In tema di riabilitazione speciale per i minorenni

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 4 marzo 2019, n. 9425.

La massima estrapolata:

In tema di riabilitazione speciale per i minorenni, la previsione di cui all’art. 24, comma 4, del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, che consente al giudice – ove la prova dell’emenda del condannato minorenne appaia, ad una prima indagine, insufficiente – di differire la decisione ad un tempo successivo, purché non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età dell’interessato, conferisce al giudicante un potere-dovere del cui discrezionale esercizio egli deve dar conto nella motivazione.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la riabilitazione in quanto privo di motivazione sulle ragioni che, pur in presenza di indici favorevoli, espressivi di un percorso di emenda già in atto, non consentivano di differire la decisione ad un momento successivo).

Sentenza 4 marzo 2019, n. 9425

Data udienza 18 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/10/2018 del Tribunale per i minorenni di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTOFANTI Francesco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Piero, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Venezia ha respinto l’istanza di (OMISSIS), volta ad ottenere la riabilitazione speciale prevista dal R.Decreto Legge n. 1404 del 1934, articolo 24, conv. dalla L. n. 835 del 1935, in relazione alla sentenza pronunciata a suo carico, il 12 gennaio 2015, dalla Corte di appello di Reggio Calabria, sezione per i minorenni, per i reati di associazione di stampo mafioso e concorso in tentata estorsione.
Il Tribunale per i minorenni – pur dando atto della certificata assenza di collegamenti attuali del condannato con la criminalita’ organizzata, e degli sforzi, ritenuti sinceri, di suo “distanziamento” dal passato delinquenziale, grazie all’adesione ad uno specifico progetto di emancipazione dedicato ai minori inseriti in famiglie di âEuroËœndrangheta, all’allontanamento da quel contesto territoriale, alla volonta’ di avviare nel luogo di attuale residenza attivita’ lavorative di natura autonoma – non riteneva tuttora integrato il requisito di legge della “completa emenda”.
Secondo l’organo giudicante, infatti, non erano ancora definitivi e palesi gli esiti di un percorso che richiederebbe un tempo maggiore per essere appropriatamente rilevato, tenuto conto della gravita’ dei reati commessi e anche alla luce di taluni atteggiamenti del richiedente, residualmente reputati non rassicuranti. A tale proposito erano menzionate la reticenza dell’interessato nel riferire della pendenza di un processo penale con messa alla prova a suo carico, dall’andamento non completamente regolare e per tale ragione prorogata, nonche’ la difficolta’ del medesimo ad accettare i pur necessari ausili psicoterapeutici.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre (OMISSIS) per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo deduce – ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), – la violazione del R.Decreto Legge n. 1404 del 1934, articolo 24, sopra citato. Il Tribunale avrebbe infatti omesso di ascoltare, nel procedimento, la madre del condannato, il cui parere avrebbe dovuto essere per legge necessariamente acquisito. Da cio’ sarebbe derivata la nullita’ assoluta del procedimento medesimo.
Con il secondo motivo deduce – formalmente ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), – la mancata acquisizione di prova decisiva e, per implicito, il vizio di motivazione. Anche per effetto della mancata audizione di cui sopra, e della mancata acquisizione dell’ulteriore documentazione che l’interessato si era offerto di produrre, il Tribunale sarebbe giunto, sul punto della completa emenda, a conclusioni non accettabili, e non validamente argomentate, tenuto anche conto che la messa alla prova – dal minore sottaciuta senza finalita’ maliziose – era stata prorogata proprio e solo per consentire la piena attuazione del sostegno psicoterapico da lui ben accettato e condiviso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato, sotto una duplice prospettiva.
La partecipazione al procedimento di riabilitazione speciale per i minorenni dell’esercente la “patria potesta’” (divenuta “responsabilita’ genitoriale”, per effetto del Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articolo 105, comma 1) non era dalla normativa di riferimento stabilita a pena di nullita’, ne’ il vizio sarebbe stato all’evidenza riconducibile al catalogo delle nullita’ generali di cui all’articolo 185 c.p.p. 1930 (corrispondente all’articolo 178 codice di rito vigente), sicche’ l’omissione sarebbe stata comunque priva di sanzione, e cio’ in forza del principio di tassativita’ delle nullita’ recepito dalla legislazione processuale.
In ogni caso, una tale ipotesi di partecipazione appare oggi storicamente superata.
Il R.Decreto Legge n. 1404 del 1934, articolo 24, comma 5, conv. dalla L. n. 835 del 1935, prevedeva come necessario l’ascolto del genitore, o del tutore, per l’ipotesi (da ritenere implicita) che il richiedente – seppur ultradiciottenne alla data della domanda, anteriormente infatti non proponibile – non avesse ancora compiuto i ventuno anni, che secondo la legislazione del tempo costituiva il limite della maggiore eta’.
Per effetto della L. 8 marzo 1975, n. 39, tale limite e’ stato ridotto, come e’ noto, a diciotto anni, e pertanto – da allora – non puo’ piu’ darsi la possibilita’ di un richiedente che sia ancora minorenne al tempo dell’avvio del procedimento, rispetto a cui terze persone siano investite di potesta’ genitoriali, o tutorie, che possano dare ingresso all’applicazione della disposizione.
2. Fondato, invece, appare il secondo motivo.
3. Vero e’ che, nella specie, non e’ di per se’ deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), relativo soltanto al giudizio dibattimentale e non anche ai procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, Rv. 242887-01; Sez. 1, n. 15605 del 28/03/2008, Locci, Rv. 240148-01; Sez. 3, n. 1779 del 12/08/1993, Cova, Rv. 195977-01).
Anche rispetto a questi ultimi, tuttavia, resta fermo il controllo di logicita’ e completezza della motivazione ad opera di questa Corte; controllo esso stesso sollecitato dal formulato motivo di ricorso e che non puo’ dirsi in concreto superato.
4. Come dalla giurisprudenza di legittimita’ gia’ precisato (Sez. 1, n. 44932 del 18/09/2013, P., Rv. 257436-01), l’istituto della riabilitazione speciale per i minorenni e’ improntato alla preminente esigenza di assicurare il pieno reinserimento nella societa’ del riabilitando, attraverso la rimozione di ogni effetto pregiudizievole del precedente giudizio, non necessariamente costituito (v. Sez. 2, n. 870 del 20/06/1975, Moschetta, Rv. 131153-01) da una sentenza di condanna. L’istituto si caratterizza, dunque, per la peculiare e autonoma disciplina, connotata da profili di marcata specialita’, che includono l’espressa possibilita’ di promuovere il procedimento anche di ufficio, la mancata previsione di termini dilatori per il suo inizio (v. Sez. 1, n. 44932 del 2013, citata), la procedura ampiamente deformalizzata (v. Sez. 1, n. 3907 del 23/10/1991, Altana, Rv. 189751-01), i piu’ estesi confini entro cui il beneficio puo’ essere accordato e la maggiore ampiezza dei suoi effetti.
E’ evidente, gia’ alla luce di questa rapida ricognizione, il particolare favor legislativo verso un esito conclusivo che, nel rispetto delle condizioni di legge, consenta di riammettere i soggetti – che, da minori, ebbero a violare la legge penale – alle ordinarie attivita’ della vita, tenuto conto dei concreti bisogni dei medesimi, con particolare riguardo allo specifico percorso rieducativo e di recupero sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane eta’. Tale previsione risponde pienamente all’esigenza, piu’ volte ribadita dalla giurisprudenza costituzionale, che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato da valutazioni su “prognosi particolarmente individualizzate” (Corte Cost., n. 78 del 1989), in funzione del recupero del minore deviante (Corte Cost., n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978), questo essendo “l’ambito di quella protezione della gioventu’ che trova fondamento nell’articolo 31 Cost., u.c.” (sentenze n. 128 del 1987 e n. 222 del 1983).
Specificazione ulteriore dell’indicato favor appare la previsione contenuta nel R.Decreto Legge n. 1404 del 1934, articolo 24, comma 4, citato, il quale autorizza il giudice, ove la prova dell’emenda del condannato minorenne appaia ad una prima indagine insufficiente, a differire la decisione ad un tempo successivo, purche’ non successivo al compimento, da parte dell’interessato, del venticinquesimo anno di eta’, onde poter basare la decisione medesima su un patrimonio di conoscenze esaustivo e convincente.
Quel che viene in tal modo attribuito al Tribunale e’ un potere-dovere, sempre funzionale al miglior contemperamento degli interessi in gioco, considerato anche che la riabilitazione speciale puo’ essere concessa solo in relazione ad istanza dall’interessato presentata prima dell’anzidetto “spartiacque” temporale (il compimento del venticinquesimo anno di eta’), superato il quale non puo’ piu’ prescindersi dalla verifica delle condizioni generali stabilite dall’articolo 179 c.p.(incluso l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato: Sez. 1, n. 43423 del 25/10/2001, Di Bitetto, Rv. 220244-01).
E trattasi di potere-dovere, del cui discrezionale esercizio il medesimo Tribunale e’ tenuto a dare ragionato conto.
5. Carente e non persuasiva appare allora una motivazione, quale quella in verifica, che – pur in presenza di evidenti indici favorevoli, espressivi di un percorso di emenda dal condannato saldamente intrapreso e validamente portato innanzi, dalla sentenza impugnata ampiamente riflessi – si traduce in un immediato e drastico diniego, che non lascia spazio alcuno alla possibilita’, viceversa legislativamente prevista, che le perplessita’ residue, non prive di un loro fondamento, siano appropriatamente rivalutate all’esito di un ulteriore periodo di osservazione, impregiudicata la decisione finale.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza stessa, con rinvio al Tribunale che l’ha pronunciata per rinnovato giudizio al riguardo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Venezia.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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