Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 1992.
Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui
In tema di circolazione stradale, l’obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l’esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l’introduzione nell’area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell’attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l’immissione.
Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 1992. Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui
Data udienza 14 dicembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Condotta dei veicoli – Immissioni nel flusso della circolazione circolazione stradale – Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui – Maggiore intensità dell’obbligo nel caso in cui si provenga da strada secondaria – Rilevanza della precedenza di fatto o cronologica – Condizioni – Esclusione della precedenza di fatto in presenza di collisione – Fondamento.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere – Rel.
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 12658/2020 proposto da:
Cu.Li., Na.Al., Na.Ga., rappresentati e difesi dall’avvocato Si.Pa.;
– ricorrenti –
contro
Ge. Spa in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato Tr.Sa.;
– controricorrente –
Al. Spa in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Clemente Michele;
– controricorrente –
De.Er., rappresentato e difeso dagli avvocati Ro.Il. e Ro.St.;
– controricorrente –
nonché contro
Ri.Cr., Re.Fe., Re.Ch., Un. Spa, Me.Mu. in proprio e quale Procuratore Speciale di Me.Vu. e di Me.Mu., Me.Ha.; Me.Ar., Me.As., Ra.Ho. quali eredi di Me.Nu.;
– intimati –
nonché da
Re.Ch., Re.Fe., Ri.Cr. quali eredi di Re.Si., rappresentati e difesi dall’avvocato Ma.An.;
– ricorrente incidentale –
contro
Ge. Spa in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato Tr.Sa.;
– controricorrente –
De.Er., rappresentato e difeso dagli avvocati Ro.Il. e Ro.St.;
– controricorrente –
nonché contro
Al. Spa, Cu.Li., Na.Al., Na.Ga., Un. Spa;
– intimati –
avverso la sentenza n. 361/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/02/2020 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2009 Na.Al. e Cu.Li., in proprio e quali genitori del minore Na.Ga., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Belluno De.Er., conducente del veicolo Citroen C4, targato (…), e To. s.p.a. quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del veicolo stesso, nonché Ri.Cr., in proprio e quale genitore del minore Re.Fe., Re.Ch. e Al. s.p.a. – rispettivamente in qualità di eredi di Re.Si., conducente deceduto del motociclo Honda targato (…) e assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del veicolo stesso – al fine di sentire dichiarare l’esclusiva ovvero concorrente, in solido, responsabilità di De.Er. e Re.Si. nella determinazione del sinistro stradale verificatosi in Santa Giustina (BL) in data 12 aprile 2007, con conseguente condanna dei predetti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che in tale occasione Na.Al., alla guida del proprio motociclo Yamaha, stava percorrendo via (…), in località Santa Giustina, quando, dopo avere superato un’autocisterna, era stato investito dall’autovettura condotta dal De., che aveva eseguito da laterale manovra di immissione a sinistra in via (…), e dal motociclo Honda condotto dal Re.Si..
Si costituivano in giudizio gli eredi Re.Si., i quali chiedevano il rigetto delle pretese attoree o, in ipotesi di accoglimento, il riconoscimento di un concorso di colpa del Na., ovvero la graduazione della responsabilità tra Na., De. e Re.Si., e formulavano domanda riconvenzionale di condanna del convenuto De. e della To. s.p.a. al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti in conseguenza dell’accaduto quali prossimi congiunti del Re.Si..
Si costituiva in giudizio anche il De., il quale: in via principale, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, affermando di non essere responsabile del sinistro; e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi Re. e degli attori, nonché delle rispettive compagnie assicuratrici, rispettivamente Al. s.p.a. e Mi. s.p.a..
Mi. rimaneva contumace, mentre si costituiva Al.To. s.p.a., poi Ge. s.p.a., contestando la sussistenza di responsabilità in capo al proprio assicurato De..
2. Nel frattempo, con comparsa in riassunzione Me.Mu., in proprio e quale procuratore speciale di Me.Vu., Me.Mu., Me.Ha., Me.Ar., Me.As., Me.Fa. e Ra.Ho. in Me., prossimi congiunti di Nu.Me., trasportato del motociclo condotto dal Na. e deceduto nel sinistro di cui è causa, riassumevano avanti il Tribunale di Belluno nei confronti di Al.Na., Mi. s.p.a., En.De. e Gb.To. s.c.p.a. la causa risarcitoria separatamente promossa avanti il Tribunale di Milano R.G. 85216/09, dando origine al procedimento n. 169/2010.
