In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3505.

La massima estrapolata:

In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell’ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell’ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell’ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell’adempimento.

Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3505

Data udienza 10 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4728/2019 R.G. proposto da:
COMUNE DI LAVAGNA, in persona del Commissario straordinario p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOC. COOP., in persona del presidente p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine depositata il 27 dicembre 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2020 dal Consigliere Mercolino Guido;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZENO Immacolata, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Lavagna ha convenuto in giudizio l’ (OMISSIS) Soc. Coop., proponendo opposizione al decreto n. 648/18, emesso il 27 aprile 2018, con cui il Tribunale di Udine gli ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 391.713,72, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, affidato alla societa’ convenuta con contratto stipulato nell’anno 2009.
A sostegno dell’opposizione, il Comune ha eccepito l’incompetenza del Giudice adito, affermando la competenza del Tribunale di Genova, in qualita’ di giudice del luogo in cui esso attore ha la propria sede, del luogo in cui e’ stato concluso il contratto di appalto e del luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria incaricato del pagamento; ha aggiunto che l’articolo 8.1.2 del contratto devolveva le controversie inerenti all’esecuzione dell’appalto al Tribunale di Chiavari, il cui circondario e’ stato accorpato a quello del Tribunale di Genova, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disposta dal Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155.
Si e’ costituita l’ (OMISSIS), ed ha contestato l’indicazione del Giudice competente, sostenendo che le norme di contabilita’ pubblica che individuano il luogo dell’adempimento nella sede dell’ufficio di tesoreria dell’ente debitore derogano all’articolo 1182 c.c., ma non prevedono un foro esclusivo ed inderogabile; ha aggiunto che altre fatture emesse per il pagamento del medesimo servizio sono state pagate sul conto corrente accesso da essa convenuta presso la Filiale di Udine della (OMISSIS); ha rilevato infine che il foro convenzionale previsto dall’articolo 8.1.2 del contratto di appalto trova applicazione soltanto nelle ipotesi previste dall’articolo 8.1.1, cioe’ quando l’Amministrazione formuli eccezioni di natura legale, economica o tecnica.
1.1. Con ordinanza del 27 dicembre 2018, il Tribunale di Udine ha dichiarato la propria competenza, rigettando l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponendo la prosecuzione del giudizio, con la fissazione dell’udienza di discussione e l’assegnazione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6.
Premesso che le norme di contabilita’ pubblica che individuano il luogo dell’adempimento in quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria dell’ente contribuiscono all’identificazione del forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga all’articolo 1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo ne’ inderogabile, il Tribunale ha ritenuto che nella specie la volonta’ di derogare al predetto foro emerga dalla condotta delle parti successiva alla conclusione del contratto, ed in particolare dall’avvenuto pagamento delle precedenti fatture sul conto corrente acceso dall’appaltatrice presso la Filiale di Udine della (OMISSIS), il quale consente d’individuare il luogo di adempimento dell’obbligazione nel Comune di Udine situato nel circondario del Tribunale adito. Ha escluso inoltre l’applicabilita’ del foro convenzionale, rilevando che la societa’ appaltatrice non ha sollevato alcuna contestazione in ordine agli obblighi assunti con la sottoscrizione del capitolato speciale, e concludendo pertanto che il giudizio e’ stato correttamente promosso dinanzi al Tribunale nel cui circondario il Comune e’ tenuto ad eseguire il pagamento dei crediti maturati dalla (OMISSIS), gia’ oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione e quindi dotati dei requisiti di liquidita’ ed esigibilita’.
2. Avverso la predetta ordinanza il Comune di Lavagna ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in tre motivi, illustrati anche con memoria. L’ (OMISSIS) ha resistito con memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ del regolamento, sollevata dalla difesa della resistente in relazione al carattere non decisorio dell’ordinanza impugnata, a suo avviso non recante una statuizione definitiva sulla competenza, in quanto non preceduta dall’assegnazione della causa in decisione, con la formulazione dell’invito a precisare le conclusioni.
