Scissione parziale di una società e gli effetti processuali

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 4 dicembre 2018, n. 31313.

La massima estrapolata:

La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità della disciplina dell’art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell’art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l’onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d’ufficio.

Sentenza 4 dicembre 2018, n. 31313

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1838-2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
e sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende
– controricorrenti –
e contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
e sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, (OMISSIS) SRL;
e sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL, FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
e sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL, MINISTERO DELL’INTERNO, FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
e sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6058/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi principali e l’inefficiacia dei ricorsi incidentali;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) per delega di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 17 gennaio 2014 ed articolato in sei motivi, la (OMISSIS) s.r.l., quale incorporante la (OMISSIS) s.r.l., ha impugnato la sentenza n. 6058/2012 della Corte d’Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012.
Si e’ difesa con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., che ha pure notificato il 5 marzo 2014 ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
Si e’ difeso con controricorso anche i MINISTERO DELL’INTERNO, il quale ha a sua volta notificato il 5 marzo 2014 ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
La (OMISSIS) s.r.l. ha notificato il 14 aprile 2014 controricorso ex articolo 371 c.p.c., comma 4, per resistere ai ricorsi incidentali della (OMISSIS) s.r.l. e del MINISTERO DELL’INTERNO.
La (OMISSIS) SRL (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) ha notificato a sua volta il 20 gennaio 2014 un autonomo ricorso, articolato in sei motivi, avverso la stessa sentenza n. 6058/2012 della Corte d’Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012.
Sia la (OMISSIS) s.r.l. che il MINISTERO DELL’INTERNO si sono difesi dal ricorso della (OMISSIS) SRL notificando il 5 marzo 2014 propri controricorsi e proponendo distinti ricorsi incidentali, ciascuno articolato in quattro motivi.
(OMISSIS) SRL ha resistito ai ricorsi incidentali della (OMISSIS) s.r.l. e del MINISTERO DELL’INTERNO notificando controricorso il 14 aprile 2014.
I ricorsi sono stati notificati anche al FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, al PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, ed alla (OMISSIS) SRL, che non hanno pero’ svolto attivita’ difensive.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 3 dicembre 2012, ha rigettato l’impugnazione principale avanzata dalla (OMISSIS) SRL (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2006, ed ha invece dichiarato improcedibili gli appelli proposti dalla (OMISSIS) s.r.l. e del MINISTERO DELL’INTERNO, in conseguenza dell’intervenuto fallimento della (OMISSIS) SRL.
Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Roma aveva visto riuniti tre procedimenti (RG 17562/1998; RG 59430/2000; RG 36111/2001), il primo promosso dalla (OMISSIS) s.r.l., il secondo dal MINISTERO DELL’INTERNO ed il terzo dalla (OMISSIS) s.r.l.
La (OMISSIS) s.r.l., promittente venditrice di un immobile di sette piani, pari a 2.000 mq., sito a (OMISSIS), per il prezzo di Lire 23.000.0000.000, di cui Lire 13.000.000.000 gia’ versati a titolo di caparra confirmatoria, aveva richiesto dapprima l’esecuzione in forma specifica, e poi la risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente, del contratto preliminare stipulato il 30 marzo 1992 con la (OMISSIS) s.r.l., societa’ di copertura del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.De.). Il rifiuto di stipula del definitivo, a dire della (OMISSIS) s.r.l., era dovuto ad indagini dell’Autorita’ giudiziaria penale (per peculato ed abuso d’ufficio), che avevano coinvolto anche l’operazione immobiliare per cui e’ causa. Il MINISTERO DELL’INTERNO e la (OMISSIS) s.r.l., nelle diverse vesti di interventori, convenuti o attori rivestite nei tre giudizi, dedussero la nullita’ del contratto preliminare per illiceita’ della causa, l’annullabilita’ per vizi della volonta’, la risoluzione per presupposizione ovvero la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice (OMISSIS) s.r.l.
Il Tribunale di Roma dichiaro’ nullo il contratto preliminare del 30 marzo 1992 e condanno’ la (OMISSIS) s.r.l. a restituire alla (OMISSIS) s.r.l. la caparra, stimata nella somma di Euro 7.488.625,04, oltre interessi legali.