3.All’udienza del 22 ottobre 2012, nella ritenuta sussistenza dei presupposti per la trattazione unitaria per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la suddetta causa veniva riunita a quella recante il n. 178/2009 R.G..
La causa veniva istruita mediante: a) l’acquisizione della documentazione prodotta dai Difensori delle parti e degli atti relativi ai procedimenti penali a carico di De.Er. e Na.Al.: b) l’espletamento di C.T.U. ricostruttiva della dinamica del sinistro stradale; c) interpello di De.Er. e Na.Al. e d) assunzione di deposizioni testimoniali.
Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 370/2017:
– dichiarava l’esclusiva responsabilità di Na.Al. e di Re.Si. nella causazione del sinistro;
– respingeva ogni domanda formulata da Na.Al. e Cu.Li., nonché, in via riconvenzionale, dagli eredi di Re.Si., nei confronti di De.Er. e di Ge. s.p.a.;
– condannava il Na. e il suo assicuratore Mi. (poi Un. s.p.a.), nonché gli eredi di Re.Si. e il loro assicuratore Al. s.p.a., al risarcimento del danno subito dal De.;
– condannava il solo Na. e la sua compagnia Un. al risarcimento del danno subito dai congiunti del defunto Nu.Ma. oltre alla rifusione delle spese di lite;
– condannava Na. e il suo assicuratore Un., nonché gli eredi Re.Si. e il loro assicuratore Al. alla rifusione, in via solidale, delle spese in favore del De. e di Ge.;
– rigettava, infine, ogni ulteriore e diversa domanda delle parti.
In particolare, il giudice di primo grado, dopo avere descritto la dinamica dell’incidente:
a) individuava la causa del sinistro nella condotta imprudente e pericolosa del Re.Si. e del Na., che procedevano a una velocità ampiamente superiore, pressoché doppia, rispetto al limite vigente in loco, ponendo in essere una improvvida manovra di sorpasso, in violazione alle basilari norme di prudenza e diligenza dettate dal nostro ordinamento in tema di circolazione stradale e della segnaletica presente (ovvero linea di mezzeria continua e pannelli indicanti rispettivamente: limite di velocità di 50 km/h, presenza di intersezione stradale e pericolo per attraversamento pedonale);
b) al contrario, non attribuiva alcuna responsabilità al conducente De., che non aveva mancato di dare la precedenza all’autocisterna e che era nell’oggettiva impossibilità di avvistare i motociclisti al momento dell’immissione della manovra di svolta perché coperti dalla sagoma dell’autoarticolato (circostanza confermata dal Vo., conducente dell’autocisterna che, in sede di sommarie informazioni, aveva dichiarato che la Citroen C4, condotta dal De. non gli aveva mancato di precedenza e che le moto, al momento dell’immissione del De., erano a circa a metà rimorchio);
c) concludeva affermando che la dinamica dell’incidente (e in particolare il mancato rispetto da parte dei due motociclisti dei limiti di velocità ampiamente superiore al limite vigente di 50 Km/h; il sorpasso vietato di un’autocisterna in centro abitato, ove la carreggiata presentava linea di separazione dei due sensi di marcia continua e segnaletica verticale indicante sia l’incrocio con strade senza diritto di precedenza, sia la presenza di passaggi pedonali il sorpasso: l’impossibilità del De. di avvistare i motociclisti al momento dell’immissione della manovra di svolta), non contraddetta da alcun diverso elemento di prova, era in grado di spiegare interamente l’evento verificatosi e induceva a concludere, superando la presunzione posta dall’art. 2054 c.c., che la responsabilità del sinistro fosse imputabile unicamente ai due motociclisti, andandone del tutto esente da responsabilità il convenuto De..
4. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano impugnazione Na.Al. e Cu.Li., articolando due motivi.
Con il primo motivo (rubricato “Violazione degli artt. 145 commi 1, 4, 5, 6 e 8 e art. 154 del Codice della Strada – dell’art. 2054 commi 1 e 2 c.c. Erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie. Insufficienza, contraddittorietà, illogicità ed incongruità della motivazione circa profili fondamentali e decisivi della controversia”) sostenevano che, alla stregua della normativa richiamata, il Tribunale aveva erroneamente escluso ogni responsabilità a carico dell’appellato De.Er., in quanto questi, nella compiere la manovra di immissione sulla strada principale, aveva violato tutte le norme in materia di circolazione dei veicoli, accettando il rischio del sinistro, come poi effettivamente era avvenuto. Sostenevano che il Tribunale avrebbe integralmente aderito alle conclusioni della CTU, le quali non sarebbero altro che quelle formulate in maniera del tutto personalistica ed “ex post” dagli agenti di Polizia stradale, senza valutare le testimonianze versate raccolte in corso di causa in contraddittorio tra le parti.
