Notificazione dell’impugnazione alla controparte nel domicilio eletto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19130.

Notificazione dell’impugnazione alla controparte nel domicilio eletto .

In tema di impugnazioni, qualora l’atto d’appello, in violazione dell’articolo 330, comma 1, cod. proc. civ., venga notificato non già nel domicilio eletto in sede di notificazione della sentenza di primo grado, bensì presso il procuratore costituito nel giudizio “a quo”, ovvero nel domicilio eletto per quel giudizio, si determina, ai sensi dell’articolo 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa. Ove poi tale vizio non sia stato rilevato dal giudice d’appello – tenuto ad ordinarne la rinnovazione della notifica a norma dell’articolo 291 cod. proc. civ. – o sanato dalla costituzione della parte appellata, consegue la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo abbia definito (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha accolto l’unico motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, che, contumace nel giudizio di appello, aveva lamentato che, pur essendo la sentenza di primo grado, poi riformata in sede di gravame, notificata con elezione di domicilio nella relata presso un diverso difensore, l’atto di impugnazione era stato notificato presso il procuratore dell’appellata costituito in primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 dicembre 2018, n. 32006; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801).

Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19130. Notificazione dell’impugnazione alla controparte nel domicilio eletto

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Controversia – Impugnazioni – Notificazione dell’impugnazione alla controparte nel domicilio eletto – Violazione dell’obbligo posto dall’art. 330, comma 1 cpc – Nullità della notificazione stessa ai sensi dell’art. 160 cpc – Mancanza di rilievo dal giudice d’appello – Omessa sanatoria dalla costituzione dell’appellato – Nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito – Notificazione dell’impugnazione alla controparte nel domicilio eletto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6844-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1558/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1558/2019 pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo in data 22 luglio 2019.
Resistono con controricorso (OMISSIS) ed altri. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da (OMISSIS) ed altri ed ha riformato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Agrigento in data 18 gennaio 2016 sulla domanda di usucapione avanzata da (OMISSIS). (OMISSIS) rimase contumace nel giudizio di appello.
L’unico motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 160, 161 e 330 c.p.c., esponendo che la sentenza di primo grado era stata notificata su istanza dell’attrice il 26 gennaio 2016, eleggendosi domicilio nella relata di notifica presso l’avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS)’, senza che ivi fosse poi notificata l’impugnazione.
Sul punto, i controricorrenti deducono che l’atto di appello venne notificato ad (OMISSIS) presso il procuratore della stessa costituito in primo grado avvocato (OMISSIS). Tale assunto viene ribadito nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
2. Su proposta del relatore, che riteneva che il secondo motivo del ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
2.1. Le parti hanno presentato memorie.
3. Va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ avanzata dai controricorrenti, in quanto il ricorso enuncia specificamente l’error in procedendo per il quale si chiede la cassazione della sentenza ed indica gli atti su cui la censura e fondata.
4. Il motivo di ricorso e’ fondato.
Sussiste la violazione dell’obbligo posto dall’articolo 330 c.p.c., comma 1: l’atto di appello doveva essere notificato ad (OMISSIS) nel domicilio eletto in sede di notificazione della sentenza di primo grado e non presso il procuratore costituito nel giudizio “a quo”, ovvero nel domicilio eletto per quel giudizio. Cio’ ha comportato, ai sensi dell’articolo 160 c.p.c., la nullita’ della notificazione stessa; giacche’ tale vizio non e’ stato rilevato dal giudice d’appello – che doveva ordinarne la rinnovazione della notifica a norma dell’articolo 291 c.p.c. -, e neppure e’ stato sanato dalla costituzione dell’appellata, ne e’ ulteriormente derivata la nullita’ dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass. Sez. 6 – 5, 11/12/2018, n. 32006; Cass. Sez. 6 – 2, 24/07/2014 n. 16801).
5. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

 

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