Non è contraria all’ordine pubblico la sentenza straniera che accerti il credito fallimentare al di fuori della cognizione del giudice fallimentare

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 15 aprile 2019, n. 10540.

La massima estrapolata:

Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l’unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne condegue che non è contraria all’ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito fallimentare al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale – che conosce più di un caso in cui la decisione sull’esistenza e l’entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) – sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che – non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza – non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della “par condicio creditorum” necessariamente l’accertamento dei crediti in sede concorsuale.

Sentenza 15 aprile 2019, n. 10540

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27618/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a. in A.S., (OMISSIS) S.p.a. in A.S., (OMISSIS) S.p.a. in A.S., (OMISSIS) S.p.a. in A.S., (OMISSIS) S.r.l. in A.S., (OMISSIS) S.r.l. in A.S., (OMISSIS) S.r.l. in A.S., (OMISSIS) S.r.l. in A.S., (OMISSIS) S.r.l. in A.S., (OMISSIS) S.r.l. in A.S., tutte in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) N. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) del (OMISSIS), con apostille n. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;
uditi, per le ricorrenti, gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e Pintus che si riportano;
uditi, per la controricorrente, gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che si riportano e chiedono il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza n. 3911 del 29.8.2014, la Corte di appello di Bologna, in accoglimento il ricorso L. n. 218 del 1995, ex articolo 67, proposto dalla (OMISSIS) N. A., con sede in (OMISSIS), ha dichiarato efficace nei confronti delle Societa’ italiane (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l., tutte ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, la sentenza di condanna al pagamento in favore della (OMISSIS) della complessiva somma di dollari USA 431.318.824,84 pronunciata negli Stati Uniti d’America il 27 ottobre 2008, dalla Superior Court of New Jersey.
Dopo aver premesso, in fatto, che il procedimento giudiziario svoltosi davanti all’autorita’ straniera era stato promosso dal Commissario straordinario di (OMISSIS) S.p.A. e di (OMISSIS) S.p.A., cui le altre Societa’ erano affiliate, perche’ venisse accertata la responsabilita’ di (OMISSIS) e di altri convenuti, per aver agevolato il dissesto del gruppo mediante operazioni finanziarie illecite, e che la (OMISSIS) aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna per gli stessi illeciti, la Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza statunitense che, in accoglimento della riconvenzionale, aveva condannato tutte le attrici non era contraria all’ordine pubblico italiano:
a) ne’ in riferimento al difetto di motivazione, che di per se’ non integrava violazione dell’ordine pubblico;
b) ne’ in relazione al principio di personalita’ della responsabilita’, in considerazione sia della qualifica spesa dal Commissario straordinario, che correlativamente aveva subito la domanda riconvenzionale, sia della riconoscibilita’ nella specie di un gruppo di imprese Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 80, ed Decreto Legge n. 347 del 2003, articoli 1, 3 e 4 bis, conv. con modificazioni nella L. n. 39 del 2004, talche’ era errato l’assunto delle convenute, secondo cui la domanda riconvenzionale doveva intendersi proposta solo nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., ed eventuali vizi riguardanti l’accertamento della responsabilita’ personali erano attinenti all’interdetto merito della decisione;
c) ne’ in relazione alla competenza del giudice concorsuale di cui alla L. Fall., articoli 52, 93 e ss., tenuto conto che la vis actractiva operava, solo, in riferimento all’accertamento del credito da condurre secondo le disposizioni di cui al capo V del Regio Decreto n. 267 del 1942, regola che coincideva con quella posta dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 13, in ipotesi di declaratoria dello stato di insolvenza;
d) ne’ in relazione alla dedotta duplicazione del credito, in quanto nessuna delle pretese risarcitorie di cui alle domande riconvenzionali proposte innanzi al giudice americano traeva origine dai contratti con societa’ del gruppo (OMISSIS), ma dipendeva esclusivamente da condotte materiali commissive o omissive di frode, false rappresentazioni e distrazione, sicche’, pur essendovi coincidenza tra le somme vantate da (OMISSIS) nel processo statunitense e nella procedura concorsuale, era diverso il titolo di responsabilita’, e non si trattava degli stessi crediti;
e) ne’ in relazione alla violazione della par condicio, in quanto, una volta riconosciuta la sentenza, il credito da essa portato sarebbe stato soggetto al concorso, al pari di tutti gli altri;
f) ne’ in riferimento alla lesione dell’effetto di esdebitazione, estranea all’ambito dell’ordine pubblico, costituendo un elemento della ristrutturazione e non della procedura fallimentare;
g) ne’, infine, in relazione agli interessi, in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrita’, dopo l’omologazione del concordato, sarebbe stato soddisfatto nei limiti della percentuale concordataria.
Per la cassazione della sentenza, notificata il 19.9.2014, ha proposto ricorso l’Amministratore straordinario delle Societa’ con nove motivi. (OMISSIS) SA ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. All’esito dell’adunanza camerale del 21.2.2018, questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, previa acquisizione di una relazione da parte dell’Ufficio del Massimario. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di tardivita’ del ricorso, sollevata dalla controricorrente, e’ infondata.