Con il secondo motivo (rubricato: “Violazione dell’art. 2054 commi 1 e 2 c.c. Erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie. Insufficienza, contraddittorietà, illogicità ed incongruità della motivazione circa profili fondamentali e decisivi della controversia”) deducevano essere palese la violazione della normativa suddetta in quanto il Giudicante non aveva motivato per nulla la decisione di superamento della presunzione ovvero non aveva tenuto conto del comportamento tenuto dal De.. Chiedevano, quindi, che in caso di rigetto del primo motivo di appello, fosse dichiarato il concorso di colpa tra le parti in causa, ai sensi dell’art.2054, II comma, c.c., nella percentuale quantomeno del 70% al carico del De. nella produzione del sinistro.
Si costituivano gli eredi di Re.Si., i quali proponevano appello incidentale al fine di sentire dichiarare la concorrente responsabilità di De.Er. nella causazione del sinistro, con condanna dello stesso, in via solidale con Ge., al risarcimento dei danni da essi subiti. A fondamento della proposta impugnazione incidentale, gli eredi Re. deducevano che l’iter motivazionale del Tribunale era stato: a) illogico e apodittico, b) frutto di una erronea interpretazione e applicazione del combinato disposto degli artt. 145 comma 1,4,5,8 e 8 e art. 154 del Codice della Strada e dell’art. 2054 commi 1 e 2 c.c., c) frutto di una distorta lettura delle risultanze istruttorie (e, in particolare, di un recepimento acritico della risultanze della CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro – redatta in primo grado dall’ing. Fa. – e di una interpretazione erronea delle risultanze della consulenza tecnica espletata dal Consulente del Pubblico ministero, ing. Za., nonché dell’erronea valutazione delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni alle autorità intervenute in loco dal conducente dell’autocisterna Vo.).
Secondo gli appellanti incidentali, in particolare, il De., in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 145 e 154 C.d.S. e 2054, II comma, c,c, avrebbe dovuto provare che nel momento in cui aveva deciso di procedere all’immissione era impossibilitato ad avvedersi del sopraggiungere in velocità dei motociclisti dietro l’autoarticolato condotto dal Vo.. Ed il Tribunale, anziché valutare l’avvistabilità del motociclista da parte del De. prima di iniziare l’immissione, avrebbe erroneamente valutato tale avvistabilità dopo che la manovra era iniziata. Ciò non permetteva in alcun modo di ritenere dimostrato che, prima di iniziare l’immissione, l’automobilista potesse o meno vedere la moto, e quindi non vi sarebbero gli elementi probatori necessari per ritenere superata la presunzione di corresponsabilità.
Si costituiva anche Al., assicuratore del motoveicolo condotto dal Re.Si., che, in relazione alla condanna alla rifusione delle spese in favore del De. e di Ge., si doleva che dette spese fossero state liquidate a suo giudizio in misura eccessiva.
Si costituivano in giudizio De.Er. e Ge. s.p.a., eccependo l’inammissibilità dell’appello e chiedendone il rigetto stante la sua infondatezza.
Gli altri appellati, eredi di Nu.Me. e Un., non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
La Corte di appello di Venezia con sentenza n. 361/2020:
– rigettava l’appello proposto da Na.Al. e Cu.Li.;
– rigettava l’appello proposto da Ri.Cr., Re.Fe. e Re.Ch.;
– condannava Na.Al. e Cu.Li., in solido con Ri.Cr., Re.Fe. e Re.Ch., alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate De.Er. e Ge. s.p.a.;
– accoglieva l’appello incidentale proposto da Al. s.p.a. e, in riforma della sentenza impugnata, condannava Al. alla rifusione delle spese di lite di primo grado in favore di De.Er. e di Ge. s.p.a. nella minor misura indicata in dispositivo;
– condannava De.Er. e di Ge. s.p.a., in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Al. s.p.a..
5. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso Na.Al., Cu.Li. e Na.Ga..
Hanno resistito con quattro distinti controricorsi: De.Er.; la Ge. s.p.a.; nonché Ri.Cr., Re.Fe. e Re.Ch., tutti quali eredi di Re.Si.: la Al. s.p.a..
I resistenti Ri.Cr., Re.Fe. e Re.Ch., tutti quali eredi di Re.Si., in sede di controricorso, hanno proposto ricorso incidentale.
Al ricorso incidentale hanno risposto con due distinti controricorsi: De.Er. e la compagnia assicuratrice Ge. s.p.a.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie dai Difensori dei ricorrenti principali, dei ricorrenti incidentali, che hanno entrambi chiesto la distrazione delle spese in caso di accoglimento dei rispettivi ricorsi, nonché della compagnia Ge. e, limitatamente al terzo motivo del ricorso principale, della compagnia Al..
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380-bis 1 secondo comma c.p.c.
Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti Na.Al., Cu.Li. e Na.Ga. articolano in ricorso tre motivi.
1.1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., denunciano: Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 commi 1, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 154 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285). Violazione dell’art. 2054 c.c. Violazione e falsa applicazione delle norme di comune prudenza e diligenza. Violazione dei principi regolatori in materia di circolazione stradale.
Sostengono che l’impugnata sentenza è viziata perché omette di considerare che, in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata si immette nel flusso della circolazione, è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che di sorpasso, sulla strada favorita ed è pertanto tenuto ad ispezionare costantemente la strada, per tutta la durata della manovra di immissione e non soltanto in prossimità dell’incrocio, dovendosi astenere dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli (come per l’appunto si era verificato nel caso di specie).
1.2. Con il secondo motivo denunciano Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 2700 c.c., 111 comma sesto Cost., 132 comma secondo n. 4 c.c.p., 118 commi primo e secondo disp. att. c.p.c.. Nullità della sentenza. Omessa e/o incongrua motivazione ex art. 360 primo comma nn. 4 e 5 c.p.c. Omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Sostengono che l’impugnata sentenza è viziata altresì perché omette di offrire preponderante rilevanza probatoria all’accertamento oculare e testimoniale dei fatti di causa nonché della responsabilità del conducente l’auto investitrice, rispetto ai rilievi tecnici e alle valutazioni della dinamica del sinistro ipotizzata incongruamente dagli agenti di Polizia Stradale intervenuti sui luoghi ben successivamente all’accadimento del sinistro, conclusioni acriticamente recepite e riprodotte senza particolari ulteriori indagini dal C.T.U nominato in prime cure, omettendo quindi di considerare che il citato rapporto d’incidente stradale non è assistito dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 del Codice Civile.
1.3. Con il terzo motivo denunciano: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c., nonché 116, 232, 61, 191, 194, 261, 262 c.p.c. Nullità ex art. 360 primo comma n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento. Omessa e/o incongrua motivazione ex art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. Omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c..
Sostengono che l’impugnata sentenza è viziata in quanto non si diffonde ad accertare, nell’esame degli atti d’istruzione probatori acquisiti, le singole responsabilità ed il grado di corresponsabilità del conducente l’auto investitrice nella causazione del sinistro, omettendo di valutare che nel caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria (nel caso di specie non fornita) ovvero la dimostrazione (anch’essa non fornita) di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle generali di comune prudenza, nonché di essere stato nell’assoluta impossibilità di evitare il sinistro.
2. I resistenti Ri.Cr., Re.Fe. e Re.Ch., tutti quali eredi di Re.Si., in sede di ricorso incidentale articolano anch’essi tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, denunciano: Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 commi 1, 4, 5, 6 e 8, dell’art. 154 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285). Violazione dell’art. 2054 c.c. Violazione e falsa applicazione delle norme di comune prudenza e diligenza. Violazione dei principi regolatori in materia di circolazione stradale – Art. 360 n. 3 c.p.c..
In sostanza, secondo i ricorrenti in via incidentale, la corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione dell’art. 145 CdS, in quanto il De., nell’occasione, avrebbe usato una “normale” prudenza, mentre la norma denunciata richiede la “massima” prudenza.
2.2. Con il secondo motivo denunciano Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. 111 comma sesto cost. 132 comma secondo n. 4 c.p.c., 118 commi primo e secondo disp. att. c.p.c. Nullità della sentenza. Omessa e/o incongrua motivazione ex art. 360 primo comma nn. 4 e 5 c.p.c. Omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2.3. Con il terzo motivo denunciano: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità ex art.360 primo comma n. 5 cpc.
3. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente in quanto relativi ad una medesima questione di diritto, sono entrambi fondati.