E’ pur vero, infatti, che, proprio in tema di competenza, questa Corte ha attribuito un valore spesso determinante al passaggio dalla fase istruttoria a quella decisoria, che si concreta nella formulazione dell’invito a precisare le conclusioni, evidenziando la preordinazione di tale adempimento alla rimessione della causa al collegio ovvero, nei giudizi spettanti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, all’assegnazione della causa in decisione, ed affermandone quindi l’essenzialita’ ai fini della configurabilita’ di una decisione suscettibile d’impugnazione nelle forme previste dall’articolo 42 c.p.c.. In linea generale, e’ stata quindi esclusa la proponibilita’ del regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui, a fronte dell’eccezione sollevata dalla parte, il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi a se’, senza rimettere la causa in decisione e senza invitare le parti precisare integralmente le proprie conclusioni, anche di merito (cfr. Cass., Sez. VI, 18/04/ 2019, n. 10957; Cass., Sez. II, 25/11/2010, n. 23943; Cass., Sez. I, 9/09/ 2004, n. 18199). La portata di tale affermazione non dev’essere tuttavia equivocata, non traducendosi la stessa nell’automatica esclusione della possibilita’ di ravvisare una pronuncia sulla competenza in assenza del predetto presupposto, al quale viene invece attribuita soltanto una rilevanza particolare, ai fini dell’individuazione dell’intento perseguito dal giudicante attraverso il provvedimento adottato: in tal senso, peraltro, depone anche l’osservazione di ordine generale che la formulazione dell’invito a precisare le conclusioni non condiziona la pronuncia di una valida decisione (anche di merito), trattandosi di un adempimento non prescritto a pena di nullita’ dell’ulteriore svolgimento del giudizio, e la cui omissione si risolve in una semplice irregolarita’ che non comporta una lesione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. III, 11/12/2012, n. 22618; Cass., Sez. I, 10/11/2006, n. 24041). Nella piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, la costante affermazione dell’impossibilita’ di ricollegare la proponibilita’ del mezzo d’impugnazione di cui all’articolo 42 c.p.c. ad una qualunque statuizione riguardante la competenza e’ d’altronde accompagnata dall’immancabile precisazione che, pur in assenza del previo invito a precisare le conclusioni, la predetta statuizione deve considerarsi idonea a comportare l’esaurimento della potestas judicandi in ordine alla relativa questione, e quindi a legittimare la proposizione del regolamento di competenza, ove il giudice abbia manifestato in termini di assoluta ed oggettiva inequivocita’ ed incontrovertibilita’ il proprio intento di far luogo ad una valutazione considerata non piu’ discutibile o modificabile ai sensi dell’articolo 187 c.p.c., comma 3, e dell’articolo 177 c.p.c., comma 1 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 7/06/2017, n. 14223; 12/ 10/2016, n. 20608; 22/10/2015, n. 21561). Tale puntualizzazione conferma il valore meramente sintomatico dell’invito a precisare le conclusioni, da ritenersi pertanto utilizzabile, unitamente ad altri elementi di carattere testuale o extratestuale, quale indice rivelatore dell’intento perseguito dal giudicante, nell’ambito dell’attivita’ ermeneutica volta a ricostruire complessivamente il contenuto del provvedimento da quest’ultimo adottato.
Ed e’ proprio tale operazione interpretativa a convincere, nella specie, del carattere decisorio dell’ordinanza impugnata, la quale, pur non essendo stata preceduta dalla formulazione dell’invito a precisare le conclusioni, contiene un’inequivocabile statuizione di rigetto dell’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata dal ricorrente, che, posta anche in relazione con la spettanza della relativa decisione al Giudice istruttore, in funzione di giudice unico, consente di ritenere che quest’ultimo abbia inteso risolvere definitivamente la predetta questione: quest’ultima viene infatti affrontata, in motivazione, sotto tutti i profili evidenziati nell’atto di opposizione, con specifiche argomentazioni e puntuali richiami giurisprudenziali, cui fa seguito l’affermazione conclusiva della competenza per territorio del Giudice adito; la relativa dichiarazione e’ riportata anche nel dispositivo come autonomo capo della decisione, distinto da quelli riguardanti la sospensione della provvisoria esecutorieta’ del decreto ingiuntivo e la fissazione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, la cui assegnazione non si pone in alcun modo in contrasto con la decisione adottata sulla competenza, rappresentandone anzi la naturale conseguenza.
