Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2756.
La massima estrapolata:
In tema di vendita, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente è tuttavia da escludere laddove l’onere di diligenza del compratore debba spingersi al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di valutare il vizio.
Ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2756
Data udienza 4 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13108-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 197/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA DI di TARANTO, depositata il 11/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Taranto, per quanto qui ancora di interesse, con sentenza n. 1949 del 2012, rigettava la domanda attorea, proposta da (OMISSIS) nei confronti dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), di risarcimento del danno, previa dichiarazione di inammissibilita’ della quanti minoris ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, ritenendo facilmente riconoscibili i vizi lamentati all’autorimessa acquistata.
A seguito di impugnazione interposta dalla (OMISSIS), la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 197de1 2016, nella resistenza della (OMISSIS), non costituiti gli eredi di (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), seppur parzialmente accogliendo le ragioni dell’appellante quanto alla pronuncia di inammissibilita’ della domanda di quanti minoris per essere stata implicitamente rinunciata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nel merito, rigettava il gravame confermando la sentenza di prime cure sull’argomentazione della riconoscibilita’ dei vizi.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, illustrato anche da memoria.
(OMISSIS) e le (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), sono rimaste intimate.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3), degli articoli 1491 e 1494 c.c., per avere la Corte di merito escluso la garanzia per vizi ritenendo la riconoscibilita’ dei vizi, peraltro desunta dalla sola presenza di lesioni nell’intonaco, circostanza che, ad avviso del giudice di merito, usando l’ordinaria diligenza l’avrebbe dovuta allarmare ed indurre ad incaricare un tecnico per accertare se vi fosse un difetto di costruzione. Di converso, ad avviso della ricorrente, nel dovere di diligenza in capo all’acquirente non ci puo’ essere l’onere di fare ricorso ad esperti, elemento escluso dallo stesso concetto di facile riconoscibilita’ previsto dalla norma.
Il motivo e’ fondato.
Appare necessario e preliminare l’inquadramento della fattispecie all’interno del quadro normativo di riferimento: l’articolo 1491 c.c., rubricato “Esclusione della garanzia”, dispone: “Non e’ dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e’ dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”; inoltre, l’articolo 1494 c.c. in ordine al “Risarcimento del danno” aggiunge: “In ogni caso il venditore e’ tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresi’ risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.”
La Corte di appello, e prima ancora il Tribunale di Taranto, hanno escluso la garanzia per vizi prescritta dall’articolo 1494 c.c. applicando la norma di cui all’articolo 1491 c.c., la quale prevede l’esenzione da ogni responsabilita’ per i difetti “facilmente riconoscibili”, in quanto, come esposto nella sentenza gravata, a pag. 4, l’acquirente li avrebbe potuti appurare con una “verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica”.
Orbene, l’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilita’ dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilita’ e consegue all’inosservanza dell’onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.
Per costante giurisprudenza – sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualita’ dell’acquirente – e’ tuttavia da escludere laddove l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio. (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur avendo appurato che si trattava di gravi difetti di progettazione e costruzione, in forza dell’accertamento svolto dal nominato c.t.u., che ha verificato l’esistenza di lesioni strutturali non attribuibili alla normale usura del manufatto, bensi’ ad un possibile difetto di costruzione, avendo impiegato nel solaio travette e tondini di acciaio non idoneamente calcolati (come riportato nello stesso ricorso alle pagine 7 e 12), tuttavia ha affermato la riconoscibilita’ dei vizi per la presenza di lesioni diffuse in solaio, di ossidazione che avrebbe dovuto portare ad una “verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica”. Inoltre, ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’articolo 1491 c.c. non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilita’ del vizio. Ed e’ proprio siffatto onere che non poteva essere richiesto al compratore, ai sensi dell’articolo 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, ne’ il ricorso all’opera di esperti, ma e’ circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). In questo caso, il ricorso all’esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioe’, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, per avere i giudici del merito valutato i presupposti per l’operativita’ dell’articolo 1491 c.c. nella parte in cui stabilisce un limite alla responsabilita’ presunta che grava sul soggetto forte, rectius del rapporto, il venditore. Se cosi’ non fosse, la conseguenza sarebbe quella di imporre in tutte le compravendite delle indagini tecniche qualificate e specifiche, non dovute in situazioni di tipo ordinario.
In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimita’.
Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di L ecce.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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