Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 maggio 2016, n. 19441.

Niente contraffazione di moneta per il soggetto trovato con un ingente quantitativo di banconote se queste non prendono spunto da un modello che circola ma sono frutto di fantasia.

Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 10 maggio 2016, n. 19441

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2032/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/11/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Luigi Birritteri, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 dicembre 2011, il Tribunale di Como condannava alla pena di giustizia (OMISSIS) per il delitto di cui all’articolo 453, comma 3, in relazione all’articolo 458 c.p., perche’ deteneva quattro certificati di deposito giapponesi falsi, accompagnati da una lettera di affidamento, riportante il valore pari a 2 trilioni di yen, corrispondenti a 15 miliardi di Euro.
2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la condanna.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, avv. (OMISSIS), con atto affidato a due motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 157 e 161 c.p.p., poiche’ le notifiche degli atti sono state eseguite presso il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), essendo stata dichiarata inidonea o insufficiente la dichiarazione di domicilio dell’imputato (testualmente in (OMISSIS)), laddove sarebbe stato sufficiente verificare l’indirizzo di residenza anagrafica, per comprendere che si trattava di (OMISSIS)). In ogni caso si deduce illegittimita’ costituzionale dell’articolo 161, comma 4, per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione della disciplina degli articoli 157 e 159 c.p.p. anche nell’ipotesi della dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea ab initio oppure laddove l’imputato si rifiuti di effettuarla, come suo diritto.
3.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all’articolo 458 c.p., poiche’ la contestazione rivolta all’imputato non attiene alla falsificazione di titoli di credito esistenti, ma alla creazione di titoli di fantasia, che seppure astrattamente idonei a realizzare una truffa, non possono essere considerati oggetto di falso. D’altra parte non e’ chiaro come sia stata accertata la falsificazione, poiche’ il consulente del pubblico ministero non si e’ rivolto alla Banca centrale giapponese, ma all’ambasciata, con modalita’ che non sono state chiarite, come non e’ stata motivata la sussistenza del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
2. La doglianza di carattere processuale, che va esaminata preliminarmenter atteso il suo carattere pregiudiziale, e’ inammissibile per genericita’.
2.1 I ricorrente si limita a dedurre una illegittimita’ delle notifiche, senza precisare quali e dove queste siano state eseguite.
D’altra padella ricostruzione sul punto della Corte d’appello si e’ rivelata corretta, alla luce degli atti, poiche’ in presenza di una dichiarazione di domicilio inesatta e dunque dell’impossibilita’ della notifica, correttamente l’avviso di conclusione delle indagini e gli atti successivi sono stati notificati al difensore di fiducia, ex articolo 161 c.p.p., comma 4.
Premesso che la dichiarazione di domicilio insufficiente e’ avvenuta in data 3 aprile 2009, in occasione del verbale di sequestro, va dato atto che il PM (e successivamente il GIP, per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dichiarando perfino l’irreperibilita’ dell’imputato, a seguito di ricerche) ha disposto accertamenti anagrafici, accertando che dal 1995 l’imputato era residente nel Comune di (OMISSIS), fino al 23 febbraio 2009, allorche’ emigro’ a (OMISSIS).
2.2 Quanto poi alla eccezione di illegittimita’ costituzionale per la diversita’ di disciplina della notifica all’imputato che ha reso dichiarazione di domicilio insufficiente o errata e la notifica all’imputato non detenuto che tale dichiarazione abbia reso, prevista in generale dall’articolo 157 c.p., la stessa deve essere dichiarata manifestamente infondata (oltre che irrilevante, attesa la genericita’ della deduzione principale), poiche’ la diversita’ di disciplina si giustifica in considerazione dell’onere dell’imputato interpellato sul punto di rendere una dichiarazione sufficiente ed idonea allo scopo, oltre che di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato eletto, il quale a sua volta si fonda su un obbligo di lealta’ dell’imputato e di consentire il contraddittorio processuale, ferma restando la sua piena liberta’ di non partecipare al processo senza subire da tale scelta alcun pregiudizio.
In altri termini se – come si legge in ricorso – l’imputato puo’ liberamente decidere di non rendere dichiarazione o elezione di domicilio, tale scelta non puo’ pero’ paralizzare il procedimento penale, sicche’ in maniera del tutto razionale la norma processuale prevede che le notifiche siano eseguite mediante consegna al difensore, poiche’ il diritto di difesa dell’imputato va esercitato all’interno del processo e non puo’ riconoscersi un diritto dell’imputato a difendersi “dal processo” in quanto tale ed e’ paradossale pretendere di far discendere da tale ipotetico diritto una disciplina processuale di favore.
3. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
3.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che i titoli rinvenuti nella disponibilita’ dell’imputato non sono riproduttivi di un modello originale, ma rappresentano il simulacro di un titolo di pagamento che riproduce le sembianze di una “carta di pubblico credito”, dall’apparente valore legale ed apparentemente emesso da istituto autorizzato. La Corte territoriale ha escluso che si trattasse di titoli di fantasia, creati di sana pianta, senza neppure la pretesa della loro corrispondenza ad un modello originale, recependo le conclusioni del consulente della Banca d’Italia, secondo il quale essi “non possiedono i requisiti di originalita’, di autenticita’ e quindi vanno considerati come falsificazione”.
3.2 L’assunto non e’ condivisibile.
Nel caso in esame era contestato il delitto di cui all’articolo 453, comma 3, in relazione all’articolo 458 c.p., che equipara alle monete “le carte di pubblico credito”, dovendosi intendere per tali “oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a cio’ autorizzati”; la Corte territoriale ha ritenuto che la falsificazione sia integrata dalla riproduzione grafica volta a dare conto di un’apparente autenticita’ dei titoli e del loro regolare corso di circolazione.
Orbene, secondo la previsione normativa, la falsificazione puo’ esprimersi nelle due forme alternative della contraffazione e della alterazione, ai sensi del citato articolo 453 c.p., n. 3), che punisce “chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate”.
Ed invero, come evidenziato in dottrina, la “contraffazione” si concretizza in una imitatici veri, vale a dire nella creazione non consentita, da parte, cioe’, di chi non sia autorizzato, di monete (o di carte di pubblico credito) che abbiano un’apparenza di genuinita’, mentre la “alterazione” presuppone la genuinita’ della moneta (o della carta di pubblico credito), consistendo in una modificazione dello stato preesistente della sostanza con cui la moneta e’ fatta e delle caratteristiche della moneta, finalizzata a creare l’apparenza di un valore superiore o inferiore (nel qual caso ricorrera’ l’ipotesi di reato di cui all’articolo 454 c.p.) rispetto a quello effettivo.
Tale interpretazione del significato delle disposizioni normative in esame e’ stata fatta propria dalla tradizionale giurisprudenza di legittimita’, che ha affermato, con pronuncia condivisa dal Collegio, che in tema di falso nummario l’alterazione integra gli estremi di reato (articolo 453 c.p., n. 2 e articolo 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l’apparenza di un valore superiore o inferiore, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di cosa simile ad altra, il che avviene di norma per imitazione, ma puo’ avvenire anche con un’alterazione-trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione (Sez. 5, n. 1416 del 07/11/1984 – dep. 11/02/1985, Rossetti, Rv. 167835).
3.3 Orbene non appare revocabile in dubbio che l’attivita’ di falsificazione definita nelle due forme della “contraffazione” e della “alterazione” presuppone necessariamente l’esistenza, nella realta’ fenomenica del mondo degli scambi economici, commerciali e finanziari, di beni, rappresentati da monete o da carte di pubblico credito, effettivamente esistenti, rispetto ai quali la falsificazione opera nel senso di creare un’apparenza di genuinita’ o di un valore diverso da quello effettivo, idonea a trarre in inganno i terzi. Cio’ appare ancor piu’ evidente ove si rammenti che il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici in tema di falso nummario, e’ la fede pubblica, da intendere, tuttavia, in questo caso, specificamente, come la fiducia riposta dal pubblico nella sicurezza della circolazione delle monete ovvero di quei titoli cartolari rappresentati dalle carte di pubblico credito, utilizzati come strumento di pagamento alla stregua delle monete, che fondano il loro valore, in ultima istanza, sulla solvibilita’ degli Stati che ne autorizzano l’emissione da parte dei rispettivi governi o degli istituti a cio’ autorizzati. Solo un’attivita’ di falsificazione che determini la circolazione di monete o di carte di pubblico credito che hanno l’apparenza di quelle realmente esistenti, infatti, e’ in grado di ledere il bene giuridico protetto della fede pubblica nel senso in precedenza indicato, mentre quando la suddetta attivita’ si sostanzi nella creazione di una moneta o di una carta di pubblico credito sconosciuta alla realta’ fenomenica ed alla storia degli scambi economici, commerciali e finanziari (anche le monete ed i titoli fuori corso, infatti, sono dotati di valore nel mercato numismatico e possono formare oggetto di contrattazioni) tale, cioe’, da risultare del tutto inesistente, e’ altrove che va ricercata la eventuale rilevanza penale di tale condotta (che, ad esempio, potrebbe integrare gli estremi degli artifizi o dei raggiri di cui al reato di truffa previsto dall’articolo 640 c.p.).
3.4 Recentemente questa Sezione (Sez. 5, n. 4261 del 17/10/2012 – dep. 28/01/2013, Casciani, Rv. 254316), in relazione alla emissione di “bond” del valore nominale ciascuno di 500 milioni di dollari U.S.A., risultanti emessi dalla “Federal Reserve Bank di Chicago, Stato dell’Illinois (U.S.A.)”, nonche’ di ulteriori “bond”, del valore nominale ciascuno di un miliardo di dollari americani, apparentemente emessi nel 1934 dalla “U.S. Federal Reserve”, ha affermato il seguente principio di diritto, che va in questa sede riaffermato: “non integra l’elemento oggettivo del delitto di cui agli articoli 453 e 458 c.p., l’attivita’ di falsificazione che non consiste nella contraffazione o nella falsificazione di monete o di carte di pubblico credito effettivamente esistenti, ma nella semplice creazione di monete o carte di pubblico credito del tutto sconosciute alla storia ed alla realta’ degli scambi economici, commerciali e finanziari, per non essere mai esistite”.
Il principio e’ stato ripreso anche da altra decisione di questa Sezione (Sez. 5, n. 15962 del 05/02/2015, Scafa, Rv. 263273) resa rispetto alla condotta di detenzione a fini di circolazione di titoli e banconote USA di tipologie mai emesse dalla “Federal Reserve”, evidenziando che non assume rilievo la circostanza che il titolo di credito possa ingenerare il convincimento della effettiva sua adozione da parte dell’Istituto apparentemente emittente.
3.5 Il principio di diritto appena enunciato trova applicazione e va riaffermato con riferimento alla fattispecie in esame; pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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