Opposizione agli atti esecutivi ed il termine perentorio di venti giorni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 34047.

Opposizione agli atti esecutivi ed il termine perentorio di venti giorni

In tema di esecuzione forzata, l’inosservanza, rilevabile d’ufficio, del termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cod. proc. civ., determina l’inammissibilità della stessa (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la causa non poteva proporsi, ha deciso la controversia con la dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi che era stata proposta tardivamente avverso l’ordinanza di assegnazione da parte della società terza pignorata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 marzo 2021, n. 8501).

Ordinanza|| n. 34047. Opposizione agli atti esecutivi ed il termine perentorio di venti giorni

Data udienza  19 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave:Opposizione agli atti esecutivi – Ex articolo 617 c.p.c. – Inosservanza del termine perentorio – Rilevabilità d’ufficio – Inammissibilità dell’opposizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3546/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio;

– controricorrente –

avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 321/2022, depositata il 11/01/2022;

udita la relazione svolta, nella Camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Opposizione agli atti esecutivi ed il termine perentorio di venti giorni

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.p.a., quale terza pignorata, propose opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva presso terzi instaurata dall’avvocato (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS).

L’opposizione e’ stata accolta, nel contraddittorio con (OMISSIS) e, (OMISSIS), dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 321 del 11/01/2022.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), con atto affidato a due motivi, mentre l’avvocato (OMISSIS), difeso in proprio, propone controricorso.

Risponde con due distinti controricorsi (OMISSIS) S.p.a..

Per l’adunanza camerale del 19/10/2023 (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) ha depositato memoria.

Opposizione agli atti esecutivi ed il termine perentorio di venti giorni

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso di (OMISSIS) sono i seguenti.

I) violazione e (o) falsa applicazione dell’articolo 617 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: l’ordinanza di assegnazione del 19/12/2017 risulta essere stata notificata a (OMISSIS) S.p.A. gia’ in data 04/01/2018, con la conseguenza che l’opposizione tardivamente spiegata solo in data 06/03/2018 andava dichiarata inammissibile;

II) violazione e (o) falsa applicazione degli articoli 548 e 549 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione segnatamente dell’articolo 548 c.p.c., u.c., ritenendo ammissibile l’opposizione del terzo pur in difetto di prova circa la non tempestiva conoscenza per irregolarita’ della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Nel proprio controricorso l’avvocato (OMISSIS) aderisce al ricorso principale ed in particolare alla doglianza di tardivita’ dell’opposizione agli atti esecutivi.

Il primo motivo, in tema di tardivita’ dell’opposizione agli atti esecutivi, per violazione del termine di venti giorni, fissato dall’articolo 617 c.p.c., comma 1, e’ fondato.

L’opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione e’ stata proposta da (OMISSIS) S.p.a. quale terza pignorata tardivamente.

Cio’ in quanto in quanto l’ordinanza di assegnazione le era stata notificata, a istanza dell’avvocato (OMISSIS), come risulta dalla relata di notifica in atti, accessibile a questa Corte in quanto e’ denunciato un vizio di procedura, in data 04/01/2018 – e nuovamente il 14/02/2018 – e l’opposizione agli atti venne proposta il 06/03/2018, ossia del tutto oltre il termine di venti giorni, decorrenti dal 04/01/2018 e non dal 14/02/2018, posto che in relazione alla prima valida notifica deve essere effettuato il computo del termine perentorio di venti giorni.

Il controricorso di (OMISSIS) S.p.a. assume, del tutto apoditticamente, che detta notifica del 04/01/2018 non sarebbe stata effettuata, ma nulla allega al fine di dimostrare quanto asserito, che risulta, viceversa, documentalmente smentito.

La mancata osservanza del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, concernendo termine di decadenza processuale la cui inosservanza e’ rilevabile d’ufficio, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione non poteva proporsi (da ultimo, a sugello di una giurisprudenza costante: Sez. U. n. 8501 del 25/03/2021 Rv. 660855 – 01).

Il primo motivo di ricorso e’, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo motivo e delle doglianze, se qualificabili come ricorso incidentale, nel controricorso dell’avvocato (OMISSIS).

La sentenza impugnata e’ cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la causa non poteva proporsi, la controversia puo’ essere decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilita’ dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) S.p.a..

Le spese di lite del giudizio di merito e del presente di cassazione seguono la soccombenza della (OMISSIS) S.p.a. e sono liquidate come in dispositivo, valutata l’attivita’ processuale espletata in relazione al valore della controversia.

Il deposito della motivazione e’ fissato nel termine di cui dell’articolo 380 bis.1 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il controricorso di (OMISSIS); cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) S.p.a.; condanna (OMISSIS) S.p.a. al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, che liquida in Euro 11.500,00 – oltre rimborso forfetario al 15 per cento, CA e IVA per legge – in favore di ciascuna parte convenuta, nonche’ a quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.500,00 – oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15 per cento, CA e IVA per legge – ciascuno in favore del ricorrente principale e del controricorrente (OMISSIS).

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