Operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19048.

Operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali, l’esercizio dell’azione causale in un separato procedimento successivamente all’esercizio dell’azione cartolare, promossa in via esecutiva, non determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attività in ragione dell’identica vicenda sostanziale; l’oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude, infatti, il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale.

Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19048. Operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: MUTUO – MUTUO (IN GENERE) – Operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 4546/2016 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., quale successore a titolo universale della (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4714/2015 pubblicata il 10 dicembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza n. 7337/2011, depositata in data 31 maggio 2011, il Tribunale di Milano condannava i convenuti (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, a pagare, in favore dell’attrice (OMISSIS) s.p.a., la somma di Euro 1.569.281,99, oltre interessi legali dalla data della notifica della citazione al saldo, ponendo a loro carico le spese processuali. La sentenza faceva seguito all’ordinanza ex articolo 186-quater emessa in data 16 giugno 2010.
2. – Con sentenza n. 4714/2015, pubblicata il 10 dicembre 2015, la Corte d’appello di Milano ha respinto le impugnazioni proposte dalla (OMISSIS) s.n.c., trasformatasi poi in s.r.l., e da (OMISSIS) e dalla di lui moglie (OMISSIS), ha confermato la sentenza di primo grado nonche’ la precedente ordinanza ex articolo 186-quater c.p.c. e ha condannato le parti appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido e dichiarato il Fallimento della (OMISSIS) tenuti al pagamento in favore della appellata (OMISSIS) delle spese del grado.
2.1. – Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di giudicato esterno, riveniente dalla sentenza n. 1077/09 della Corte d’appello di Brescia nella causa di opposizione all’esecuzione n. 4/2001 promossa da (OMISSIS) s.p.a. sulla base di precetto fondato su cambiali emesse a garanzia degli stessi finanzia menti e posti, anche nella presente causa, a fondamento della domanda di pagamento dell’attrice (OMISSIS).
A tale riguardo, la Corte d’appello ha osservato che non si verifica l’identita’ di oggetto tra le due cause che, sebbene inerenti agli stessi rapporti intercorrenti tra le parti, hanno visto l’esercizio di due azioni differenti, l’azione cambiaria e quella causale. Il giudicato esterno – ha rilevato la Corte di Milano – riguarda l’illegittimita’ dell’azione cambiaria che (OMISSIS) aveva intrapreso, avendo il Tribunale di Mantova e in seguito anche la Corte d’appello di Brescia ritenuto che l’importo delle cambiali a garanzia dei finanziamenti fosse gia’ stato coperto dai versamenti parziali eseguiti da (OMISSIS), sicche’ (OMISSIS) non poteva piu’ avvalersi di quei titoli.
Nondimeno, e’ rimasto insoluto il credito causale, che rappresenta il fulcro della presente causa e che e’ stato introdotto separatamente da pare appellata mediante l’azione causale proposta dinanzi al Tribunale di Milano, che ha pronunciato la sentenza appellata.
Le due azioni intraprese – ha rilevato conclusivamente la Corte ambrosiana – sono differenti e solo l’azione cambiaria e’ coperta da giudicato esterno, non quella causale oggetto della presente controversia.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, notificata il 23 e il 24 dicembre 2015, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto ricorso, con atto notificato il 12 febbraio 2016, sulla base di un motivo.
Ha resistito, con controricorso, (OMISSIS) s.p.a., quale successore a titolo universale della (OMISSIS) s.p.a.