2. Con il primo motivo d’impugnazione, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 19 e 20 c.p.c. e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 185, sostenendo che, nell’escludere la competenza del Tribunale di Genova, quale giudice del luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto delle norme di contabilita’ pubblica, che in relazione alle obbligazioni degli enti locali aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro individuano il luogo dell’adempimento nella sede dell’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato di pagamento, in deroga all’articolo 1182 c.c., comma 3. Afferma che tale competenza resta ferma anche nell’ipotesi in cui il pagamento abbia luogo mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale o commutazione del mandato in vaglia cambiario o assegno circolare, dal momento che le relative operazioni vengono effettuate pur sempre dall’ufficio di tesoreria.
3. Con il secondo motivo, l’Amministrazione ribadisce quest’ultimo principio, censurando l’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 28, 29 e 39 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento effettuato sul conto corrente della convenuta comportasse una deroga al forum destinatae solutionis risultante dall’applicazione delle norme di contabilita’ pubblica. Aggiunge che, nel ricollegare la predetta deroga al comportamento di essa ricorrente, il Tribunale non ha considerato che, successivamente alla stipulazione del contratto, la stessa puo’ aver luogo esclusivamente mediante un accordo scritto, ovvero per effetto della mancata proposizione dell’eccezione d’incompetenza da parte del convenuto.
4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e ss., sostenendo che, nell’escludere l’applicabilita’ del foro convenzionale, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del tenore letterale degli articoli 8.1.1 e 8.1.2 del capitolato speciale d’appalto, entrambi inclusi nell’articolo 8.1, la cui rubrica, avente riferimento alle “controversie”, denota chiaramente la volonta’ delle parti di designare il Tribunale di Chiavari quale foro competente per tutte le controversie riguardanti il contratto.
5. Il ricorso e’ fondato.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, ivi comprese quelle degli enti territoriali, la giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui le norme di contabilita’ pubblica, subordinando l’esecuzione del pagamento all’osservanza di un’articolata disciplina, che prevede l’effettuazione di riscontri e controlli, e demandando l’emissione del relativo titolo al tesoriere dell’ente, individuano il luogo dell’adempimento in quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria incaricato del pagamento, e cio’, in deroga all’articolo 1182 c.c., comma 3, anche nel caso in cui il credito abbia ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/1999, n. 14311; 28/03/1997, n. 2804; 21/04/1995, n. 4503). Tale orientamento, che ha ricevuto conferma anche a seguito della riforma dello ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria e contabile attuata dapprima con la L. 8 giugno 1990, n. 142 e il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (cfr. Cass., Sez. VI, 21/11/2018, n. 30006; 7/05/2012, n. 6882; Cass., Sez. I, 7/04/2005, n. 7291), e successivamente con il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (cfr. Cass., Sez. I, 30/10/2013, n. 24481; 25/10/2013, n. 24157; 25/11/2005, n. 25016), trova applicazione anche in materia processuale, ai fini dell’individuazione del giudice competente per le relative controversie, e segnatamente del forum destinatae solutionis, il quale va determinato sulla base del luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria dell’ente debitore, e cio’ anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale: si e’ infatti osservato che tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell’ufficio di tesoreria, costituiscono una mera semplificazione delle modalita’ di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell’adempimento, da individuarsi pur sempre in quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria, conformemente alle finalita’ pubblicistiche perseguite dalla disciplina in esame (cfr. oltre a quelle gia’ citate, Cass., Sez. VI, 10/06/2019, n. 15579).
