Effetto traslativo della proprietà del bene alla pubblica amministrazione

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 19 aprile 2019, n. 2562.

La massima estrapolata:

L’effetto traslativo della proprietà del bene alla pubblica amministrazione si verifica alla data dell’adozione del decreto di esproprio, indipendentemente dalla sua successiva notificazione, perché il decreto medesimo non ha natura recettizia.

Sentenza 19 aprile 2019, n. 2562

Data udienza 2 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2009, proposto da
Ci. Vito, rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Va., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. La. Po. in Roma, via (…);
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato La. As. e dall’avvocato El. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ba. in Roma, corso (…);
Provincia di Lecce – Le. S.r.l. impresa capogruppo dell’ATI Le. srl-Co. spa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Prima n. 03349/2008, resa tra le parti, concernente il risarcimento di danni per acquisizione di fondo a titolo di accessione invertita.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons. Carla Ciuffetti; nessuno comparso per l’appellante e gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 674, in data 19 marzo 1998, prot. n. 12366, era stata disposta in favore del Comune di Lecce, l’occupazione temporanea d’urgenza di terreni, tra cui una porzione di proprietà dell’appellante di un fondo rustico, per la costruzione di un lotto della strada Tangenziale est della città di Lecce. Altre porzioni dello stesso fondo afferenti a diverse particelle catastali, di proprietà di parenti dell’appellante, venivano sottoposte ad analoghi procedimenti. In data 6 maggio 1998 veniva effettuata l’immissione nel possesso nei terreni in questione dell’impresa Le. srl, nella qualità di capogruppo dell’ATI Le. srl- Co. spa, affidataria dei lavori per la costruzione del lotto. In data 11 aprile 2003, con nota prot. n. 31224, il Comune di Lecce notificava all’appellante l’importo dell’indennità provvisoria di espropriazione e dell’indennità di occupazione.
In primo grado il signor Ci., rilevata la mancata emanazione del decreto di esproprio alla data di presentazione del ricorso e l’irreversibile trasformazione del suo fondo, nel presupposto dell’accessione invertita, aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del Comune di Lecce, della Provincia di lecce e dell’impresa capogruppo dell’ATI, Le. srl, con loro condanna al risarcimento del danno ingiustamente subito.
2. Il TAR, con ordinanza n. 262, in data 7 marzo 2006, disponeva l’acquisizione dal Comune di Lecce di una dettagliata relazione di chiarimenti che, tra l’altro, precisasse se effettivamente, non era stato adottato il decreto definitivo di espropriazione allo scadere del termine dell’occupazione d’urgenza ed entro il termine finale fissato nella dichiarazione di pubblica utilità . In adempimento a tale richiesta, il Comune di Lecce rendeva noto che il decreto di esproprio n. 509, prot. n. 83305, era stato adottato pochi mesi dopo la scadenza del termine, in data 24 settembre 2003. L’atto era stato notificato solo ad uno dei proprietari di porzione del fondo in questione, ma non al ricorrente, a causa di impedimento del dipendente della Corte d’appello incaricato delle notifiche.
L’adito TAR rigettava il ricorso, ritenendo che l’adozione del decreto di esproprio, seppur tardiva, conosciuta nel corso del giudizio dal ricorrente, ma non contestata, escludesse la possibilità di accoglierne le richieste, in quanto solo in assenza di decreto di esproprio poteva configurarsi un’ipotesi di accessione invertita. Il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Lecce.
3. Il signor Ci. presentava quindi appello, con istanza di sospensione degli effetti quantomeno limitatamente al capo della sentenza impugnata contenente la condanna alle spese di lite in favore del Comune di Lecce. Limitatamente a tale condanna, l’istanza veniva accolta (Cons. Stato, 3 marzo 2009, n. 1126).
Secondo un primo motivo d’appello, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2003 n. 6853), secondo la quale vi è occupazione appropriativa ogni volta che il fondo privato subisca un’irreversibile trasformazione per effetto della costruzione di un’opera pubblica con contestuale trasferimento della proprietà dello stesso fondo a titolo originario in favore della P.A.; in tal caso, la successiva adozione del decreto di esproprio non rileverebbe “ai fini dell’assetto proprietario” (già mutato per effetto dell’evento), ma solo per la classificazione amministrativa e l’accatastamento del bene. Per i progetti di opere per i quali, alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001, era già intervenuta, come nella fattispecie, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, l’istituto dell’occupazione appropriativa continuerebbe a determinare l’acquisto da parte della P.A. della proprietà dell’area a titolo originario. Poiché l’accessione invertita costituirebbe un dato di fatto, in quanto il fondo era stato irreversibilmente trasformato durante l’occupazione d’urgenza, l’emanazione tardiva del decreto di esproprio non avrebbe potuto incidere sull’assetto proprietario che così si era venuto a creare. Perciò, nessun onere di impugnazione di tale decreto poteva porsi in capo al ricorrente, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, in quanto avrebbe dovuto essere considerato come atto inutiliter datum e la sua impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile.
Con un secondo motivo di appello, si censura il capo della sentenza che ha disposto la condanna alle spese di lite, per la ragione che il ricorso introduttivo del giudizio era basato sul presupposto, confermato in sede istruttoria, che il decreto di esproprio non era stato notificato né risultava emanato.
4. Il Comune di Lecce, costituito in giudizio con atto in data 23 febbraio 2009, con memoria in data 25 febbraio 2019, ha chiesto il rigetto dell’appello. L’Amministrazione comunale espone che, a seguito del decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 674/1998 e dell’immissione nel possesso dell’impresa capogruppo dell’ATI affidataria dei lavori, nel terreno oggetto della particella catastale al tempo intestata alla ditta Ci. Antonia, Lorenzo, Maria, Vito, il procedimento e la conseguente notifica venivano instaurati nei confronti dell’intestatario principale, signora Ci. Antonia. I successivi frazionamenti catastali avvenivano nel 2002. Nel 2003 veniva notificata ai comproprietari l’indennità provvisoria di espropriazione, la quietanza dell’avvenuto deposito della indennità non accettata era notificata all’appellante e il decreto di esproprio veniva adottato in data 24 settembre 2003.
5. L’appello è infondato e va rigettato.
La Sezione ritiene di poter esaminare la fattispecie partendo, in conformità ai precedenti di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 2015 n. 5228), dalla considerazione dell’art. 21 septies, comma 1, l. n. 241/1990 – per cui “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge” – e dal consolidato indirizzo di questo Consiglio per cui la nullità del provvedimento ha carattere eccezionale (Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2012, n. 792). Ciò posto, la tardiva emanazione del decreto di esproprio configura un vizio di legittimità dell’atto, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. civ. sez. un. 27 maggio 2015, n. 10879, ord., Cons. Stato, ad. plen. 30 luglio 2007, n. 9), secondo la quale non sussiste, nel caso di adozione dopo i termini di legge del decreto di espropriazione, un difetto assoluto di attribuzione, ma l’esercizio di potestà amministrative (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 914). Dunque, l’adozione del decreto di espropriazione oltre i termini di legge costituisce vizio di legittimità dell’atto stesso con onere dell’interessato di impugnarlo (Cons. St., sez. IV, 18 novembre 2016 n. 4799). Inoltre, l’effetto traslativo della proprietà del bene alla pubblica amministrazione si verifica alla data dell’adozione del decreto di esproprio, indipendentemente dalla sua successiva notificazione, perché il decreto medesimo non ha natura recettizia (Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2481).
Pertanto è infondato il primo motivo di appello, in quanto il signor Ci., che nello stesso atto di appello asserisce di essere venuto a conoscenza dell’emanazione del decreto di esproprio in corso di giudizio, aveva l’onere di impugnarlo, come affermato dalla sentenza del TAR.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perché se è vero che, all’atto dell’introduzione del procedimento giurisdizionale, il decreto di esproprio non era stato notificato né risultava emanato, tuttavia come sopra rilevato, l’appellante aveva l’onere di impugnarlo non appena venuto a conoscenza della sua emanazione nel corso del giudizio.
Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del secondo grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del grado del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore

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