Il Fallimento (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. – In prossimita’ dell’adunanza in Camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo (violazione dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’esistenza di giudicato esterno; violazione di principi costituzionali del giusto processo) i ricorrenti deducono che l’azione causale successivamente ed autonomamente proposta da (OMISSIS) nella presente causa sarebbe preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1077/09 della Corte d’appello di Brescia. Innanzitutto perche’ nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1077/09 della Corte di Brescia (OMISSIS) aveva, oltre all’azione cambiaria, svolto anche l’azione causale relativamente agli stessi finanziamenti n. (OMISSIS) oggetto anche della presente causa. In secondo luogo perche’ nei rapporti tra contraenti diretti il rapporto cartolare viene riassorbito dal rapporto fondamentale: con l’esercizio dell’azione cambiaria deve ritenersi dedotta virtualmente in giudizio la causa del credito e, quindi, l’azione causale. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il divieto di frazionamento giudiziale di un credito unitario, imponendo al creditore di agire uno actu per il soddisfacimento dell’intera pretesa creditoria, comporterebbe che l’intera pretesa rientri nel deducibile.
2. – Il motivo e’ infondato.
2.1. – Occorre premettere:
che il giudizio definito dalla Corte d’appello di Brescia con la sentenza, passata in giudicato, n. 1077 del 2009, si riferisce all’opposizione, proposta dalla (OMISSIS) s.n.c. nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso l’esecuzione avviata dalla (OMISSIS) in forza di precetto per la somma di Lire 2.333.409.690, di cui lire 1.765.759.375 in linea capitale e Lire 561.152.515 per interessi, basato su sei cambiali, emesse dalla precettante, accettate dalla (OMISSIS) ed avallate dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), dichiarate rilasciate a garanzia di finanziamenti stipulati a mezzo di scritture private autenticate;
che, con riferimento ai titoli in questione, gli opponenti avevano, tra l’altro, dedotto che la (OMISSIS), attraverso la (OMISSIS), sua procuratrice e mandataria, aveva effettuato in favore di (OMISSIS) pagamenti per la complessiva somma di Lire 2.774.918.982, superiore all’ammontare complessivo delle cambiali (Lire 2.550.000.000);
che il Tribunale di Mantova, con sentenza depositata il 3 maggio 2005, accoglieva l’opposizione, giudicando risolutiva la questione, prospettata dagli opponenti, relativa all’intervenuto pagamento a (OMISSIS) di una somma complessivamente superiore a quella data dal totale delle cambiali da questa azionate;
– che la Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame di (OMISSIS);
– che – per quanto qui rileva – la Corte bresciana ha rilevato (pagg. 9 e 10 della sentenza): (a) che (OMISSIS), costituendosi in giudizio avanti al Tribunale di Mantova, ha impostato la sua difesa in termini squisitamente formali (essendo stati svolti argomenti per contrastare la tesi della prescrizione dell’azione cambiaria e per negare fondamento alle richieste degli opponenti di riduzione dell’ipoteca iscritta a garanzia del credito, ed essendo stato sostenuto – in ordine alla debenza delle somme portate dalle cambiali – che “il giudice dell’esecuzione non puo’ entrare nella questione cosi’ come prospettata dagli opponenti perche’ cio’ costituirebbe un esame di merito sottratto al giudice dell’esecuzione”); (b) che siffatta strategia difensiva e’ stata confermata nell’intero svolgimento del primo grado di giudizio; (c) che “l’eccezione concernente l’attuale persistenza, a fronte dei pagamenti documentati a mezzo di quietanze espressamente riferiti alle rate dei mutui erogati da (OMISSIS), di un credito eccedente l’ammontare delle somme complessivamente portate dalle cambiali di cui al precetto e riguardante i rapporti cui queste di riferiscono, svolta per la prima volta con l’atto di appello, costituisce, in una con la produzione della documentazione riguardante gli estratti conto,… aperta violazione del divieto di cui all’articolo 345 c.p.c.”.

 

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2.2. – Occorre altresi’ premettere che, con l’atto di citazione notificato il 20 gennaio 2009, introduttivo del presente giudizio, (OMISSIS) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la (OMISSIS) nonche’ il (OMISSIS) e la (OMISSIS), e – dopo avere esposto che essa aveva accordato alla (OMISSIS) quattro finanziamenti a medio termine, che le obbligazioni assunte dalla mutuataria erano state garantite con fideiussioni solidali dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) e che erano rimaste insolute varie rate di rimborso – ha proposto un’azione causale per il residuo credito, dando atto che i versamenti gia’ effettuati avevano diminuito il quantum del credito causale della (OMISSIS), chiedendo la condanna in solido della (OMISSIS), del (OMISSIS) e della (OMISSIS) al pagamento “della complessiva somma di Euro 1.592.281,32 o in subordine della minor somma di Euro 1.569.085,99, in entrambi i casi oltre gli interessi successivi al 31 marzo 2008, fatta riserva di ulteriore azione per l’eventuale maggior credito derivante dagli stessi titoli che dovesse risultare all’esito del giudizio di appello”.
2.3. – Tanto premesso, va escluso che il giudicato esterno riguardante l’illegittimita’ dell’azione cambiaria intrapresa da (OMISSIS) per una parte del suo credito, garantita da cambiali, precluda al creditore di esercitare l’azione causale, in un successivo giudizio ordinario, per ottenere un titolo giudiziale di condanna del debitore e dei suoi fideiussori al pagamento della restante parte del credito, non garantita dalle cambiali.
Occorre infatti considerare che l’autorita’ del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identita’, non solo di parti, ma anche di petitum e di causa petendi (Cass., Sez. I, 24 marzo 2014, n. 6830; Cass., Sez. Lav., 25 giugno 2018, n. 16688; Cass., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 15026).
Nella specie, correttamente la Corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno.
Infatti, sebbene inerenti allo stesso rapporto concernenti le operazioni di finanziamento, le cambiali coprivano solo una parte dei crediti derivanti da quelle operazioni, sicche’ nulla impediva al creditore di proporre separatamente (come in concreto avvenuto attraverso l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano con la citazione notificata il 20 gennaio 2009) l’azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali.
E’ esatto che il principio della letteralita’ e dell’autonomia del diritto cartolare operano solo nei rapporti tra il debitore ed il terzo possessore del titolo, perche’ nei rapporti tra contraenti diretti il rapporto cartolare viene riassorbito dal rapporto fondamentale, come si evince dall’articolo 1993 c.c., che ammette l’opponibilita’ al possessore del titolo delle eccezioni a questo personali, derivanti cioe’ da rapporti extracartolari. Pertanto, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, con l’esercizio dell’azione cambiaria deve ritenersi dedotta virtualmente in giudizio la causa del credito e, quindi, l’azione causale, atteso che le due azioni presentano sia identita’ di petitum che di causa petendi, ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria (cfr., in tal senso, Cass., Sez. I, 11 maggio 2001, n. 6543).
Ma nella specie occorre considerare la maggiore ampiezza del credito causale derivante dalle operazioni di finanziamento rispetto a quello garantito dalle cambiali, di talche’, azionando il credito cambiario e avviando l’esecuzione in forza di precetto basato sulle cambiali, (OMISSIS) non ha azionato la porzione di credito non garantita cambiariamente. L’azione causale per tale residuo credito” e’ stata introdotta successivamente in giudizio, con l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano notificato il 20 gennaio 2009. Nel giudizio di opposizione al precetto, conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Brescia, soltanto e per la prima volta in grado di appello, e quindi inammissibilmente in quella sede ex articolo 345 c.p.c., l’opposta (OMISSIS) aveva sollevato eccezione, producendo anche documentazione, concernente la persistenza, a fronte dei pagamenti documentati a mezzo di quietanze espressamente riferite alle rate dei mutui erogati, di un credito eccedente l’ammontare delle somme complessivamente portate dalle cambiali di cui al precetto e riguardante i rapporti cui queste si riferiscono.
Ora, nell’opposizione all’esecuzione il creditore procedente e’ senz’altro legittimato a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede (Cass., Sez. III, 29 marzo 2006, n. 7225; Cass., Sez. III, 20 aprile 2007, n. 9494). Ma nella specie non risulta che, nel giudizio di opposizione a precetto, (OMISSIS) abbia proposto in via riconvenzionale la domanda basata sull’azione causale per la parte di credito derivante dai finanziamenti non garantita dalle cambiali, che la domanda riconvenzionale sia stata respinta e che sul suo rigetto si sia formato il giudicato. Dalla sentenza, passata in giudicato, della Corte d’appello di Brescia risulta (a pag. 8) la deduzione degli appellati, odierni ricorrenti, che (OMISSIS), “costituendosi in primo grado, si (era) limitata a svolgere difese in tema di azione cambiaria senza proporre l’azione causale”.

 

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2.4. – Ne’ l’esercizio dell’azione causale, in separato procedimento, dopo quella cartolare, promossa in via esecutiva, determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attivita’ in ragione dell’identica vicenda sostanziale.
Infatti, non puo’ ritenersi priva di alcuna giustificazione e di un oggettivo interesse l’iniziativa del creditore che, titolare di un credito causale solo in parte garantito cambiariamente (dallo stesso obbligato principale e da un terzo avallante), promuova innanzitutto un’azione esecutiva sulla base delle cambiali in suo possesso e, solo successivamente, un separato giudizio di cognizione ordinaria per ottenere la condanna del debitore al pagamento della restante parte del credito, non incorporata nei titoli cambiari rilasciati dall’origine.
Sussiste, in tal caso, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. 4091), dovendo escludersi che ricorra il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale allorquando solo per una parte dell’unico credito vi siano le condizioni richieste dalla legge per agire con lo strumento giudiziario piu’ spedito azionato per primo (Cass., Sez. II, 7 novembre 2016, n. 22574).
3. – Il ricorso e’ rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 12.200, di cui Euro 12.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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