5.1. Tali principi non risultano correttamente applicati nell’ordinanza impugnata, la quale, nell’escludere la competenza territoriale del Tribunale di Genova, in qualita’ di giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria del Comune di Lavagna, ha richiamato la precisazione, anch’essa costantemente compiuta dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il forum de-stinatae solutionis individuato sulla base delle norme di contabilita’ pubblica non ha carattere esclusivo ne’ inderogabile (cfr. Cass., Sez. VI, 12/01/2015, n. 270; 7/05/2012, n. 6882; Cass., Sez. I, 25/05/2005, n. 11016), affermando che nella specie il predetto foro doveva ritenersi derogato per effetto dell’accordo relativo al luogo dell’adempimento, intervenuto tra le parti successivamente alla conclusione del contratto, in virtu’ del quale il Comune ha provveduto al pagamento delle precedenti fatture mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente intestato alla societa’ appaltatrice presso la Filiale di Udine della (OMISSIS). Tale affermazione comporta infatti una evidente confusione tra le norme che disciplinano la competenza territoriale, liberamente derogabili dalle parti al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28 c.p.c., e quelle che disciplinano l’effettuazione dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che hanno invece carattere inderogabile, in quanto volte ad assicurare l’ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui e’ affidata la realizzazione di interessi collettivi. Essa non puo’ trovare giustificazione nel principio richiamato, il quale, correttamente interpretato, consente all’attore di agire dinanzi ad un foro diverso da quello del luogo in cui dev’essere adempiuta l’obbligazione (ad esempio, il foro generale del convenuto o quello del luogo in cui e’ sorta l’obbligazione) ed alle parti di accordarsi per l’individuazione di un foro (quello convenzionale) diverso da tutti quelli previsti dagli articoli 19 e 20 c.p.c., ma non permette alle stesse d’individuare un forum destinatae solutionis diverso da quello del luogo in cui, secondo le norme di contabilita’ pubblica, l’obbligazione dev’essere adempiuta. Nella specie, peraltro, neppure il riferimento ad un criterio di collegamento differente da quello del luogo di adempimento dell’obbligazione avrebbe consentito d’individuare il giudice territorialmente competente in un Tribunale diverso da quello di Genova, nel cui circondario (comprendente anche quello originariamente spettante al Tribunale di Chiavari, soppresso dal Decreto Legislativo n. 155 del 2012, articolo 1), oltre ad essere situato l’ufficio di tesoreria del Comune di Lavagna, che avrebbe dovuto provvedere al pagamento, ha sede l’Amministrazione comunale, che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di convenuta, ed e’ stato stipulato anche il contratto d’appalto, dal quale e’ sorta l’obbligazione fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ininfluente deve inoltre considerarsi la circostanza, posta in risalto dall’ordinanza impugnata, che i pagamenti precedentemente effettuati dal Comune in esecuzione del medesimo contratto di appalto abbiano avuto luogo mediante accreditamento in conto corrente bancario, trattandosi, come si e’ visto, di una modalita’ di estinzione del mandato meramente facoltativa, cui il tesoriere dell’ente puo’ fare ricorso su richiesta del creditore, al solo fine di agevolare la riscossione della somma dovuta, e senza che cio’ comporti lo spostamento del luogo di adempimento dell’obbligazione, fissato in maniera cogente dalla disciplina pubblicistica. La rilevanza conferita alla condotta tenuta dal Comune successivamente alla stipulazione del contratto si pone d’altronde in contrasto con il requisito della forma scritta imposto dall’articolo 29 c.p.c. ai fini dell’accordo per la deroga alla competenza territoriale, il quale esclude la possibilita’ di desumere la relativa manifestazione di volonta’ dal comportamento delle parti anteriore all’instaurazione del giudizio, ed ancor meno da quello unilateralmente tenuto da una sola di esse, con la conseguenza che, in assenza di un patto scritto, l’applicabilita’ dei criteri previsti dalla legge puo’ restare esclusa soltanto per effetto della proposizione della domanda dinanzi ad un giudice diverso da quello territorialmente competente e della implicita adesione del convenuto, che si manifesta attraverso l’astensione dall’eccezione d’incompetenza (cfr. Cass., Sez. III, 16/03/1963, n. 660).
6. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il terzo motivo, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Genova, che provvedera’, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Genova, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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