Nel corso del giudizio di appello intervenne la (OMISSIS) s.r.l., beneficiaria della scissione parziale della (OMISSIS) s.r.l., e l’intervento venne ammesso in sentenza dalla Corte di Roma, alla stregua degli articoli 344 e 404 c.p.c., intendendosi la (OMISSIS) s.r.l. solidalmente responsabile dei debiti della societa’ scissa, ex articolo 2506 quater c.c., comma 3.
La Corte d’Appello ha negato l’ultrapetizione della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato la nullita’ del preliminare per l’ineseguibilita’ dei lavori straordinari sull’immobile promesso in vendita, lavori cui si era obbligata in contratto la promittente venditrice (OMISSIS) s.r.l., essendo stata tale nullita’ dedotta dalla (OMISSIS) s.r.l. nella citazione del giudizio da essa intrapreso (RG 36111/2001). La sentenza impugnata ha inoltre ritenuto ritualmente prodotta entro il termine ex articolo 184 c.p.c. del 30 giugno 2002 (fissato dal giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza del 28 maggio 2002) la perizia espletata nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale, comprovante il contrasto delle pattuite trasformazioni dell’immobile con norme imperative. La Corte di Roma ha ancora aggiunto che, in forza della clausola n. 4 del contratto preliminare del 30 marzo 1992, la promittente venditrice (OMISSIS) s.r.l. si era obbligata all’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile di cui all'”Allegato C”, dovendosi ritenere tali lavori oggetto essenziale dell’accordo, con conseguente nullita’ dell’intero contratto discendente dalla nullita’ di quella clausola. La sentenza impugnata ha quindi escluso che operasse la deroga alle disposizioni urbanistiche Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ex articolo 81, prevista per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali, non valendo in tal senso la considerazione che la (OMISSIS) s.r.l. fosse una societa’ commerciale costituita come copertura dell’attivita’ del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.De.). Neppure poteva sostenersi, secondo la Corte di Roma, che l’immobile di (OMISSIS), rientrasse tra le opere destinate alla difesa nazionale. Venivano respinte anche le censure sulla legittimazione della (OMISSIS) s.r.l. a ricevere la restituzione della caparra, nonostante la stessa fosse stata versata da funzionari del Ministero dell’Interno, e sull’entita’ della medesima caparra (complessive Lire 14.500.000.000, come da documenti richiamati). Gli appelli incidentali della (OMISSIS) s.r.l. (per ottenere gli interessi anatocistici sulla somma liquidata in primo grado) e del MINISTERO DELL’INTERNO (che sosteneva la propria legittimazione rispetto alla domanda restitutoria), in quanto relativi a pretese ulteriori rispetto a quelle gia’ accertate in primo grado, erano dichiarati improseguibili in conseguenza dell’intervenuto fallimento della (OMISSIS) SRL (gia’ (OMISSIS) s.r.l.). Hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. la (OMISSIS) s.r.l., il MINISTERO DELL’INTERNO, la (OMISSIS) SRL e la (OMISSIS) s.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso notificato per primo (da (OMISSIS) s.r.l. in data 17 gennaio 2014) assume carattere ed effetti d’impugnazione principale, in quanto esso ha determinato la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti (articolo 335 c.p.c.). Ne consegue che pure il ricorso per cassazione notificato da (OMISSIS) SRL (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) il 20 gennaio 2014 si converte, riunito al primo, in ricorso incidentale (tempestivo, giacche’ proposto entro il termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis).
1. Assume rilievo pregiudiziale l’esame della questione oggetto, rispettivamente, del secondo e del terzo motivo dei ricorsi incidentali notificati dalla (OMISSIS) s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. Tali motivi, di identico contenuto, denunciano la nullita’ della sentenza della Corte d’Appello di Roma per violazione degli articoli 344 e 404 c.p.c., quanto all’ammissibilita’ dell’intervento della (OMISSIS) s.r.l. nel giudizio di secondo grado, negandosi dai ricorrenti incidentali che la (OMISSIS) fosse successore nel diritto controverso, il quale apparteneva sempre alla (OMISSIS) s.r.l., ne’ potendo giustificare l’intervento in appello la sola qualita’ di condebitore solidale ex articolo 2506 quater c.c.
La decisione delle censure contenute nei ricorsi incidentali della (OMISSIS) s.r.l. e del MINISTERO DELL’INTERNO, inerenti all’ammissibilita’ dell’intervento in causa della (OMISSIS) s.r.I., assume rilievo prioritario, giacche’ da essa discende la verifica della legittimazione a ricorrere in via derivata della (OMISSIS) s.r.l., la quale ha assunto di aver incorporato la (OMISSIS) s.r.l. e percio’ di partecipare al giudizio di cassazione in qualita’ di successore della medesima (OMISSIS) s. r. l.
In tal senso, le pronuncia sul secondo e sul terzo motivo dei ricorsi incidentali notificati, rispettivamente, dalla (OMISSIS) s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., ponendo la questione pregiudiziale della legittimazione “ad causam” della (OMISSIS) s.r.l., e quindi della ricorrente (OMISSIS) s.r.l., secondo l’ordine logico e giuridico, deve precedere la pronuncia sul merito del ricorso della (OMISSIS) s.r.l., visto che la corretta individuazione delle parti del processo attiene alla stessa finalita’ della funzione giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. L, 13/10/2009, n. 21703; Cass. Sez. 1, 26/03/1974, n. 824; Cass. Sez. 3, 06/11/1998, n. 11196).
Vanno superate le eccezioni sollevate dalla (OMISSIS) s.r.l. nel controricorso notificato il 14 aprile 2014 ex articolo 371 c.p.c., comma 4, con riferimento al secondo ed al terzo motivo dei ricorsi incidentali (OMISSIS) s.r.l. e MINISTERO DELL’INTERNO. Quanto al difetto di autosufficienza, i ricorrenti incidentali, nel denunziare la violazione di norme di diritto processuali, specificano sia le singole disposizioni asseritamente inosservate, sia gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti d’operativita’ di detta violazione, come prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Quanto, invece, al difetto di tempestive contestazioni compiute dalle parti in ordine all’intervento di (OMISSIS) s.r.l., basta considerare come le questioni concernenti l’ammissibilita’ dell’intervento vanno delibate dal giudice anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno.
Il secondo motivo del ricorso incidentale dalla (OMISSIS) s.r.l. ed il terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL’INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., sono fondati.
La Corte di Roma ha considerato come (OMISSIS) s.r.l., intervenendo in appello, si fosse qualificata “beneficiaria della scissione parziale della (OMISSIS) s.r.l., di cui all’atto del notaio (OMISSIS) del 7 aprile 2006”, sicche’ l’intervento doveva ammettersi, ai sensi degli articoli 344 e 404 c.p.c., essendo la medesima (OMISSIS) s.r.l. solidalmente responsabile dei debiti della societa’ scissa, in forza dell’articolo 2506 quater c.c., comma 3.
Come, invece, da questa Corte gia’ affermato, la scissione parziale di una societa’, disciplinata dagli articoli 2506 c.c. e ss., modificati dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003 con effetti dall’11 gennaio 2004, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o piu’ societa’, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della societa’ scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della nuova societa’ di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina, pero’, l’estinzione della societa’ scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalita’ dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove accada nel corso del processo, comporta l’applicabilita’ della disciplina di cui all’articolo 111 c.p.c., con la conseguente facolta’ del successore di spiegare intervento anche nel giudizio di appello, senza soggiacere ai limiti di cui all’articolo 344 c.p.c., e d’impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l’onere di allegare la propria qualita’ e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, e’ rilevabile anche d’ufficio (cfr. Cass. Sez. 1, 13/04/2012, n. 5874; Cass. Sez. U, 15/11/2016, n. 23225). Nella specie, non risulta accertato in fatto se il rapporto contrattuale e la correlata posizione debitoria con la (OMISSIS) s.r.l. fossero o meno compresi nella parte dei patrimonio della (OMISSIS) s.r.l. assegnata alla beneficiaria della scissione (OMISSIS) s.r.l.; l’ammissibilita’ dell’intervento di quest’ultima in appello e’ stata spiegata dalla Corte d’Appello di Roma soltanto quale effetto automatico della responsabilita’ solidale, ex articolo 2506 quater c.c., comma 3, per i debiti della societa’ scissa.
Nel caso di scissione di societa’, l’articolo 2504 quater c.c., comma 3, comporta, in realta’, l’obbligo solidale, seppur con modalita’ diverse, in capo alla societa’ scissa ed alla societa’ di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, facendo rispondere dell’intero debito esclusivamente la societa’ cui il debito e’ trasferito o mantenuto (arg. da Cass. Sez. 1, 07/03/2016, n. 4455; Cass. Sez. 3, 28/11/2001, n. 15088).
E’ quindi decisivo verificare se alla beneficiaria della scissione parziale (OMISSIS) s.r.l. dovesse essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare per subingresso nella posizione debitoria con la (OMISSIS) s.r.l., con conseguente legittimita’ del suo intervento in appello in base all’articolo 111 c.p.c. e senza i limiti di cui all’articolo 344 c.p.c.; o, viceversa, se dovesse attribuirsi alla stessa (OMISSIS) s.r.l. la sola qualita’ di coobbligata, agli effetti dell’articolo 2504 quater c.c., comma 3, essendo il rapporto con la (OMISSIS) s.r.l. rimasto nel patrimonio della societa’ scissa (OMISSIS) s.r.l., nel qual caso rimarrebbe esclusa la legittimazione di quella ad intervenire nel processo in grado d’appello, secondo la previsione dell’articolo 344 c.p.c. (in relazione all’articolo 404 c.p.c.), non potendo identificarsi in un condebitore solidale la qualifica di terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa fra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione pronunciata fra dette parti (arg. da Cass. Sez. 1, 02/12/2003, n. 18382; Cass. Sez. 1, 05/04/1984, n. 2198).
2. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale dalla (OMISSIS) s.r.l. e del terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL’INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata sulla questione dell’ammissibilita’ dell’intervento in appello della (OMISSIS) s.r.l., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiche’ e’ risultata fondata la questione pregiudiziale posta nelle censure accolte dei due menzionati ricorsi incidentali, resta assorbito il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., nella qualita’ di incorporante la (OMISSIS) s.r.l., visto che la decisione della questione pregiudiziale rimessa al giudice di rinvio condiziona la necessaria verifica della legittimazione ad impugnare della stessa (OMISSIS) s.r.l.
3. Deve ora passarsi all’esame del ricorso notificato dalla (OMISSIS) SRL (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) il 20 gennaio 2014. Nella esposizione sommaria dei fatti di causa, la ricorrente (OMISSIS) SRL precisa come essa fosse stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello, che era stato percio’ interrotto e riassunto dalla Curatela del Fallimento con atto dell’8 novembre 2011, tant’e’ che la sentenza ora impugnata e’ stata resa nei confronti del Curatore. Tuttavia, scrive la ricorrente (OMISSIS) SRL, per “valutazioni proprie della Curatela”, il Fallimento n. (OMISSIS) della (OMISSIS) SRL “non ha ritenuto di impugnare per cassazione la sentenza della Corte di Appello”. Si aggiunge, peraltro, che “gli organi del Fallimento della (OMISSIS) SRL hanno espressamente facoltizzato la stessa societa’ fallita… a proporre, in via suppletiva ed a proprie spese, la relativa impugnazione”. Sicche’ il ricorso viene proposto dal rappresentante pro tempore dalla (OMISSIS) SRL “sulla base della legittimazione processuale suppletiva del fallito”.
Il ricorso proposto dalla (OMISSIS) SRL e’ inammissibile.
Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarita’ dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento stesso, comporta la perdita della capacita’ di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 43 fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio. Tale situazione non puo’ certamente aversi per verificata ove, come nel caso in esame, il Fallimento sia stato parte della controversia (a far tempo della costituzione in riassunzione operata nel giudizio di appello con atto dell’8 novembre 2011) e sia stato percio’ destinatario della sentenza di merito, e la Curatela abbia espresso, a giustificazione del maturato disinteresse a ricorrere per cassazione, una propria negativa valutazione, poiche’, in tal caso, trattandosi di rapporto ormai acquisito al fallimento, e’ inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, ed il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto, sicche’ e’ rilevabile anche d’ufficio e non rientra nella sola disponibilita’ dal curatore (cosi’ Cass. Sez. 1, 02/02/2018, n. 2626; Cass. Sez. L, 06/06/2017, n. 13991; Cass. Sez. 6 – 1, 06/07/2016, n. 13814; Cass. Sez. 1, 25/10/2013, n. 24159; Cass., Sez. 3, 10/05/2013, n. 11117; Cass. Sez. 2, 20/03/2012, n. 4448; Cass. Sez. 1, 14/10/1998, n. 10146; Cass. Sez. 1, 26/09/1997, n. 9456; Cass. Sez. 1, 27/10/1994, n. 8860; Cass. Sez. 2, 02/03/1978, n. 1061; Cass. Sez. 1, 15/11/1967, n. 2734).
Va, dunque, riaffermato il principio espresso in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte: quando e’ in giudizio il curatore e il suo potere di impugnazione sia stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, non e’ concepibile che il fallito conservi per lo stesso rapporto la legittimazione processuale ad impugnare, dato che il curatore sta in giudizio sia per la massa dei creditori che per il fallito, e il suo comportamento processuale vincola l’una e l’altro. Il difetto di legittimazione processuale del fallito a impugnare una sentenza e’ rilevabile, anche di ufficio, dal giudice dell’impugnazione (Cass. Sez. U, 15/06/1967, n. 1390; si vedano anche, sempre nel senso della inammissibilita’ dell’impugnazione proposta dal fallito avverso una sentenza sfavorevole al fallimento, emessa in giudizio nei confronti del curatore e da questo non impugnata, Cass. Sez. 1, 14/05/1975, n. 1858; Cass. Sez. 2, 02/03/1978, n. 1061; Cass. Sez. 3, 10/05/2013, n. 11117).
4. Essendo inammissibile il ricorso proposto dalla (OMISSIS) SRL, con atto notificato il 20 gennaio 2014, avverso la sentenza n. 6058/2012 della Corte d’Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012, perdono efficacia, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, i ricorsi incidentali tardivi proposti dalla (OMISSIS) s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso dalla (OMISSIS) SRL, giacche’ notificati il 5 marzo 2014, e quindi oltre il termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c. (formulazione applicabile ratione temporis).
L’impugnazione incidentale tardiva perde, invero, efficacia, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, in conseguenza della dichiarazione d’inammissibilita’ dell’impugnazione principale, unitariamente intesa, interpretandosi tale norma nel senso che intanto persiste e trova tutela nell’ordinamento l’interesse all’impugnazione incidentale tardiva, in quanto possa venire esaminata l’impugnazione principale (Cass. Sez. 1, 27/10/1977, n. 4616; Cass. Sez. 1, 29/05/1997, n. 4760; Cass. Sez. 3, 26/02/2004, n. 3862).
23. Conseguono: 1) l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale dalla (OMISSIS) s.r.l. e del terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL’INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l.; 2) la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’ammissibilita’ dell’intervento in appello della (OMISSIS) s.r.l., con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che decidera’ uniformandosi all’enunciato principio e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e MINISTERO; 3) l’assorbimento del ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l.; 4) l’inammissibilita’ del ricorso proposto dalla (OMISSIS) SRL; 5) l’inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi proposti dalla (OMISSIS) s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso dalla (OMISSIS) SRL.
La ricorrente (OMISSIS) SRL va condannata a rimborsare alla (OMISSIS) s.r.l. ed MINISTERO DELL’INTERNO le spese del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo. Non vanno regolate le spese per il FALLIMENTO (OMISSIS) SRL e la (OMISSIS) SRL, che non hanno svolto attivita’ difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente (OMISSIS) SRL, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.
Non sussistono, invece, i presupposti per condannare la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento del “doppio contributo unificato”, di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, in quanto tale norma e’ applicabile soltanto laddove l’impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilita’ (originaria) o di improcedibilita’ dell’impugnazione, e non opera con riguardo all’inefficacia del ricorso incidentale tardivo a seguito di declaratoria di inammissibilita’ del ricorso principale (Cass. Sez. 6 – 2, 25/07/2017, n. 18348).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale dalla (OMISSIS) s.r.l. ed il terzo motivo del ricorso incidentale dei MINISTERO DELL’INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., cassa la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’ammissibilita’ dell’intervento in appello della (OMISSIS) s.r.l., e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e MINISTERO; dichiara assorbito il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l.; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla (OMISSIS) SRL; dichiara inefficaci i ricorsi incidentali tardivi proposti dalla (OMISSIS) s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso dalla (OMISSIS) SRL; condanna la (OMISSIS) SRL a rimborsare alla (OMISSIS) s.r.l. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonche’ a rimborsare al MINISTERO DELL’INTERNO le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente (OMISSIS) SRL, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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