3.1. In punto di fatto, la corte territoriale, nella impugnata sentenza, dapprima descrive il luogo del sinistro nei termini che seguono: “Risulta, accertato che: il sinistro è accaduto nel centro abitato di Santa Giustina lungo la SS50, denominata via (…), che collega Belluno a (…), in corrispondenza del civico 44 posto sul lato destro; nel tratto interessato dal sinistro la carreggiata si snoda con andamento rettilineo, pianeggiante a visuale libera, fiancheggiata su
entrambi i lati da una banchina asfaltata, da marciapiedi rialzati con frequenti accessi alle vie laterali e ai diversi accessi privati”.
Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui
Poi, nel descrivere le modalità del sinistro, precisa (p. 15):
“Vu.Go., alla guida di un’autocisterna, non rimasta coinvolta nel sinistro di cui è causa, procedeva sulla ss. 50, con direzione Belluno – (…), quando giunto in via (…) di Santa Giustina si avvedeva della manovra di immissione messa in atto dalla Citroen C4, targata (…), condotta da De.Er., proveniente dal civico 44 posto più avanti e a destra rispetto alla direzione di marcia; a quel punto, quando il Vuckovic si trovava, rispetto alla Citroen C4 che aveva intrapreso la manovra di svolta, a distanza tale da potere procedere alla stessa velocità di 50 Km/h, avendo lo spazio sufficiente per consentire la manovra di svolta, giungevano in sorpasso i motociclisti Re.Si. e Na.Al. che, dopo aver completato il sorpasso e trovatisi la corsia a destra occupata dalla Citroen C4, la quale era a quel punto pressoché perpendicolare rispetto all’asse della strada, finivano per collidere contro la stessa autovettura”.
Infine, dopo aver ripercorso le risultanze delle consulenze espletate nel corso del giudizio di primo grado, afferma (p. 19):
“Nessuna censura può essere, quindi, ascritta al De. in quanto risulta accertato che egli non ha mancato di dare la precedenza all’autoarticolato e che nel momento antecedente all’immissione il predetto ha ispezionato il flusso veicolare, come si desume dalle dichiarazioni rese sia nell’immediatezza del fatto, sia in sede istruttoria, da Pe.Pa. e da Vu.Go.. I due motociclisti in tale momento non erano certamente avvistabili dal De. in quanto si trovavano in fase di sorpasso dell’autoarticolato ed erano dallo stesso nascosti alla vista del De., sicché il sinistro non avrebbe potuto essere evitato dal conducente della Citroen C4 “. Dopo tale ricostruzione in fatto, la corte territoriale conclude nel senso che il De. aveva rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza, mentre la condotta scorretta dei due motociclisti era imprevedibile e inevitabile e di una gravità tale da costituire causa esclusiva del sinistro.
Dagli atti legittimamente esaminabili da parte di questa Corte, inoltre, può desumersi che la manovra di immissione del De. nel flusso della circolazione avveniva verso la propria sinistra, tanto che la vettura da lui condotta, al momento dell’impatto, si trovava nella corsia di destra del senso di marcia dell’autocisterna e dei motoveicoli, in posizione pressocché ortogonale rispetto alla linea di mezzeria.
3.2. In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la valutazione delle risultanze probatorie ai fini della ricostruzione delle modalità di un incidente stradale e dell’accertamento dell’efficienza causale spiegata nella produzione dello stesso dal comportamento dei conducenti coinvolti nel sinistro è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall’ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili.
Sempre in via preliminare va affermato che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, e, segnatamente, che il conducente di un veicolo, nel compiere una manovra di immissione, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità.
Ciò premesso, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 16.5.2008, n. 12444), nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Incorre, pertanto, in vizio di sussunzione il giudice di merito che omette di considerare negligente la condotta di guida del conducente che sia stata accertata non conforme alle regole di condotta denunciate.
Tale precedente è stato più di recente ribadito da questa Corte (Cass. N. 2864/2020), in fattispecie nella quale il giudice di secondo grado non aveva “tenuto conto della circostanza, risultante dalla c.t.u., che il conducente dell’autocarro avrebbe effettuato l’ispezione della strada – senza vedere il motoveicolo …, coperto in quel momento dall’autovettura che stava superando – solo giungendo in prossimità dell’incrocio e quindi prima di impegnarlo. Ma la precedenza è dovuta anche nei confronti del veicolo sorpassante e se chi si immette sulla strada non è in grado divedere se è in atto bui sorpasso deve astenersi dall’immissione (Cass. 3248/1975)”.
Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale (p. 19), come sopra rilevato, ha escluso qualsiasi responsabilità del De., “in quanto risulta accertato che egli non ha mancato di dare la precedenza all’autoarticolato e che nel momento antecedente all’immissione il predetto ha ispezionato il flusso veicolare. I due motociclisti in tale momento non erano certamente avvistabili dal De. in quanto si trovavano in fase di sorpasso dell’autoarticolato ed erano dallo stesso nascosti alla vista del De., sicché il sinistro non avrebbe potuto essere evitato dal conducente della Citroen C4”.
Senonché la corte territoriale, tanto affermando, è incorsa nel vizio motivazionale denunciato in ordine al comportamento dell’automobilista che da una strada privata si è immesso nel flusso della circolazione, senza tenere una condotta improntata alla “massima prudenza”, richiesta dall’art. 145 comma primo C.d.S., poiché la circostanza che non fosse libera, in quanto ingombrata dalla sagoma dell’autocisterna, la sua visuale sul tratto di strada che andava ad impegnare (la carreggiata alla sinistra del senso di marcia di autocisterna e motoveicoli), gli avrebbe dovuto imporre la cautela di non intraprendere la manovra finché quella visuale non fosse tornata pienamente libera. In mancanza della prova liberatoria da parte del conducente della Citroen C4 di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle generali di prudenza, compresa quella appena richiamata, erroneamente la Corte d’appello ha escluso il concorso di colpa del conducente del veicolo Citroen C4.
Nell’ipotesi in cui non sia assolutamente possibile effettuarla diversamente, colui che ha in corso una manovra di immissione su strada favorita ha l’obbligo di compierla con la massima prudenza e con ogni cautela. Deve, pertanto, svoltare immediatamente sulla propria destra, rinunciando, in ogni caso, ad attraversare completamente la carreggiata, per convergere, sul lato opposto, verso sinistra, salvo ad invertire poi la direzione di marcia in altro luogo idoneo; o, a tutto concedere, deve astenersi dalla manovra di immissione con svolta a sinistra, finché non abbia la visuale del tutto libera anche sul tratto di strada che intende andare ad impegnare.
Quanto ora osservato non concreta un giudizio di fatto, ma rileva un vizio di sussunzione delle norme sull’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva di detto conducente (del veicolo Citroen) e l’evento di danno lamentato.
L’affermazione dell’inesigibilità dall’autore dell’immissione su strada favorita di una previsione della condotta, quand’anche scorretta, di altri potenziali utenti di quest’ultima in ipotesi di visuale non libera è, infatti, errata in diritto: dovendo ribadirsi che una tale manovra deve aver luogo solo quando, oltre ad ogni cautela imposta dalle circostanze, sia libera la visuale di tutto il tratto di strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l’eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e comunque necessaria per completare la manovra stessa. In altri termini, se non è certo esigibile dal guidatore che sta svoltando a sinistra la condotta di vedere ciò che gli è precluso dalla visuale non libera, è invece del tutto esigibile che, proprio perché egli non è in grado, mancando di visuale libera, di acquisire certezza della circostanza che il tratto da impegnare sia libero, egli non si determini a compiere una manovra che, in tali circostanze, è massimamente imprudente.
D’altra parte, l’esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull’area di intersezione dell’altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. In altri termini, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovra di fortuna.
Tanto, beninteso, non elide, se non altro in tesi e salvo ogni ulteriore doveroso accertamento del giudice del merito, che la condotta pure scorretta dei motociclisti possa avere assunto un ruolo concausale nella determinazione del gravissimo sinistro: ma la graduazione del diverso apporto delle condotte dei soggetti coinvolti in quest’ultimo, dinanzi alla certa sussistenza della colpa del conducente della vettura che non abbia preventivamente potuto acquisire la certezza della visuale libera del tratto di strada da impegnare, spetta istituzionalmente all’esito del giudizio di fatto rimesso alla corte territoriale in sede di rinvio.
In definitiva i motivi in esame vanno decisi sulla base delle seguenti regole di giudizio:
– “In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l’eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita; deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento”.
– “Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l’utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita”.
– “La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo”.
4. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone la cassazione in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che – in diversa composizione – procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi di coloro, tra le parti del giudizio, che hanno riportato lesioni o sono deceduti, nonché del minore coinvolto, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.
Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi;
– per l’effetto, cassa la gravata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione;
– dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di coloro, tra le parti del giudizio, che hanno riportato lesioni o sono deceduti, nonché del minore coinvolto.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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