1.1. Occorre, al riguardo, rilevare che l’ordinanza L. n. 218 del 1995, ex articolo 67, comma 1 bis, e articolo 702 quater c.p.c., e’ stata emessa il 29.8.2014, e’ stata comunicata in pari data alle parti, in forma integrale Decreto Legge n. 179 del 2012, ex articolo 16, conv. con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, ed e’ stata, poi, notificata alle odierne ricorrenti il 19.9.2014, mentre il ricorso e’ stato notificato il 17.11.2014. L’eccezione della controricorrente si fonda sulla disposizione di cui all’articolo 702 quater c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, tale da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza (Cass. n. 14478 del 2018; n. 7401 del 2017; n. 11331 del 2017; n. 22674 del 2017). La tesi non tiene, tuttavia, conto che la disposizione e’ testualmente riferita all’appello, sicche’ l’assenza di norme specifiche riguardanti il ricorso per cassazione, comporta l’assoggettamento di tale impugnazione alla disciplina ordinaria dettata dal codice di rito, ancorche’ il giudizio si sia svolto con il rito sommario di cognizione (Cass. n. 13830 del 2016).
1.2. Tale conclusione trova conferma nella disposizione di cui all’articolo 133 c.p.c., comma 2, aggiunto dal Decreto Legge n. 24 giugno 2014, n. 90, articolo 45, comma 1, lettera b), convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte del cancelliere, del testo integrale del provvedimento depositato non e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c.. La norma e’, appunto, finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalita’ telematica della comunicazione del testo integrale di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della decorrenza del termine breve per le impugnazioni, che va, invece, riconnesso ad atto d’impulso della controparte, salve specifiche previsioni di norme derogatorie e speciali, qui insussistenti (cfr. al riguardo Cass. SU n. 25208 del 2015, in riferimento al ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ del gravame ex articolo 348 ter c.p.c., comma 3; Cass. n. 29303 e 27139 del 2017 e giurisprudenza ivi richiamati SU n. 6985 del 2005, in riferimento alla L n. 184 del 1983, articolo 17, in tema di ricorso avverso le sentenze dichiarative dello stato di adottabilita’; o, ancora, Cass. SU n. 5761 del 1998, in sede di reclamo avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio dal tribunale fallimentare a norma della L. Fall., articolo 26).
1.3. Va dunque affermato il principio secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza di riconoscimento ed esecutivita’ di sentenza straniera, decorre, solo, a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre e’ irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere (cfr. Cass. n. 15343 del 2016; n. 10450 del 2014 e n. 24000 del 2011).
1.4. In riferimento alla data della notifica dell’ordinanza, il ricorso e’ tempestivo.
1.5. L’eccezione relativa all’inammissibilita’ gli argomenti, in tesi, volti al riesame del merito, sara’ trattata in riferimento ai singoli motivi nei quali essa viene in rilievo.
1.6. Prima di procedere alla disamina delle diverse doglianze, occorre rilevare che, in sede di difese, la controricorrente ha affermato che, nelle more del presente giudizio di legittimita’, la procedura di amministrazione straordinaria e’ stata chiusa (allegando alla memoria ex articolo 380 bis1. c.p.c., copia informe del relativo provvedimento del Tribunale di Parma, che ha disposto la cancellazione delle Societa’ dal Registro delle Imprese). Le parti ricorrenti, a ministero dei medesimi difensori, non hanno tuttavia preso specifica posizione al riguardo e, con le due memorie depositate ed in sede di discussione orale, hanno insistito nelle loro precedenti difese. I motivi e le questioni poste vanno, pertanto, valutati in riferimento alle parti originarie, processualmente immutate.
2. Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g); articolo 111 Cost., comma 6; 6 CEDU, in relazione alla statuizione sub a) di parte narrativa. Le ricorrenti chiedono la rivisitazione del principio applicato dalla Corte bolognese, secondo cui il difetto di motivazione non costituisce ragione ostativa al riconoscimento di ordine pubblico processuale, e lamentano che la radicale assenza di motivazione avrebbe dovuto condurre al diniego di exequatur, configurando essa stessa una violazione del diritto fondamentale di difesa tutelato dall’articolo 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Sotto altro profilo, proseguono le ricorrenti, l’assenza di motivazione non consente: i) di individuare la causa giustificatrice del risarcimento e della sua quantificazione, che secondo i principi dell’ordine pubblico interno possono esser, solo, riparatori; ii) di addossare e ripartire le conseguenze riparatorie in base al principio della personalita’ della responsabilita’; iii) di verificare la sussistenza di indebite locupletazioni, anch’esse contrarie all’ordine pubblico sostanziale.
2.1. L’eccezione d’inammissibilita’ del motivo va disattesa: la violazione dell’ordine pubblico per carenza di motivazione della sentenza americana e’ stata dedotta dalle odierne ricorrenti in sede di costituzione innanzi alla Corte d’Appello ed illustrata nella memoria autorizzata, come, del resto, da’ atto l’ordinanza nel disattenderla, sicche’ la questione non e’ nuova.
2.2. Nel merito, il motivo e’ infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi, sia sotto la vigenza dell’abrogato articolo 797 c.p.c., che nel vigore della disciplina introdotta dalla L. n. 218 del 1995, articolo 64 e segg., (Cass. n. 3365 del 2000, n. 9247 del 2002; n. 597 del 2017), ed alla quale va data continuita’, gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al suo riconoscimento dovendo ritenersi che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione non siano piu’ discutibili), l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l’articolo 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all’ordinamento interno.
2.2. Non giova, infatti alle ricorrenti l’invocata sentenza n. 1781 del 2012, con la quale questa Corte, proprio in un’ipotesi di riconoscimento di una sentenza statunitense in tema di risarcimento del danno, pur ribadendo gli esposti principi, ha affermato che la motivazione e’ rilevante quando sia indispensabile per valutarne la compatibilita’ con l’ordine pubblico interno. Non solo, infatti, la necessita’ del supporto motivazionale non risulta affermata quale requisito a se’ stante, ma quell’arresto sconta, pure, la valutazione negativa, allora presente nell’ordinamento interno, circa la compatibilita’ dei criteri risarcitori del sistema americano riferiti, in ispecie, all’ammissibilita’ dei danni punitivi, e tale conclusione, com’e’ noto, e’ stata oggetto di rivisitazione da parte delle SU di questa Corte con la sentenza n. 16601 del 2017 invocata ad opposti fini da entrambe le parti – che, dopo aver enunciato l’evoluzione del concetto di ordine pubblico rilevante L. n. 218 del 1995, ex articolo 64, lettera g), (su cui infra), ha affermato che sotto il profilo processuale, “ferma la salvaguardia dell’effettivita’ dei diritti fondamentali di difesa, il setaccio si e’ fatto piu’ largo per rendere piu’ agevole la circolazione dei prodotti giuridici internazionali” occorrendo, piuttosto, valutare “se l’istituto che bussa alla porta sia in aperta contraddizione con l’intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della delibazione”. Se dunque il dato formale del requisito motivazionale della sentenza resta di per se’ inidoneo a fungere da ostacolo per il riconoscimento della sentenza straniera, le questioni sostanziali che le parti ricorrenti agitano (natura personale della responsabilita’, insondabile entita’ dei danni) costituiranno oggetto d’indagine nell’esame dei restanti motivi.
2.3. La conclusione e’ coerente con i principi affermati dalla Corte EDU, secondo cui l’articolo 6 della Convenzione non impedisce che, quando il sistema giuridico di uno stato preveda l’istituto della giuria, tale organo si pronunci con un verdetto non motivato (Grande Chambre 16.11.2010 Taxquet v. Belgium §§ 84 e 90), anche tenuto conto dei chiarimenti o istruzioni date ai giurati (Judge v. Regno unito, 8.2.2011) e tenuto conto delle possibilita’ di ricorso di cui dispone l’imputato (in sede penale) e, nella specie, il soccombente. Il che si e’ verificato nella specie, come diffusamente espone la controricorrente, che riferisce come la sentenza sia stata emessa a conclusione del processo azionato dalle odierne ricorrenti che avevano, consapevolmente, richiesto un procedimento dinanzi alla giuria (cfr. pag. 36 del controricorso); come la stessa sia stata preceduta da una decisione “sommaria” di ben 58 pagine; come il giudice togato abbia impartito specifiche istruzioni ai giurati, i quali avevano formato il loro convincimento a seguito di un dibattimento di settanta giorni, e come sia stata proposta impugnazione. Tali dati fattuali non risultano siano smentiti dalle ricorrenti che ne contestano, invero, la rilevanza.
2.4. Del resto, in riferimento ai limiti derivanti dall’ordine pubblico in sede unionale (cui va pure fatto riferimento come indica Cass. SU n. 16601 del 2017, cit.), la Corte di Giustizia (sentenza 25.5.2016, causa C – 559/14, che richiama la propria precedente 28.4.2009, causa C – 420/07) nell’ambito del rinvio pregiudiziale riferito al caso di ordinanza pronunciata da un giudice di uno Stato membro senza che sia stato ascoltato il terzo, i cui diritti possano esserne pregiudicati, ha chiarito che la nozione di “ordine pubblico” enunciata all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata restrittivamente, non potendo negarsi il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. La Corte del Lussemburgo ha rilevato (sentenza 23.10.2014, in C – 302/13) che la portata dell’obbligo di motivazione puo’ variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e “dev’essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione e’ contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilita’ di proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva (v., in tal senso, sentenza Trade Agency, EU:C:2012:531, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)”. Ancorche’ affermato in riferimento alla circolazione dei prodotti giuridici tra Stati membri, il principio costituisce linea guida cui attenersi, anche, quando, come nella specie, vengano in rilievo questioni ascrivibili ad aspetti processuali relativi a sentenze provenienti da stati terzi, restando, anche per tale verso, confermata l’infondatezza del motivo.
3. Vanno, quindi esaminati congiuntamente i motivi secondo, ottavo e nono, che criticano la statuizione sub b) di parte narrativa e sono tra loro connessi.
3.1 Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g), nonche’ dell’articolo 2043 c.c., Decreto Legislativo n. 347 del 2003, articolo 4 bis, ed, in generale, del principio di personalita’ della responsabilita’. Non solo, affermano le ricorrenti, gli argomenti svolti al riguardo erano stati inventati di sana pianta dalla Corte d’Appello, col riconoscimento di una condanna solidale fondata su di un malinteso riferimento alla nozione di gruppo societario, ma, anche a volerli ascrivere alla sentenza americana, la contrarieta’ all’ordine pubblico sussisterebbe ugualmente, in quanto la circostanza che il Commissario straordinario di un gruppo di Societa’, cui era stata estesa la procedura di amministrazione straordinaria, abbia agito in giudizio ed in tale veste subito le domande riconvenzionali, non toglie nulla al fatto che la riconosciuta solidarieta’ “sia del tutto svincolata dall’effettiva allegazione e/o dimostrazione del compimento da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti di atti o fatti dai quali sia originato il danno assertivamente subito”. Senza dire che la domanda riconvenzionale di (OMISSIS) era stata formulata innanzi al giudice americano nei confronti della sola (OMISSIS) S.p.A. in AS., sicche’ la condanna solidale del giudice americano che coinvolge pure (OMISSIS) S.p.A. in AS ed altre non meglio precisate Societa’ affiliate in amministrazione straordinaria, e’ assunta in violazione dei principi di ordine pubblico, perche’ inflitta per la mera appartenenza al gruppo societario piuttosto che per l’effettivo compimento di atti connessi causalmente al danno lamentato ex adverso.
3.2. Con l’ottavo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64; Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 30, e articolo 702 bis c.p.c. e segg., dei principi in materia di legittimazione passiva nel giudizio di riconoscimento ed esecuzione della sentenza straniera e dei limiti soggettivi dell’efficacia di quest’ultima; violazione dell’articolo 112 c.p.c., ovvero omesso esame di un fatto decisivo. Le ricorrenti affermano che sentenza non poteva essere riconosciuta nei confronti delle Societa’ (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l. che non erano parti nel giudizio statunitense, e cio’ in base al principio della necessaria coincidenza (salvi i casi di successione, qui non rilevanti) quanto meno sotto il profilo della legittimazione passiva tra le parti del giudizio straniero ed i soggetti nei confronti quali si puo’ proporre la delibazione. Il Commissario Straordinario aveva speso tale sua qualita’ in riferimento a (OMISSIS) S.p.A. ed a (OMISSIS) S.p.A., senza mai indicare i nominativi delle odierne ricorrenti (ne’ di altre Societa’ del Gruppo: 70 in totale) che non erano state menzionate, neppure, nella riconvenzionale di (OMISSIS), talche’ la qualifica di Commissario straordinario “di altre societa’ affiliate in amministrazione straordinaria” andava considerata come intesa solo ad enunciare la qualifica del (OMISSIS) e non l’intenzione di agire in giudizio (e percio’ subirne le conseguenze) quale rappresentante di soggetti diversi da quelli nominativamente indicati.
3.3. Col nono motivo, si deduce, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g), e dei principi di ordine pubblico processuale in materia di individuazione della qualita’ di parte in giudizio e di rappresentanza processuale: l’individuazione della qualita’ di parte di un processo necessita, per lo meno, che sia indicata specificamente la denominazione (non surrogabile dall’espressione generica “tutte le societa’ affiliate” e simili) e che il rappresentante ne spenda il nome.
3.4. I motivi sono infondati.
3.5. L’ordinanza impugnata interpreta la decisione americana, e, prendendo le mosse dalla qualita’ di “Commissario Straordinario di (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. in A.S. e altre Entita’ affiliate, in amministrazione straordinaria, altrimenti definite anche quali compagnie sussidiarie e affiliate delle due espressamente indicate”, afferma che tale qualita’ spesa dal Dott. (OMISSIS) come attore lo aveva esposto alla domanda riconvenzionale, in riferimento alle imprese appartenenti a dette Entita’ affiliate, da lui, appunto, rappresentate, e che la riconoscibilita’ nella specie di un gruppo di imprese Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 80, ed Decreto Legge n. 347 del 2003, articoli 1, 3 e 4 bis, conv. con modificazioni nella L n. 39 del 2004, valeva a spiegare “il senso del provvedimento in data 11.3.2005 del giudice (OMISSIS)”, il quale aveva stabilito che l’attore poteva proseguire la causa “soltanto per conto di tutte le persone giuridiche che erano state ammesse all’Amministrazione Straordinaria il 23 dicembre 2003, oppure aggiunte in un secondo momento con opportuna modifica”. L’individuazione delle parti attrici e destinatarie della domanda riconvenzionale del processo americano e’ stata in tal modo effettuata (in riferimento al criterio dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria) dalla Corte bolognese, che ha fatto riferimento al fenomeno del gruppo societario per confermare trattarsi di istituto noto all’ordinamento interno e non gia’ per sostenere l’esistenza di un indefinito soggetto unitario (al contrario evidenziando la prevista autonomia delle rispettive masse attive e passive ex articolo 4 bis citato). Se, a tale stregua, resta escluso che la pronuncia si diriga nei confronti di soggetti indeterminati, va poi rilevato che la solidarieta’ passiva costituisce la regola propria del nostro ordinamento (articolo 2055 c.c., e articolo 1294 c.c.) laddove la sussistenza (o meno) di responsabilita’ da parte di ciascuna delle odierne ricorrenti nella causazione del danno liquidato dal giudice americano – quale che ne sia il titolo – e’ in effetti questione di puro merito: in tanto vi potrebbe esser lesione di principi di sorta e di quello della responsabilita’ in particolare, in quanto fosse esclusa, a monte, all’esito della valutazione di condotte o omissioni e del nesso etiologico, l’estraneita’ di una delle Societa’ ai fatti dannosi. E tale accertamento e’ qui precluso.
