimeno, il disposto della norma fallimentare non puo’ essere inteso in senso cosi’ formale da ritenere che l’opponente debba comunque indicare ciascuno dei documenti che intende porre a base delle proprie difese anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoi scritti, a quali atti, fra quelli gia’ prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo”.
Sebbene tale pronuncia facesse riferimento a documenti gia’ depositati nella fase di verifica dello stato passivo, la stessa ha enunciato un principio che, ad avviso di questo Collegio, vale per tutti i documenti, compresi, quindi, quelli prodotti per la prima volta in sede di opposizione, ovvero che il parametro della specificazione indicazione dei documenti e mezzi di prova debba essere inteso in senso non formalistico, anche con il riferimento ad espressioni di tenore complessivo e riassuntivo, in relazione al caso concreto sottoposto all’esame del giudice di merito, ed alla natura del credito preteso dall’opponente.
Nel caso in esame, i documenti la cui mancata specificazione il Tribunale ha ritenuto di sanzionare con l’inutilizzabilita’ – gli atti giurisdizionali e i documenti relativi ai procedimenti amministrativi nei quali il (OMISSIS) aveva prestato assistenza a favore della societa’ poi fallita – erano stati depositati per la prima volta con il ricorso in opposizione e, pur non essendo stati individualmente identificati nel ricorso, ne’ era stato, nello stesso atto, comunque indicato specificamente l’oggetto, trattandosi di “copia del fascicolo del ricorso” rispettivamente al “TAR Puglia-Bari, Sez. II n. r. 2774/04, al Consiglio di Stato sez IV n. r. 2700/05, al Consiglio di Stato sez IV n. 110/08, al Consiglio di Stato sez IV n. r. 5869/12, Al Consiglio di Stato sez IV n. 59/12 (vedi pag. 6 del ricorso per cassazione, in cui sono stati trascritti gli estremi dei fascicoli presso gli organi giurisdizionali amministrativi, gia’ riportati a pag. 9 del ricorso in opposizione L.Fall., ex 98).
Ne consegue, che avuto riguardo anche alla natura del credito di cui l’opponente doveva dimostrare l’entita’ (si trattava, appunto, di compensi per l’attivita’ giurisdizionale prestata dal ricorrente a favore della societa’ poi fallita per rivendicare i quali l’istante doveva documentare l’attivita’ giurisdizionale svolta a favore della parte), il riferimento, in via riassuntiva, agli atti e i documenti relativi ai fascicoli di procedimenti amministrativi di cui erano stati comunque esattamente indicati gli estremi e’ sufficiente per ritenere assolto l’onere della specificazione indicazione dei documenti di cui alla L.Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, tenuto conto, peraltro, che nel ricorso L.Fall., ex articolo 98 era stato precisato che ciascuno dei fascicoli, che erano stati radicati presso il Tar o Consiglio di Stato, conteneva, a sua volta, un separato indice analitico.
I motivi residui – in cui e’ stato dedotto rispettivamente l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (secondo motivo), la violazione e falsa applicazione degli articoli 2699 c.c., L.Fall., articolo 99, comma 7, articolo 95, comma 1 e 5, articolo 112 c.p.c. (terzo motivo), violazione e falsa applicazione del principio della leale collaborazione ex articolo 183 c.p.c., comma 4 (quarto motivo), violazione e falsa applicazione degli articoli 112 115 e 260 c.p.c., comma 1, n. 5 (quinto motivo), violazione e/o falsa applicazione degli articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c. (sesto motivo), violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 1 e 2 (settimo motivo) – sono assorbiti.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.
Opposizione allo stato passivo del fallimento ed i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i motivi dal secondo al settimo, cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply