Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4482
Massima estrapolata:
Non è affetta da nullità la notifica della richiesta di archiviazione trasmessa a mezzo fax al difensore della persona offesa, di cui dia conferma l’apparecchio del destinatario attraverso il c.d. “ok”, a nulla rilevando l’eventuale malfunzionamento del mezzo tecnico di ricezione, essendo tenuto il destinatario a garantirne l’efficienza.
Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4482
Data udienza 2 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
parte offesa nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/06/2019 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. B. Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, TASSONE Kate, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e, in subordine, raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 7 ottobre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, accogliendo la richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale in sede, ha disposto l’archiviazione del procedimento n. 4070/2016 per il reato di diffamazione a carico di (OMISSIS).
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la persona offesa, depositato in data 2 novembre 2018 presso il Tribunale di Cosenza, assumendo che, in qualita’ di parte lesa, aveva chiesto espressamente di essere avvisata di eventuali istanze di archiviazione. Ciononostante il Giudice per le indagini preliminari, secondo il ricorrente, senza tenere conto della richiesta, nonche’ senza alcuna notifica valida da parte del Pubblico Ministero, aveva disposto de plano, l’archiviazione.
1.2. Specificamente, con memoria depositata il 20 febbraio 2019, il difensore della persona offesa ha dedotto di aver appreso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero soltanto in data 22 ottobre 2018, quando gli era stata rilasciata la notizia dell’inesistenza di comunicazione di iscrizione a persona offesa del (OMISSIS), risultando che l’avviso della richiesta di archiviazione era stato inoltrato, a mezzo fax, al difensore Avv. (OMISSIS) di (OMISSIS), in data 12 settembre 2016 e che detto fax risultava ricevuto. Ciononostante si deduceva il malfunzionamento dell’apparecchio, cosi’ eccependo la nullita’ del decreto di archiviazione adottato de plano, senza verifica della regolarita’ della notifica della richiesta di archiviazione alla parte lesa.
2. Con l’ordinanza impugnata, adottata all’esito della Camera di consiglio del 13 giugno 2019, il Tribunale di Cosenza, tenuto conto della data di emissione del decreto di archiviazione, precedente all’entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto la previsione di cui all’articolo 410-bis c.p.p., comma 3, ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, pronunciando l’inammissibilita’ del reclamo proposto ex articolo 410-bis citato, trasmettendo gli atti a questa Corte.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede, in via principale, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e in via subordinata, l’annullamento con rinvio del decreto reclamato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Deve, invero, ritenersi valida la notificazione a mezzo fax dell’avviso della richiesta di archiaviazione effettuata dal Pubblico ministero presso il difensore domiciliatario ex lege della persona offesa.
2.1. Nel caso di specie si tratta di inoltro, da parte della Segreteria dell’ufficio del Pubblico ministero, all’utenza fornita dallo stesso difensore, avv. (OMISSIS) del foro di Cosenza, confermato dall’apparecchio trasmittente del destinatario. Infatti la regolarita’ dell’invio appare, dall’esame degli atti, confermata dall’apparecchio del medesimo difensore, attraverso il cd. ok (cfr. ricevuta di spedizione del 12 settembre 2016, delle ore 10,09) in assenza di elementi idonei, forniti dallo stesso destinatario, ad inficiare la conferma, limitandosi il ricorrente a dedurre il mero malfunzionamento dell’apparecchio.
2.2. Sul punto l’adempimento risulta validamente assicurato, conformemente al dettato di questa Corte di legittimita’.
2.2.1. In primo luogo si osserva che, ai fini della ritualita’ della notifica a mezzo fax, questa Corte ha affermato in diverse pronunce il principio secondo il quale non necessita la conferma da parte del destinatario dell’avvenuta ricezione, risultando sufficiente l’attestazione in calce all’atto dell’avvenuto invio (Sez. 2, n. 17573 del 21/03/2013, Zampicini, Rv. 256926, Sez. 2, n. 24798 del 03/06/2010, Stankovic, Rv. 247727).
2.2.2. In secondo luogo, comunque, si rileva che reiteratamente questa Corte di legittimita’ ha affermato che la notificazione al difensore effettuata a mezzo fax, e’ validamente effettuata, ex articoli 148 e 150 c.p.p.. Il tenore della disciplina processuale e’ assolutamente chiaro in merito alle condizioni richieste per farsi luogo alla cd. notificazione telematica ai difensori, non essendo richiesta l’adozione di specifico decreto motivato ne’ situazioni di urgenza ed occorrendo, invece, l’attestazione da parte dell’Ufficio che ha inviato l’atto, di avere trasmesso il testo originale (attestazione che, ove mancante, da’ comunque luogo ad una mera irregolarita’ e non ad una causa di nullita’: Sez. 3, n. 17807 del 20/01/2011, Trombetta, Rv. 249986; Sez. 5 del 21/04/2006, Boldi, Rv. 234756). Inoltre non si ravvisa alcuna nullita’ nel caso in cui la trasmissione sia confermata dall’apparecchio del destinatario, competendo, in tal caso, al medesimo addurre le ragioni della dedotta mancata ricezione, non potendosi limitare a lamentare il malfunzionamento dell’apparecchio, essendo proprio onere quello di garantire l’efficienza dello strumento tecnico (Sez. 6, n. 20316 del 07/05/2015, Rizzoli, Rv. 263411). Anche con riferimento alla notifica a mezzo cd. p.e.c. con un ragionamento che puo’ aderire anche al caso al vaglio, si e’ di recente osservato che la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato e’ sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, ravvisandosi l’esistenza di un onere, in capo al destinatario, di effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici (Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018, dep. 2019, Habassi, Rv. 276022).
Sicche’ regolare risulta la trasmissione a mezzo fax, al difensore della parte lesa, Avv. (OMISSIS) di (OMISSIS), della richiesta di archiviazione e, di conseguenza, immune dal vizio denunciato il provvedimento di archiviazione adottato.
3. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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