3.6. Disattesa, poi l’eccezione d’inammissibilita’ della questione della legittimazione passiva, oggetto dell’ottavo motivo, costituendo il difetto di legitimatio ad causam un error in procedendo con conseguente rilevabilita’ officiosa in ogni stato e grado del procedimento (Cass. n. 7776 del 2017; SU n. 2951 del 2016), va rilevato che la qualita’ di parte riconosciuta alle otto Societa’ che non sono menzionate, odierne ricorrenti, quali compagnie sussidiarie ed affiliate alle due menzionate in riferimento al soggetto che le rappresentava ed all’epoca della loro ammissione all’Amministrazione Straordinaria, esclude la fondatezza dell’ottavo e del nono motivo, tenuto conto che il primo di essi, che nega la possibilita’ che la sentenza acquisti efficacia soggettiva nei confronti delle stesse, invocando i limiti soggettivi del riconoscimento, muove dal presupposto, che si e’ detto infondato, secondo cui le stesse non avrebbero partecipato al giudizio, laddove la mancata espressa menzione del nome di dette societa’, che costituisce un corollario della precedente censura, non tiene conto del principio posto Cass. SU n. 16601 del 2017 cit., sopra gia’ accennato, secondo cui: in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico processuale e’ riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalita’ con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.
3.7. Non e’ pertanto ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma tale violazione sussiste solo quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo. La tutela del diritto fondamentale ad un equo processo non va, in altri termini, intesa come prerogativa assoluta, ma come mezzo per impedire, tramite l’esecuzione di sentenze, soltanto lesioni manifeste e smisurate del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa. E cio’ non e’ stato dedotto, ne’ viene in alcun modo prospettato quali difese le odierne ricorrenti avrebbero potuto svolgere innanzi alla giustizia americana e siano state loro precluse.
3.7. Il vizio motivazionale e’ inammissibile, non riuscendo a cogliersi quale sia il fatto controverso il cui esame sia stato omesso da parte della Corte territoriale.
4. Vanno quindi esaminati congiuntamente, per comodita’ espositiva,i motivi terzo e quinto, inerenti alle statuizioni sub c) e) g) di parte narrativa.
4.1. Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g), Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 51 e 52. Le ricorrenti lamentano che la sentenza del giudice statunitense e’ contraria all’ordine pubblico laddove sovverte la regola secondo cui le ragioni di credito nei confronti di un soggetto ammesso alla procedura concorsuale vanno valutate, esclusivamente, in sede di procedura di ammissione allo stato passivo. Tale regola e’ stata a torto ritenuta non assoluta ed inderogabile dalla Corte territoriale, che non ha considerato, da una parte, che tutte esse societa’ ricorrenti sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e, dall’altra, che, a norma della L. n. 218, articolo 67, la delibazione della sentenza costituisce titolo per la sua attuazione ed esecuzione, con conseguente stravolgimento delle regole poste dall’ordinamento a salvaguardia della par condicio creditorum, e senza il controllo incrociato con gli altri creditori delle Societa’, assicurato dalla L. Fall., articolo 93 e ss.. I principi violati, proseguono le ricorrenti sono certamente riconducibili alla nozione di ordine pubblico, posto che trovano il loro fondamento negli articoli 2 e 3 Cost., e sono riconosciuti da questa Corte di legittimita’ ed, anche in sede sovranazionale, trattandosi di principi basilari comuni a tutti gli ordinamenti concorsuali, che hanno trovato indiretta conferma nel Regolamento CE n. 1346 del 29.5.2000.
4.2. Con il quinto motivo, le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g), L. Fall., articolo 55, ed, in generale, del principio della par condicio creditorum, per esser stati riconosciuti gli interessi in pendenza della procedura. Le ricorrenti lamentano che l’argomento svolto al riguardo dalla Corte territoriale non tiene conto che il pagamento del credito nella sola percentuale concordataria non elimina la manifesta violazione della par condicio nella riconosciuta possibilita’ in favore, solo, di (OMISSIS) di poter beneficiare, sia pur nella percentuale concordataria, non solo del valore nominale del credito, ma, anche della quota di interessi maturati in costanza di procedura, per di piu’ ad un tasso imprecisato e dunque imperscrutabile. Ne’ potrebbe prospettarsi un riconoscimento parziale della sentenza straniera, come affermato ex adverso, non essendo la statuizione relativa agli interessi capo autonomo della sentenza impugnata, e non sussistendo una disposizione legislativa che lo consenta.
4.3. I motivi sono infondati.
4.4. Muovendo, doverosamente, dalla piu’ volte citata sentenza delle SU n. 16601 del 2017, e riannodandoci a quanto sopra accennato al § 2.2., va rilevato che, secondo il predetto arresto, la nozione di ordine pubblico ostativa al riconoscimento della decisione straniera ha subito una profonda evoluzione: “da complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunita’ nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei piu’ importanti istituti giuridici (cosi’ Cass. 1680/84) e’ divenuto il distillato del sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicche’ occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’articolo 6 TUE (Cass. 1302/13)”, ed e’ stato, altresi’, precisato che “il rapporto tra l’ordine pubblico dell’Unione e quello di fonte nazionale non e’ di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza” e che la sentenza straniera “quand’anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale” il cui assetto deve essere ricostruito al momento del riconoscimento della sentenza stessa, e non riferito al tempo in cui essa e’ stata adottata.
4.5. Valutato al lume di tali principi, si rivela infondato l’assunto delle ricorrenti, secondo cui il principio della par condicio creditorum, cosi’ come espresso dalle norme interne di diritto concorsuale, costituisce espressione di ordine pubblico, che: a) impedisce, in se’, il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di condanna nei confronti di societa’ ammesse ad una procedura concorsuale, in ragione del particolare procedimento di verifica del passivo; b) impedisce comunque il riconoscimento della medesima decisione, nella parte in cui, con riferimento al credito chirografario accertato, computi anche gli interessi maturati in pendenza della procedura concorsuale, che l’ordinamento interno esclude.
Queste le ragioni.
4.6. In via generale, puo’ senza dubbio confermarsi che, in sede concorsuale, il concorso sostanziale dei creditori (id est il concorso di tutti i creditori del fallito al soddisfacimento dei propri crediti) si esprima attraverso il concorso formale e cioe’ attraverso i procedimenti dell’accertamento del passivo e del riparto dell’attivo, svolti in un unico contesto, in contraddittorio con tutti i creditori e i titolari degli altri diritti, e se, in effetti (ma la questione in questa sede non viene in rilievo), il procedimento di distribuzione dell’attivo vede convogliati tutti i creditori – tranne rare eccezioni, prive di incidenza sulla par condicio -, compresi quelli esentati dal divieto di cui alla L. Fall., articolo 51, e i titolari di crediti prededucibili, la procedura di verifica del passivo prevista dalla L. Fall., articolo 93 e ss., trova, invece, significative eccezioni. Anzitutto, nel caso di domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un credito nei confronti del fallimento che, proposta in sede ordinaria, non sia stata dichiarata improcedibile – come avrebbe dovuto, anche d’ufficio – per esser soggetta al rito speciale previsto dalla L. Fall., articolo 93 e ss., ma sia confluita in una decisione di merito che abbia accertato, al di fuori del concorso, l’esistenza e l’entita’ del credito. Il relativo vizio, ove non dedotto come motivo di gravame, incontra, infatti, il limite preclusivo dell’intervenuto giudicato interno, in ragione del principio di conversione delle nullita’ in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 24156 del 2018; n. 1115 del 2014). Il creditore dovra’ chiedere l’ammissione al passivo, per partecipare al riparto, ma sulla base di un titolo accertato in sede diversa da quella concorsuale.
Inoltre, ne sono esentati i crediti contemplati dalla L. Fall., articolo 96, comma 2, n. 3), secondo cui “oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:… 3) i crediti accertati con sentenza dal giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore puo’ proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”. Una volta ammesso il credito con riserva e promossa (o proseguita) l’impugnazione da parte del curatore in sede extrafallimentare, la decisione definitiva verra’ recepita nello stato passivo tramite lo scioglimento della riserva ai sensi della L. Fall., articolo 113 bis. Nell’ipotesi in cui la decisione sull’esistenza e l’entita’ del credito sia devoluta alla giurisdizione dei giudici speciali (e cioe’ al giudice tributario, a quello amministrativo e alla Corte dei conti), il curatore avra’, poi, l’onere di contestare il credito promuovendo il relativo giudizio innanzi a detti giudici – a prescindere dall’esistenza o meno di una sentenza di primo grado – dopo l’ammissione con riserva. Illumina, al riguardo, Cass. SU n. 15200 del 2015, che, pur ribadendo il profilo invocato dai ricorrenti, in sede di memoria, della specialita’ ed inderogabilita’ del procedimento di verificazione dei crediti nei confronti della massa (ed, in ispecie, escludendo che in sede arbitrale possano essere fatte valere ragioni di credito nei confronti della parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria), ha, comunque, rilevato l’esistenza del “principio generale per cui, in caso di controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perche’ quest’ultimo e’ carente di giurisdizione, o perche’ sussiste una competenza inderogabile di altro giudice), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, con facolta’ di ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente, in relazione all’esito di tale giudizio”.
4.7. E’ evidente che l’affermazione di un principio generale in tal senso, non solo comporta che esso possa applicarsi, oltre ai casi finora esaminati di giurisdizione del giudice tributario, amministrativo o contabile, e, dunque, quando sia operante la giurisdizione di un giudice straniero, ma sopratutto, e cio’ e’ quanto qui rileva, di per se’ esclude la fondatezza dell’assunto secondo cui il procedimento di accertamento dello stato passivo costituisce l’unica modalita’ consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale, e, per astrazione, la sussistenza di un principio interno di ordine pubblico ostativo al riconoscimento della sentenza straniera che accerti siffatto credito; conclusione che e’ avvalorata dal fatto che l’esclusivita’ della procedura di cui alla L. Fall., articolo 93 e ss., si risolve in una questione di rito (cfr. Cass. n. 25674 del 2015, 9030 del 2014), la cui violazione puo’ essere fatta valere in giudizio, ma e’ soggetta ai limiti del giudicato interno, secondo l’orientamento di cui si e’ sopra dato conto.
4.8. Il Reg. (UE) 848/2015, entrato in vigore il 26 giugno 2015, che ha abrogato il Reg. (CE) 1346/2000, ed ha trovato applicazione a partire dal 26 giugno 2017, – che va qui considerato, anche se non era vigente al momento dell’adozione della sentenza statunitense – non contiene alcuna disposizione vincolante per gli stati membri in tema di verifica di crediti, ne’ una disciplina unitaria, perche’ esso rinvia alla disciplina dello Stato di provenienza (articolo 7, lettera h), senza escludere la possibilita’ che l’accertamento del debito venga effettuato dall’esterno della procedura concorsuale (articolo 32), essendo dunque consentito che, in quello Stato (come accade in Italia), l’accertamento dell’esistenza e dell’entita’, anche solo di alcune categorie di crediti concorsuali, in una sede diversa da quella della procedura. Deve pertanto escludersi che l’Unione Europea sia portatrice di principi irrinunciabili che impongano a tutela della par condicio creditorum, necessariamente, l’accertamento dei crediti in sede concorsuale.
4.9. Il riconoscimento della decisione statunitense non e’ neppure precluso in riferimento all’avvenuta liquidazione degli interessi maturati in pendenza della procedura concorsuale.
4.10. La L. Fall., articolo 55, comma 1, secondo cui agli effetti del concorso, e per tutta la durata della procedura, opera la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali, corrispettivi, compensativi o moratori) sui crediti chirografari sorti prima della dichiarazione di fallimento, attiene, infatti, all’accertamento non gia’ dell’an o del quantum del credito, ma alla concorsualita’ del credito: la verifica della sua opponibilita’ alla procedura – anche solo di quello accessorio, come e’ il credito al pagamento degli interessi – e’ riservata all’ammissione al passivo, sicche’ la decisione non incide sul concorso dei creditori, per la parte in cui contenga la condanna al pagamento degli interessi maturati sul credito chirografario in pendenza della procedura concorsuale, proprio perche’ l’accertamento del credito fuori del fallimento non esclude la necessita’ dell’insinuazione al passivo, che e’ l’unica via per partecipare al riparto. La relativa verifica dovra’ essere interamente regolata dalle disposizioni del diritto nazionale (in tesi, se nel titolo sono conteggiati interessi sospesi ai sensi della L. Fall., articolo 55, il credito non verra’ ammesso al passivo per la parte ad essi corrispondente).
5. Con il quarto motivo, si censura la statuizione sub d) di parte narrativa per violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g). La Corte bolognese, affermano le ricorrenti, ha accertato che le somme vantate da (OMISSIS) nel processo statunitense e nella procedura concorsuale coincidono, ha riconosciuto, pure, che le pretese avanzate innanzi alle due giurisdizioni sono fondate sulle stesse vicende e sugli stessi fatti, e, ciononostante, ha ritenuto diversi i crediti in ragione della fonte aquiliana fatta valere in USA e contrattuale in sede di ammissione allo stato passivo, cosi’ legittimando l’indebita duplicazione delle pretese creditorie di (OMISSIS), in violazione dell’ordine pubblico economico e dei principi in tema di concorso tra responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale in quanto la coesistenza tra i due tipi di responsabilita’, astrattamente possibile, era nella specie inesistente non essendo mai stata ipotizzata ex adverso alcuna lesione di diritti ulteriori rispetto a quelli derivati dai rapporti contrattuali.
5. Il motivo e’ inammissibile.
5.2. Dopo aver dato conto delle difese di (OMISSIS) secondo cui le Corti statunitensi avevano rigettato l’eccezione della Procedura riferita alla duplicazione delle poste creditorie, la Corte bolognese ha escluso che la statuizione di condanna americana in favore di (OMISSIS) riflettesse gli stessi crediti dalla stessa insinuati al passivo, rilevando, all’esito di un’analitica valutazione delle domande avanzate in sede concorsuale, non trattarsi degli stessi crediti, ma di coincidenza di importi l’uno dovuto a fonte contrattuale, l’altro a responsabilita’ aquiliana (truffa, false rappresentazioni fornite colposamente e distrazione). E questo accertamento, basato sulla valutazione della natura dei danni considerati e liquidati dal giudice americano, non puo’ essere denunciato in questa sede, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui il contenuto del provvedimento da delibare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed esula dall’ambito del giudizio di legittimita’ (cfr. SU n. 16601 del 2017 in motivazione, che cita 1183/07 e, ivi, i richiami a Cass. n. 1266/1972, n. 3709/1983, n. 3881/1969).
5.2. Peraltro, gia’ in astratto, un’autonoma declinazione dell’ordine pubblico da qualificarsi “economico”, come postulato delle ricorrenti, non e’ ravvisabile nell’ordinamento nazionale, dovendo il perimetro dei limiti ostativi al riconoscimento di un prodotto giuridico straniero esser desunti dai principi costituzionali e dalle leggi che ne costituiscono attuazione, secondo quanto illustrato al § 4.4.; dovendo, ancora, rilevarsi in concreto che, come riconoscono le stesse ricorrenti, il concorso tra responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale non e’ contrario all’ordine pubblico costituendo istituto conosciuto nel diritto nazionale (cfr. Cass. n. 20260 del 2006, secondo cui il contraente il cui consenso risulti viziato da dolo puo’ bene richiedere giudizialmente il risarcimento del danno conseguente all’illecito della controparte lesivo della liberta’ negoziale, sulla base della generalissima previsione in tema di responsabilita’ aquiliana di cui all’articolo 2043 c.c.; e Cass. n. 3012 del 2014; n. 25016 del 2008 in tema di contratti di compravendita). E, nella specie, si tratta di consentire l’ingresso nell’ordinamento italiano di un titolo diverso di un danno, determinato secondo criteri compensativi volti ad evitare indebite duplicazioni o locupletazioni. Infatti, le parti riferiscono concordemente che nel dichiararsi “non convinto” dell’eccezione sollevata dalla Procedura riferita alla duplicazione del medesimo danno – ritenuta dunque non provata (cfr. pag. 97 del controricorso che riproduce parte della decisione con la quale la Appellate Division ha rigettato il gravame proposto dalla soccombente) – il giudice Harris ha posto attenzione a tale questione, affermando di essere intenzionato ad attuare “una rigorosa sorveglianza affinche’ la stessa (convenuta (OMISSIS)) non ottenga rimedi eccessivi o una duplice riparazione giudiziaria” (cfr. pag. 47 in fine e 48, primo periodo della memoria depositata da ricorrenti in vista dell’adunanza camerale del 21.2.2018). Resta da aggiungere che il relativo conseguimento seguira’ le regole del concorso, secondo quanto si e’ esposto al termine del precedente § 4.10.
6. Col sesto motivo, si critica la statuizione sub f) di parte narrativa, per violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g), Decreto Legislativo n. 347 del 2003, articolo 4 bis. Nella specie, i crediti insinuati ex adverso allo stato passivo sono stati soddisfatti nella misura prevista dalla proposta di concordato, rilevano le ricorrenti, sicche’ il riconoscimento di un nuovo titolo di credito, fondato sui medesimi fatti, consentirebbe alle Societa’ di pretendere una soddisfazione maggiore rispetto a quella stabilita nella proposta di concordato, che amplierebbe la duplicazione delle pretese in violazione del principio della par condicio creditorum.
6.1. Il motivo e’ inammissibile. Esso presuppone, infatti, che il credito accertato dalla sentenza statunitense sia quello stesso insinuato al passivo, inoltre l’obbligatorieta’ degli effetti esdebitatori derivanti dal provvedimento di omologazione del Concordato non preclude l’insinuazione tardiva (come significativamente afferma la controricorrente che riproduce le previsioni in tal senso della proposta di Concordato). Non e’ chiaro, infine, in parte qua quale principio di ordine pubblico costituirebbe ostacolo al riconoscimento della decisione straniera.
7. Col settimo motivo, si deduce la violazione falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera e) ed f), e L. Fall., articolo 96, u.c.. Le ricorrenti lamentano che la Corte bolognese non abbia considerato l’eccezione con cui avevano evidenziato che il riconoscimento non poteva aver luogo per essere la sentenza americana contraria ad altra pronunciata dal giudice italiano e passata in giudicato. Erroneamente, proseguono le ricorrenti, siffatta opposizione era stata ritenuta da loro non proposta – per esser stata prospettata quella della lesione dell’ordine pubblico in ragione della riserva della decisione al giudice della procedura concorsuale – in quanto, pur potendo le questioni coincidere, era stato dedotto, anche, il diverso e distinto profilo di cui alla L. n. 218, articolo 64, lettera e) ed f): avendo le domande riconvenzionali proposte da (OMISSIS) e totalmente accolte dal giudice statunitense, oggetto assolutamente identico alle domande di insinuazione al passivo, sulle quali il Tribunale fallimentare di Parma aveva pronunciato, in parte accogliendole ed in parte rigettandole, con statuizioni, ad eccezione di una, definitive L. Fall., ex articolo 96, u.c.. La sentenza straniera non e’ dunque riconoscibile, perche’ tesa a sovrapporsi e ad aggirare i pronunciamenti endofallimentari non piu’ impugnabili (o soggetti all’esame del giudice nazionale).
7.1. Il motivo e’ infondato. Non essendovi identita’ tra le domande, secondo quanto affermato a proposito dell’esame del quarto motivo, l’invocata preclusione da giudicato endofallimentare e’, in radice, esclusa, laddove la deduzione della litispendenza in riferimento alla L. n. 218 del 1995, articolo 64, lettera f, lo e’ a fortiori essendo entrambi i giudizi, aventi in tesi il medesimo oggetto, gia’ entrambi conclusi.
8. In considerazione dell’assoluta novita’ e rilevanza della questione relativa alla controversa natura di ordine pubblico sostanziale dell’istituto della par condicio creditorum, quale limite al riconoscimento di sentenza straniera, L. n. 218 del 1995, ex articolo 64, lettera g), la Corte ritiene di dover compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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