Termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31316.

La massima estrapolata:

Il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull’accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d’ordine pubblico processuale, l’inammissibilità dell’impugnazione.

Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31316

Data udienza 5 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
(ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.)
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14660/’14) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)); (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sez. dist. di Sassari n. 138/2013, depositata il 22 marzo 2013 (e non notificata).

RILEVATO IN FATTO

Con citazione del 2004 i sigg. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Nella costituzione delle parti convenute, ad eccezione di (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS), che rimanevano contumaci, l’adito Tribunale, con sentenza n. 174/2010, accoglieva integralmente le domande attoree.
Avverso la suddetta sentenza di primo grado formulavano appello (OMISSIS) (che si dichiarava anche erede di (OMISSIS)) e (OMISSIS), i quali, in particolare, contestavano la qualita’ di eredi riconosciuta dal giudice di prime cure agli originari attori e, conseguentemente, la loro legittimazione ad agire.
Si costituivano nel giudizio di appello (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Quindi, con sentenza n. 138/2013, la Corte di appello di Cagliari – Sez. dist. di Sassari dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello sul presupposto che, vertendosi in tema di causa inscindibile ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti in appello nel termine giudiziale ritualmente concesso (da qualificarsi come perentorio), non poteva che condurre alla suddetta declaratoria di tipo processuale, non ricorrendo, peraltro, i presupposti per la rimessione in termini.
Nei confronti della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), articolato in quattro motivi, al quale hanno resistito, con un unico controricorso, tutti gli intimati.
Il P.G. ha depositato le sue conclusioni ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c. nel senso del rigetto del primo motivo di ricorso, con la conseguente inammissibilita’ degli altri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – in virtu’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la supposta violazione e/o falsa applicazione degli articoli 102, 153 e 331 c.p.c., nonche’ il vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la mancata integrazione del contraddittorio in appello per errore scusabile.
2. Con la seconda doglianza il ricorrente ha denunciato – sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 452 e 2697 c.c.e dell’articolo 153 c.p.c. (gia’ articolo 184 c.p.c.), nonche’ l’omessa e contraddittoria motivazione circa l’ulteriore fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente l'(assunta) erronea interpretazione e valutazione delle prove documentali in riferimento alla sussistenza della legittimazione attiva degli originari attori.
3. Con la terza censura il ricorrente ha prospettato – ancora una volta in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., oltre al vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa l’altro fatto controverso e decisivo per il giudizio inerente all'(assunta) erronea interpretazione e valutazione delle prove documentali in ordine all’utilizzo delle somme depositate presso il (OMISSIS).
4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto – con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1479 c.c., in uno al vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa l’ulteriore fatto controverso e decisivo per il giudizio sulla qualita’ di terzo in buona fede in capo ad (OMISSIS).
5. Rileva il collegio che, nell’economia generale dei motivi, assume carattere preliminare (e potenzialmente assorbente) l’esame del primo sulla questione processuale che ha condotto all’inammissibilita’ dell’appello.
Premesso che il vizio di motivazione (come per gli altri tre motivi) cosi’ come dedotto e’ inammissibile alla stregua della novellazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (il cui testo e’ applicabile “ratione temporis” nel caso di specie, poiche’ la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 22 marzo 2013), la supposta violazione di legge prospettata con la prima censura e’ da ritenersi infondata (in conformita’ alle conclusioni rassegnate dal P.G. sul punto).
Infatti, ricorrendo pacificamente – nella fattispecie – una ipotesi di litisconsorzio rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 331 c.p.c. (ed esclusi i presupposti per la configurabilita’ di un errore scusabile, che solo avrebbe potuto legittimare, ove sussistente, la rimessione in termini), per effetto del mancato rispetto del termine perentorio (sulla cui ingiustificatezza la Corte sassarese ha adeguatamente motivato in proposito, poiche’ nessuna ricerca era stata effettuata con riguardo al (OMISSIS) e, quanto all’individuazione degli eredi di (OMISSIS), nessuna prova era stata offerta circa l’inutilita’ od impossibilita’ dei relativi accertamenti) che era stato assegnato dal giudice di appello alla prima udienza per procedere all’integrazione del contraddittorio, la Corte di secondo grado ha, del tutto legittimamente, dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello.
In tal senso il giudice di appello si e’ correttamente conformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 7528/2007 e Cass. n. 17416/2010), secondo cui il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex articolo 331 c.p.c., e’ perentorio, non e’ prorogabile neppure sull’accordo delle parti (oltre a non essere sanabile per effetto della tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio) e la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, sicche’ la sua violazione determina, per ragioni d’ordine pubblico processuale, l’inammissibilita’ dell’impugnazione.
La ravvisata infondatezza della prima censura implica l’assorbimento (improprio) degli altri tre motivi che – attenendo alla denuncia di asseriti vizi riguardanti il merito della vicenda processuale – non possono essere esaminati in conseguenza della ritenuta legittimita’ della dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello.
6. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte, deve pervenirsi al rigetto del primo motivo con conseguente inammissibilita’ dei residui (rimanendo precluso l’esame).
Le spese della presente fase di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

Avv. Renato D’Isa

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