Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31251.

La massima estrapolata:

La notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione.

Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31251

Data udienza 19 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28551-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1812/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dal controricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1812 dell’11 ottobre 2016, nel decidere sull’appello principale proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15 maggio 2014, con la quale si era proceduto allo scioglimento della comunione esistente con gli appellati, (OMISSIS) e (OMISSIS), sull’immobile rurale sito in (OMISSIS), dichiarava improcedibile il gravame principale, in quanto alla notificazione dell’appello non aveva fatto seguito la costituzione dell’appellante nel termine di cui all’articolo 347 c.p.c., che sul punto fa rinvio al termine di cui all’articolo 165 c.p.c..
Quindi, una volta dichiarata l’improcedibilita’ dell’appello principale, riteneva applicabile l’articolo 334 c.p.c. anche all’appello incidentale, sul presupposto che si trattasse di impugnazione incidentale tardiva. In tal senso rilevava che a seguito della notifica dell’impugnazione principale, quella incidentale andava proposta, per essere ritenuta tempestiva, nel termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione dell’appello principale.
Nel caso di specie, l’appello principale era stato notificato in data 17 dicembre 2014, laddove la costituzione in giudizio degli appellati con contestuale proposizione dell’appello incidentale era avvenuta in data 21 aprile 2015, quindi oltre la scadenza del termine breve di impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza propongono (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 325, 326, 327, 333, 334 e 343 c.p.c., con la conseguente erroneita’ della declaratoria di inefficacia dell’appello incidentale.
Deducono i ricorrenti che il loro appello incidentale non poteva essere reputato tardivo, essendo stato proposto nel termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c., rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale, e nel rispetto del termine di cui all’articolo 343 c.p.c., senza che potesse in alcun modo ricollegarsi alla notificazione dell’appello principale l’effetto di far decorrere il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c..
Il motivo e’ fondato.
Ritiene il Collegio di dover condividere il piu’ recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. 3, 5 agosto 2010 n. 18184), per il quale la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata ne’ la fa presupporre, ed e’ pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
In tal senso deve rilevarsi che non appare idonea ad incidere su tale questione la recente affermazione di queste Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 12084/2016, in quanto la conferma della soluzione secondo cui la notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, sicche’ la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilita’ o improcedibilita’ del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello, deve intendersi limitata alla sola posizione di colui che abbia proposto l’impugnazione principale, ma non si estende anche al destinatario della notifica.
Infatti, in senso contrario all’idoneita’ della notifica dell’appello principale a far decorrere il termine breve anche per l’appellato, si e’ ripetutamente pronunciata questa Corte (cfr. Cassazione civile sez. 2, 13/03/1997 n. 2250) affermando che la notificazione di un atto di impugnazione non determina per la parte che ne e’ destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perche’ l’articolo 326 c.p.c., comma 1, ricollega tale effetto non gia’ alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attivita’ acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli articoli 285 e 170 c.p.c., e d’altronde l’atto di impugnazione non e’ necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento.
In termini si veda anche Cassazione civile sez. 1, 26 agosto 1993 n. 9022, secondo cui la notificazione dell’impugnazione non solo non fa decorrere il termine di cui all’articolo 325 c.p.c.per la parte intimata (tale effetto non essendo previsto dalla legge), ma anzi rende possibile per questa la proposizione dell’impugnazione, ancorche’ il relativo termine sia gia’ scaduto, nei modi e nei termini di cui agli articoli 343 e 371 c.p.c. e nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo che non sia l’unita’ formale della sentenza (conforme Cassazione civile sez. lavoro 20 giugno 1996 n. 5711; Cassazione civile sez. lavoro 17 marzo 1997 n. 2340; Cassazione civile sez. 1, 19 luglio 2002 n. 10535).
Pertanto, poiche’ la sentenza appellata risulta pubblicata in data 15/3/2014, ed in assenza della sua notifica, non potendosi attribuire alla notifica dell’appello principale l’idoneita’ a far decorrere il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., ed attesa l’operativita’ del termine lungo di un anno di cui all’articolo 327 c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto in data anteriore al 4 luglio 2009, l’appello incidentale risulta essere stato proposto prima della scadenza del suddetto termine (21/04/2015), e deve pertanto escludersi che possa essere qualificato come tardivo, essendo quindi destinato a sopravvivere alle sorti dell’appello principale.
Ne’ infine puo’ attribuirsi rilevanza, come dedotto nelle memorie del controricorrente, alla circostanza che la sentenza di prime cure sia stata comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in maniera integrale, dovendosi richiamare, e non ricorrendo una delle ipotesi in cui il termine breve per impugnare sia ricollegato dal legislatore alla comunicazione del provvedimento, il principio espressamente dettato dal legislatore in occasione della novella dell’articolo 133 ad opera della L. n. 114 del 2014, di conversione del Decreto Legge n. 90 del 2014, secondo cui la comunicazione anche integrale della sentenza non e’ idonea a far decorrere i termini di cui all’articolo 325 c.p.c. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per la decisione sull’appello incidentale.
L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con il quale si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per la mancata decisione dell’appello incidentale da parte della Corte distrettuale essendo la censura strettamente legata al presupposto dell’erroneita’ della sua declaratoria di inefficacia) e del terzo motivo (che invece investe la pretesa erroneita’ della decisione di compensazione integrale delle spese del giudizio di appello).
Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna, anche per le spese del presente giudizio.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *