Rito del lavoro e l’incompetenza territoriale

Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10516.

La massima estrapolata:

In tema di rito del lavoro, la disposizione dell’art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., va intesa – avuto riguardo alla disciplina riservata all’incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall’art. 4 della l. n. 353 del 1990) – nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’art. 415 c.p.c., in quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza.

Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10516

Data udienza 8 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3838-2018 RG. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della (OMISSIS) ( (OMISSIS)) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 4867/15 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 12/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO RIVERSO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VISONA’ STEFANO, che chiede il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

che:
il Tribunale di Messina, pronunciando sul ricorso proposto da (OMISSIS) avverso l’iscrizione a ruolo relativa a cartelle esattoriali concernenti contributi Inps IVS, entro il minimale per gli anni 2008-2013, in contraddittorio con l’Inps e (OMISSIS) SPA, con ordinanza ex articolo 279 c.p.c., depositata in data 12 dicembre 2017, dichiarava d’ufficio la propria incompetenza territoriale ai sensi dell’articolo 444 c.p.c., 1 comma, atteso che la controversia aveva ad oggetto l’accertamento della debenza di contributi dovuti alla gestione artigiana – lavoratori autonomi, richiesti con avviso di addebito opposto dal ricorrente, residente in (OMISSIS), comune situato nella circoscrizione del tribunale di Patti;
sosteneva il tribunale che non potesse applicarsi invece il foro del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, ai sensi dell’articolo 444, 3 comma, poiche’ tale regola si riferiva testualmente soltanto ai datori di lavoro e non poteva estendersi ai titolari di un rapporto autonomo tenuti al versamento di contributi; che pertanto la controversia inerente agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo restasse assoggettata alla regola generale della competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l’attore ai sensi dell’articolo 444 c.p.c., 1 comma, (Cass. 2317/2004, 11.646/2004; 18.013/2003 12.380/2003);
contro la pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS) sostenendo che l’ordinanza fosse errata per violazione dell’articolo 38 c.p.c., comma 3, il quale dispone che l’incompetenza per valore, per materia e quella per territorio, nei casi previsti dall’articolo 28, sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183, la quale nel rito del lavoro corrisponde a quella prevista dall’articolo 415 c.p.c.; nella fattispecie, in assenza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti, il giudice avrebbe potuto dichiarare l’incompetenza all’udienza ex articolo 415 c.p.c., e non successivamente;
l’Inps e (OMISSIS) S.p.A. hanno resistito chiedendo il rigetto del ricorso. Interpellato ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quale chiedeva il rigetto del ricorso.

RITENUTO

che:
il ricorrente non contesta la soluzione presa dal tribunale con l’applicazione – in relazione all’identificazione della competenza territoriale per il pagamento di contributi dovuti dal lavoratore autonomo – della regola generale prevista dall’articolo 444 c.p.c., comma 1, invece che della previsione di cui al comma 3;
il ricorrente censura la decisione presa per tardivita’ della relativa pronuncia, la quale avrebbe potuto essere emessa solo in sede di udienza ex articolo 415 c.p.c., in virtu’ dell’articolo 38, comma 3;
preliminarmente va rilevato che il giudice di merito ha affermato che nel caso di specie si tratta di competenza per territorio inderogabile e tale affermazione non contestata risponde all’esatta natura della competenza territoriale per le controversie previdenziali, la quale (come riconosciuto da Cass. ordinanza n. 9373/2014) ha carattere di inderogabilita’ pure in mancanza di previsione espressa, ricollegandosi alla particolare idoneita’ del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e cosi’ costituendo una “conditio irtris” dell’esercizio dell’azione, che deve essere verificata d’ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio;
cio’ posto va osservato che, effettivamente, e’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, intervenuta successivamente alla sostituzione dell’articolo 38 c.p.c., ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 4, quello secondo cui a seguito di detta riforma l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 c.p.c., e’ rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’articolo 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato articolo 38 c.p.c., al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione dell’articolo 428 c.p.c., comma 1, (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale puo’ essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza puo’ essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato articolo 415 c.p.c., con la conseguente inammissibilita’ del regolamento di competenza d’ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione (cosi’ Cass. 19410/2010; cui adde Cass. 2775/2010; Cass. 1167/2007; Cass. 1866/2005; Cass. 180/1998); ma anche per venire al caso che si giudica con la pari inammissibilita’ del rilievo di incompetenza effettuata ex officio alla udienza successiva alla prima.
La stessa giurisprudenza sopraindicata non ha mancato di evidenziare la “profonda immutazione dell’ordinamento preesistente” realizzata dalla riforma dell’articolo 38 cit., e che la nuova normativa accoglie un concetto cronologico nell’individuazione della “prima udienza di discussione”, oltre la quale scatta la preclusione in discorso. Essa ha conseguentemente chiarito che deve ritenersi superato l’orientamento che prima della riforma di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353 faceva riferimento, ai sensi dell’articolo 428 c.p.c., all’udienza di discussione in senso logico e contenutistico.
La giurisprudenza ha pure evidenziato il particolare rigore della soluzione normativa e l’ha attribuito all’esigenza, posta dal legislatore alla base della riforma processuale del 1990, di accelerare al massimo la risoluzione delle questioni di competenza, il cui rilievo, anche d’ufficio, va operato in limine litis, e la decisione sulle quali va emanata in base a quanto risulta dagli atti, o, al piu’, previa assunzione di sommarie informazioni;
dopo la riforma del 1990 nessuna pronuncia di legittimita’ ha piu’ deciso un caso di regolamento di competenza affermando che l’udienza oltre la quale scatta la preclusione delineata dalla norma vada intesa in senso contenutistico; al contrario dalla giurisprudenza di questa Corte si rileva la distinzione tra prima udienza (di discussione) e udienza di discussione successiva alla prima; e l’accento e’ messo dalle citate pronunce sulla prima udienza di discussione in senso cronologico e, pertanto, deve ritenersi che sia questa la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento all’eventuale successiva proposizione/rilevazione di tale questione e’ irrimediabilmente realizzato;
nell’unica massima in cui il diverso criterio viene richiamato (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5609 del 06/04/2012), esso viene pero’ utilizzato in via ipotetica e meramente subordinata ovvero per rafforzare una decisione, gia’ autonomamente presa sulla base del nuovo criterio cronologico, attraverso il richiamo al vecchio criterio contenutistico, la cui totale inutilizzabilita’ era stata pero’ espressamente vagliata da questa Corte di legittimita’ fin dalla sentenza n. 180/1998.
Cio’ e’ confermato anche dalla giurisprudenza che si e’ pronunciata in materia di incompetenza ex articolo 38 c.p.c., nel rito ordinario, la quale pure ha affermato che il legislatore stesso mostra inequivocamente di ritenere prima udienza di trattazione anche quella in cui nessuna delle parti sia comparsa; a tal fine la prima udienza di trattazione nell’ipotesi in cui la causa sia stata rinviata ex articolo 181/309 per mancata comparizione delle parti non puo’ legittimamente ritenersi slittata alla nuova udienza di rinvio ai fini del verificarsi delle preclusioni predette, la nuova udienza di rinvio essendo udienza di trattazione ma non anche la prima udienza di trattazione (Cass. 20736/2004).
Nel caso in esame, poiche’ come risulta pacifico dagli atti, la questione di competenza e’ stata rilevata d’ufficio, dopo la comparizione delle parti e dopo il rinvio della “prima” udienza di discussione, il limite previsto dall’articolo 428 c.p.c., secondo l’interpretazione sopra richiamata, deve ritenersi violato.
Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato con rinvio della causa allo stesso tribunale di Messina, il quale provvedera’ alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Messina davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per le spese del presente regolamento. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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