Conducente che riprende la marcia del veicolo senza allacciare la cintura

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31264.

La massima estrapolata:

Il conducente che riprende la marcia del veicolo senza allacciare la cintura di sicurezza, senza esibire ai verbalizzanti una certificazione medica attestante una patologia che lo esenti dal suo uso e che non dichiari la stessa neppure verbalmente all’atto del controllo deve essere sanzionato ai sensi dell’articolo 172 comma 1 e 10, Dlgs 285/1992

Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31264

Data udienza 19 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7628-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
UNIONE TRESINARO-SECCHIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1275/2016 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere dott. Picaroni Elisa.

RITENUTO

che (OMISSIS) ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, depositata il 22 settembre 2016, e nei confronti di Unione Tresinaro-Secchia;
che il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 44 del 2016, che aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento elevato dalla Polizia municipale dell’Unione dei Comuni per violazione dell’articolo 172 C.d.S., commi 1 e 10;
che il Tribunale, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello formulata dall’appellata Unione Tresinaro-Secchia, ha confermato che non vi era prova di patologia che giustificasse il comportamento sanzionato l’aver guidato senza cintura di sicurezza allacciata evidenziando che il (OMISSIS) non era in possesso di certificazione comprovante l’esenzione dall’uso della cintura, e che neppure era invocabile l’errore sul fatto, tenuto conto che dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti emergeva la piena consapevolezza della doverosita’ della condotta;
che l’Unione Tresinaro-Secchia resiste con controricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

che con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, anche in relazione all’articolo 111 Cost., comma 6 e all’articolo 6 CEDU, e nullita’ della sentenza e del procedimento per motivazione apparente;
che il ricorrente contesta che la sentenza del Giudice di pace indicasse solo genericamente gli elementi posti alla base della decisione, senza una approfondita disamina logico-giuridica che consentisse di ricostruire il percorso decisionale, e il Tribunale non aveva chiarito alcuno dei profili censurati;
che la doglianza e’ infondata;
che preliminarmente occorre dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio con l’Unione dei Comuni, che e’ il soggetto legittimato passivo costituitosi sin dal giudizio di primo grado, al quale e’ stato notificato il presente ricorso, priva di conseguenze essendo erronea l’intestazione della sentenza d’appello, che fa riferimento al Corpo di Polizia municipale;
che nel merito il ricorso e’ manifestamente infondato;
che il Tribunale ha condiviso, ripercorrendole, entrambe le rationes decidendi espresse pur sinteticamente dal giudice di primo grado;
che, in particolare, come evidenziato nella sentenza impugnata, non era provato lo stato di grave alterazione della pressione arteriosa che, in assunto difensivo, avrebbe costretto l’opponente a fermare la marcia del veicolo e slacciare la cintura di sicurezza, per poi riallacciarla appena ripresa la marcia, quando veniva fermato dai verbalizzanti;
che, inoltre, l’opponente non aveva fatto riferimento ad alcuna patologia nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, essendosi limitato a riferire, testualmente: “sono appena partito, stavo riallacciando”, a riprova della consapevolezza della doverosita’ della condotta;
che non sussistono, all’evidenza, ne’ la carenza assoluta di motivazione ne’ l’omesso esame di fatti decisivi, vizio nel quale si risolve la censura di omesso esame dei motivi di appello, prospettata dal ricorrente con chiaro riferimento al profilo della motivazione (ex plurimis, Cass. 06/07/2018, n. 17720);
che, infatti, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza costante di questa Corte a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – attuata con Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla L. n. 134 del 2012 – ha l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimita’, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge;
che cio’ accade solo quando il vizio di motivazione sia cosi’ radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 132 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per “mancanza della motivazione”, e cioe’ nei casi di mancanza grafica, di apparenza di motivazione, ovvero di motivazione oggettivamente incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria, tale cioe’ da non consentire l’individuazione della ragione della decisione, esclusa la riconducibilita’ in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalita’ della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie;
che, invece, il controllo previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
che, nel caso in esame, la motivazione esiste ed e’ scevra da illogicita’ e il ricorrente neppure ha allegato i fatti in assunto
non esaminati dal Tribunale;
che al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimita’, nella misura indicata in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *