Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 dicembre 2024| n. 30981.

Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

Massima: Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell’agente, poiché l’illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale – che aveva condannato un’amministrazione comunale al risarcimento del danno da contrazione del reddito di un esercizio commerciale, conseguente ad una condotta ritenuta non colposa – per aver accolto una pretesa giuridicamente impossibile).

 

Ordinanza|3 dicembre 2024| n. 30981. Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

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Tag/parola chiave: Esercizio commerciale – Cantierizzazione zona – Danno da contrazione del reddito di esercizio commerciale – Danno c.d. “da atto lecito” – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze – Condanna dell’amministrazione comunale – Condotta non colposa – Cassazione senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere rel.

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GIAIME Guizzi Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sui ricorsi riuniti n. 13581/20 e n. 13582/20, ambedue proposti da:

-) Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Lu.D.;

– ricorrente –

contro

-) Coffee Break 2000 di Za.Cr. E C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Ma.Ca.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma 11 febbraio 2020 n. 1025 e la sentenza della Corte d’Appello di Roma 5 marzo 2020 n. 1676;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso n. 13581/20 ed il rigetto del ricorso n. 13582/20.

Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

FATTI DI CAUSA

1. La società Coffee Break 2000 di Za.Cr. E C. Snc (d’ora innanzi, “la CB.”) nel 2011 convenne l’amministrazione di Roma Capitale dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo:

-) di avere per oggetto sociale l’esercizio di un bar in via La Spezia, a Roma;

-) che nella suddetta strada venne realizzato un cantiere per la costruzione di un tratto della linea “C” della metropolitana di Roma;

-) che a causa della realizzazione del suddetto cantiere l’attività economica svolta dalla CB. aveva sofferto una ingente contrazione degli incassi;

-) che gli indennizzi offerti dall’amministrazione comunale agli esercenti le attività commerciali affacciate su via Omissis erano insufficienti.

Premesso tutto ciò, la CB. chiese la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno, precisando che il fondamento giuridico della propria domanda non andava ravvisato nella commissione di alcun fatto illecito da parte di Roma Capitale, ma in una “responsabilità da atto lecito” (così il controricorso, foglio 5, primo capoverso).

In subordine, domandò la condanna del Comune ex art. 2041 c.c.

2. Roma Capitale si costituì eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; il difetto di “legittimazione passiva” del Comune e l’inammissibilità della domanda per la mancata previa impugnazione dei provvedimenti amministrativi in esecuzione dei quali fu avviata l’esecuzione dell’opera pubblica.

3. Il Tribunale di Roma con sentenza non definitiva 4770/14 rigettò le eccezioni preliminari sopra indicate.

Per quanto qui rileva, sull’eccezione di carenza di legittimazione sostanziale dell’amministrazione capitolina il Tribunale così motivò:

“meritevole di rigetto si appalesa… l’eccezione di difetto di legittimazione passiva pure sollevata dal Comune di Roma, atteso che la richiesta risarcitola formulata dalla parte attrice è da ascriversi – a dire della stessa parte -esclusivamente nella responsabilità da atto lecito imputabile alla odierna parte convenuta e non ricollegabile, come tale, ad un illecito di natura aquiliana”.

3.1. Quindi, con sentenza definitiva 19.1.2017 n. 894, il Tribunale condannò Roma Capitale al pagamento in favore della CB. di Euro 529.663,59 con la seguente motivazione:

“chiaro appare il danno arrecato all’esercizio commerciale, atteso che la cantierizzazione della Via Omissis per quasi sette anni, ha impedito quasi totalmente l’accesso al pubblico, pur avendo Roma Capitale agito in esecuzione di un atto amministrativo del tutto legittimo, dall’esecuzione del quale, tuttavia, la stessa ha indubbiamente ricevuto un arricchimento.

Parte convenuta va, pertanto, condannata al risarcimento dei danni causati alla parte attrice”.

4. Roma Capitale propose appello immediato avverso la sentenza non definitiva, e poi un secondo appello avverso la sentenza definitiva.

5. La Corte d’Appello di Roma rigettò ambo gli appelli.

6. Con sentenza 5.3.2020 n. 1676 fu rigettato l’appello avverso la sentenza non definitiva di primo grado.

La Corte d’Appello al riguardo ritenne che:

-) la giurisdizione spettava al giudice ordinario;

-) la domanda aveva per fondamento non l’imperita esecuzione dei lavori, ma “il danno imputato alla condotta (lecita) esclusivamente della P.A., per cui sussiste la legittimazione passiva”di Roma Capitale;

-) rispetto a tale domanda era superflua l’impugnazione degli atti amministrativi presupposti.

7. Con sentenza 11.2.2020 n. 1025, nel frattempo, era già stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Roma Capitale avverso la sentenza definitiva di primo grado.

8. Roma Capitale ha impugnato per cassazione, con separati ricorsi, ambedue le decisioni.

9. La questione di giurisdizione, proposta col ricorso avverso la sentenza d’appello emessa sulla sentenza non definitiva di primo grado, è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza 8.4.2022 n. 11451, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

10. La CB. ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso n. 13581/20, e rigettarsi l’altro.

Ambo le parti hanno depositato memoria sia prima della camera di consiglio delle Sezioni Unite, sia prima della odierna adunanza camerale.

Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dato atto che, con separata ordinanza, è stata disposta la riunione del ricorso n. 13582/20 al presente ricorso n. 13581/20.

2. Sempre in via preliminare, reputa il Collegio doveroso, per quanto ovvio, ricordare che l’impugnazione per cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello decida l’appello proposto avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice di primo grado sfugge al divieto di cui all’art. 360, n. 3. c.p.c., a norma del quale “non sono… impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”.

Le sentenze che “non definiscono neppure parzialmente il giudizio”, infatti, sono solo quelle che non privano il giudice d’appello della potestas iudicandi, perché con esse alcune questioni sono risolte, ed altre accantonate.

L’art. 360, terzo comma, c.p.c. pertanto, come già stabilito da questa Corte, trova applicazione nel solo caso in cui il giudice d’appello pronunci una sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c. L’art. 360, terzo comma, c.p.c., non trova invece applicazione quando il giudice d’appello esaurisca il grado di giudizio dinanzi a sé, decidendo all’esito di un appello immediato ex art. 340 c.p.c. il gravame proposto avverso una sentenza non definitiva (da ultimo, in tal senso, Sez. 3 – , Ordinanza n. 16071 del 07/06/2023, Rv. 668117 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3556 del 10/02/2017, Rv. 642438 – 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2263 del 04/02/2016, Rv. 639118; Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015, Rv. 635628 – 01).

2.1. Nel caso di specie, Roma Capitale ha impugnato due sentenze d’appello definitive dei due giudizi dinanzi alla Corte d’Appello (che non si sa perché decisi senza previa riunione), le quali hanno esaurito i rispettivi giudizi dinanzi alla Corte d’Appello: non s’applica dunque in questo caso la regola che esclude la ricorribilità per cassazione delle sentenze “che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”.

3. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c., il ricorso n. 13582/20, col quale è impugnata la sentenza di rigetto dell’appello proposto contro la sentenza non definitiva di primo grado. Questo ricorso infatti concerne la questione dell’an debeatur, ed è quindi pregiudiziale rispetto all’altro, che concerne la questione della tardività dell’appello proposto avverso le statuizioni in tema di quantum debeatur.

Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

4. Il primo motivo di ricorso concerne la giurisdizione ed è già stato esaminato e rigettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11451/22, sopra ricordata.

5. Dei restanti motivi è superfluo dar conto, in quanto questa Corte rileva ex officio che la causa per come prospettata dalla società attrice, e per come qualificata dalla Corte d’Appello, non poteva essere proposta.

5.1. La società attrice nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, premesso che i lavori di costruzione della metropolitana erano stati avviati da Roma Capitale “sulla scorta dell’adozione di un atto (amministrativo) legittimo”, proseguì dichiarando che “il ristoro per il pregiudizio subito dalla Ditta Coffee Break oggetto di petenza pecuniaria nel presente atto, trova pacifico inquadramento nonché evidente giustificazione causidica (sic) nell’ambito dell’istituto dell’indennizzo, non trovando scaturigine strictu senso (rectius, stricto sensu, n.d.e.) in un atto illecito né tantomeno in un inadempimento contrattuale” (p. 9).

Premesso ciò, fece seguire una lunga illustrazione teorica dei fondamenti dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (atto di citazione, pp. 9-13).

5.2. Il Tribunale, nondimeno, sia nella sentenza non definitiva (Trib. Roma 3.3.2014 n. 4770), sia nella sentenza definitiva (Trib. Roma 19.1.2017 n. 894), ritenne di qualificare la domanda attorea non come domanda di indennizzo da ingiustificato arricchimento, ma come domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza d’una condotta non colposa.

Depongono in tal senso i seguenti rilievi:

-) nello svolgimento del processo, il Tribunale riferì che la società attrice chiese dichiararsi “il Comune di Roma responsabile in merito ai danni per cui è causa”, e condannarsi l’amministrazione “al risarcimento di tutti i danni” (ff. 3 della sentenza non definitiva, le cui pagine non sono numerate; p. 3 della sentenza definitiva);

-) nella motivazione della sentenza non definitiva, qualificò la domanda attorea come “risarcitola”, da “ascrivere a responsabilità da atto lecito” (ff. 4);

-) nella motivazione della sentenza non definitiva, il Tribunale discorre di “danno” arrecato da Roma Capitale alla CB. (p. 4, ultimo capoverso); e dichiara di voler condannare l’amministrazione “al risarcimento dei danni” (p. 5, secondo capoverso, primo rigo):

-) manca, nelle due sentenze di primo grado, di qualsiasi riferimento all’art. 2041 c.c., così come di-qualsiasi inequivoco riferimento ai presupposti ed alla funzione dell’istituto dell’ingiustificato arricchimento, ed in particolare al fondamentale requisito della residualità;

-) la condanna pronunciata a carico di Roma Capitale fu quantificata in misura esattamente corrispondente alla perdita per come ipotizzata dal consulente tecnico d’ufficio: tecnica incompatibile con la liquidazione di un indennizzo, il quale per definizione non si correla in misura esatta alla perdita;

-) l’impiego di espressioni inequivoche come “responsabilità”; “risarcimento”; “danno”.

Se davvero il linguaggio è la casa dell’essere, a fortiori il rigore lessicale si impone nel mondo del diritto, che di null’altro consta se non di parole. Questa Corte deve dunque ritenere che il giudicante di primo grado sia stato consapevole di quanto veniva statuendo, allorché impiegò i lemmi di cui sopra. Se il Tribunale avesse inteso qualificare la pretesa attorea come domanda ex art. 2041 c.c., avrebbe invece dovuto parlare di “obbligazione” in luogo di “responsabilità”; di “indennizzo” in luogo di “risarcimento”; di “impoverimento” in luogo di “danno”.

Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

Soprattutto, se avesse inteso qualificare la domanda attorea come richiesta di indennizzo da ingiustificato arricchimento, il giudice di merito si sarebbe verosimilmente occupato del requisito della residualità.

Ovviamente irrilevante in senso contrario è l’ermetico passaggio della sentenza definitiva in cui il Tribunale, dopo avere definito “chiaro il danno” patito dalla CB., aggiunge che esso fu causato da Roma Capitale “in esecuzione di un atto amministrativo del tutto legittimo, dall’esecuzione del quale, tuttavia, la stessa ha indubbiamente ricevuto un arricchimento”. Una affermazione di questo tipo, infatti, non consente di congetturare che il Tribunale abbia inteso formulare un giudizio sottinteso, allorché nel motivare sull’esistenza di un quid qualificato come “danno” impiegò il lemma “arricchimento”.

5.3. In definitiva, il Tribunale ha ritenuto di qualificare la domanda attorea come “risarcimento del danno”; questa qualificazione non è stata censurata dalla CB. in appello; non è stata riformata dalla Corte d’Appello; è stata infine confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Queste, infatti, nel provvedere sul primo motivo di ricorso (col quale era prospettata una questione di giurisdizione), con la sentenza 11451/22:

-) hanno riassunto la domanda dichiarando che questa aveva ad oggetto “il risarcimento del danno subito dalla CB. a causa dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della metropolitana” (p. 2);

-) hanno qualificato la fattispecie oggetto del contendere come “fatto dannoso” (p. 4);

-) hanno dato atto che la sentenza d’appello ha ritenuto che il contenzioso aveva ad oggetto la contestazione della “liceità della condotta dell’ente pubblico” (ibidem);

-) infine, quel che più rileva, hanno motivato la propria decisione richiamando quatto precedenti aventi ad oggetto altrettante ipotesi di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.

Ebbene, quando la decisione sulla giurisdizione pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte sia fondata su una certa qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il giudicato sulla giurisdizione si estende anche a tale qualificazione e diventa vincolante nelle successive fasi del giudizio (ex multis, Sez. 1 – , Ordinanza n. 10412 del 20/04/2021, Rv. 661179 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6850 del 22/03/2010, Rv. 612114 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15721 del 27/07/2005, Rv. 583079 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11839 del 05/08/2003, Rv. 565679 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4341 del 19/04/1995, Rv. 491855 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1068 del 23/02/1981, Rv. 411613 – 01).

5.4. Conclusivamente, nel presente giudizio nessuno dei tre giudici che se ne sono occupati (Tribunale, Corte d’Appello, Sezioni Unite della Corte di cassazione) ha ritenuto di dover qualificare la domanda attorea come domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Tutti, al contrario, hanno impiegato espressioni inequivoche nel qualificare la domanda attorea come domanda di “risarcimento del danno da atto lecito”.

Sull’essere stato incardinato il giudizio con tale qualificazione e comunque sull’essere stato deciso sulla base di essa si è formato il giudicato interno per effetto della decisione del giudice di appello senza che quella qualificazione fosse stata posta in discussione da alcuna delle parti con le difese svolte in appello e comunque senza che su di essa il giudice di appello sia intervenuto, e considerato, naturalmente, che nemmeno in questa sede alcuna delle parti l’ha posta in discussione con un mezzo di impugnazione.

6. Così rimasta qualificata dunque la domanda attorea, ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, per avere accolto una pretesa giuridicamente impossibile.

Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

6.1. Come noto, l’art. 382, comma terzo, c.p.c., stabilisce che la Corte deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata quando “la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito”.

La seconda ipotesi sussiste quando si verifica un vizio processuale insanabile che rende il processo insanabilmente nullo; la prima ipotesi si verifica quando manchi una condizione dell’azione.

Le condizioni dell’azione – secondo un insegnamento dottrinario tradizionale e condiviso – sono tre: possibilità giuridica della domanda; legitimatio ad causam attiva e passiva; interesse ad agire.

La “possibilità giuridica” della domanda consiste nell’esistenza d’una norma che ne costituisca in astratto il presupposto, a prescindere dalla verità o meno dei fatti posti dall’attore a fondamento della sua pretesa.

Sono state da questa Corte cassate senza rinvio, in applicazione dei suddetti principi:

-) la sentenza che aveva deciso su una domanda di arretramento d’una costruzione eretta a distanza dal confine inferiore a quella legale, proposta nei confronti di persona diversa dal proprietario della costruzione da arretrare (Sez. 2, Sentenza n. 2219 del 09/07/1971, Rv. 353016 – 01);

-) la sentenza che aveva deciso su una domanda di inibitoria dell’escussione d’una fideiussione, proposta non dal debitore principale (una società), ma dalla holding che ne deteneva l’intero pacchetto azionario (Sez. 3 – , Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 – 01);

-) la sentenza che aveva deciso su una domanda di tutela di un diritto esclusivo di pesca ormai espressamente abrogato (Sez. 1, Sentenza n. 17583 del 31/08/2005, Rv. 582828 – 01);

-) la pronuncia con cui il giudice della cognizione, sostituendosi ed anticipandosi quello dell’esecuzione, aveva autorizzato il creditore di una obbligazione di fare a provveder egli stesso all’esecuzione di tale obbligo a spese della controparte, in difetto di spontaneo adempimento (Sez. 2, Sentenza n. 576 del 18/01/1992, Rv. 475364 – 01).

6.2. Non dissimile è il caso oggi in esame, nel quale sia il primo che il secondo giudice di merito, dopo avere qualificato la domanda attorea come intesa ad ottenere il “risarcimento del danno” (qualificazione sulla quale, come già detto, si è formato il giudicato), hanno postulato che possa affermarsi una “responsabilità”, e il conseguente obbligo di risarcimento del “danno”, a carico di chi abbia tenuto una condotta che il danneggiato stesso assume essere stata non illecita e non colposa.

I giudici di primo e di secondo grado hanno in tal modo deciso su una domanda giuridicamente impossibile, in quanto l’illiceità della condotta, la sua natura colposa (che si tratti di colpa concreta o presunta) o, in alternativa, la ricorrenza d’una fattispecie di responsabilità oggettiva, sono gli elementi costitutivi indefettibili tanto della responsabilità, quanto del risarcimento del danno.

Se manca l’illiceità manca la responsabilità aquiliana, e lo stesso dicasi della colpa.

La pretesa di chi dicesse ‘Tizio ha tenuto una condotta lecita, ma mi ha causato un danno risarcibile” non suonerebbe diversa da quella di chi sostenesse: “Tizio non mi ha fatto nulla, quindi mi deve risarcire”.

6.3. La società controricorrente si è a lungo soffermata nel sostenere l’esistenza nel nostro ordinamento d’una “responsabilità da atto lecito”, che costituirebbe il fondamento giuridico della sua pretesa. Opinione condivisa, pur con opportune precisazioni, anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte.

La poco perspicua esposizione delle difese della CB., mutuate in larga parte dall’atto introduttivo del giudizio, non consente in realtà di stabilire se essa abbia inteso utilizzare l’espressione “responsabilità da atto lecito” come sinonimo di “ingiustificato arricchimento”, oppure se abbia voluto sostenere l’esistenza del nostro ordinamento d’un istituto generale designabile con quella espressione.

Tuttavia, se fosse esatta la prima interpretazione, si è già detto come né il giudice di primo grado, né quello d’appello, hanno ritenuto di qualificare (e di giudicare) la domanda attorea come richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c., senza che vi sia stata impugnazione (anche solo condizionata) su questo punto.

Se invece fosse esatta la seconda interpretazione, la tesi attorea sarebbe priva di giuridico fondamento.

È ben vero che una remota dottrina (risalente a più di mezzo secolo fa, seguita da alcuni più recenti epigoni) ha teorizzato la predicabilità d’una figura generale, astratta ed atipica di “responsabilità da atto lecito”, pretendendo di dimostrarne l’esistenza accomunando le più diverse fattispecie: revoca della promessa di matrimonio (art. 81 c.c.) o della proposta contrattuale (art. 1328 c.c.); varie previsioni in tema di proprietà (artt. 843, 924, 925 c.c.) e servitù coattive (artt. 1032, 1038, 1040 c.c.); varie previsioni in tema di recesso da contratti intuitu personae (artt. 1671, 1727, 2227 c.c.).

Tale opinione tuttavia non può essere condivisa.

6.4. In primo luogo non può essere condivisa per il metodo che la sottende: la scienza del diritto, intesa ad una visione logica e coerente dell’ordinamento, non può infatti appagarsi di assonanze e similitudini apparenti. Non è quindi metodo dogmaticamente corretto affastellare previsioni che hanno fondamento e funzioni diverse (la conservazione dell’equilibrio contrattuale, la tutela della proprietà), e che comunque tutte si fondano sul principio di equità, e non su quello di responsabilità.

6.5. In secondo luogo la suddetta opinione non può essere condivisa perché intimamente contraddittoria, come correttamente rilevato da condivisibile dottrina.

Il diritto sostanziale si compone di fattispecie astratte; le fattispecie astratte hanno ciascuna i loro elementi costitutivi; l’elemento costitutivo della responsabilità civile è l’illiceità della condotta.

Tra liceità della condotta e responsabilità civile vi è lo stesso rapporto tra l’uomo e la morte, di cui scrisse Epicuro nella lettera a Meneceo: se c’è l’uno, non può esservi l’altra, e viceversa. Dunque la stessa espressione “responsabilità da atto lecito”, coniata dalla dottrina, è di per sé un ossimoro.

A questo principio può derogare il legislatore, non l’interprete: ma se la legge preveda ipotesi in cui una condotta giuridicamente lecita, fonte di pregiudizio per i terzi, obblighi colui che l’abbia tenuta a versare una compensazione in denaro, non si dirà che quella è una “responsabilità” da atto lecito; si dirà più correttamente che è una obbligazione ex lege ex art. 1173 c.c.

Comunque, se anche non si volesse accedere a tale conclusione per così dire classificatoria, e si volesse parlare di responsabilità da atto lecito (il che, in ogni caso, non significherebbe nella sostanza che ravvisare un’obbligazione prevista dalla legge), non apparirebbe in alcun modo corretto l’inferire dalle ipotesi specifiche previste dalla legge ed evocate dalla dottrina in commento l’esistenza nell’Ordinamento di una fattispecie generale di responsabilità da atto lecito cui ricondurre fattispecie concrete e ciò proprio perché l’avere il legislatore dettato previsioni specifiche sottende manifestamente l’esclusione della sussistenza della detta fattispecie.

6.6. In terzo luogo, la suddetta opinione non può essere condivisa per gli esiti paradossali ed aberranti cui condurrebbe. Sarebbe infatti impedita e frustrata ogni iniziativa economica ed ogni attività pubblica o privata, se per chi la compie non fosse possibile stabilire preventivamente con ragionevole certezza il confine tra lecito ed illecito. Diritti ed obblighi debbono poter essere noti alle parti prima che compiano le proprie scelte, né è pensabile che gli atti o fatti idonei a generare una obbligazione di fonte legale, ex art. 1173 c.c., non debbano essere tassativamente previsti ex ante, ma debbano scrutinarsi “a cose fatte”, in base alle circostanze del caso concreto. Ne resterebbe infatti svisata in tal caso la certezza del diritto e l’ordinato vivere civile.

6.7. Da ultimo, non sarà superfluo ricordare che la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha qualificato come “principio comune agli Stati membri” l’affermazione della responsabilità delle pubbliche autorità solo per fatti illeciti, negando l’esistenza d’un principio generale a livello comunitario che imponga agli Stati membri di prevedere una “responsabilità da atto lecito” della P.A. (CGUE, 9 settembre 2008, FIAMM Spa ed altri c. Commissione, in cause riunite C-120/06 e C-121/06, par. 175), ed aggiungendo che “un operatore economico non può rivendicare (nei confronti della P.A.) un diritto di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un determinato momento, dato che tale quota di mercato costituisce soltanto una posizione economica temporanea, esposta all’alea di un mutamento di circostanze”.

Nessun risarcimento per atto lecito senza colpa.

7. Restano da aggiungere due considerazioni.

7.1. La prima è che non viene in rilievo nel presente giudizio, né contrasta con quanto esposto sin qui, il precedente di questa Corte invocato dalla società controricorrente (Sez. 2, Sentenza n. 25292 del 16/12/2015, avente ad oggetto una domanda di indennizzo formulata da un condomino nei confronti del condominio, a fronte del pregiudizio patito alla propria proprietà privata in conseguenza di lavori di consolidamento del fabbricato condominiale che il condominio dovette necessariamente eseguire, in esecuzione di un provvedimento della pubblica autorità).

Con la suddetta decisione questa Corte non ha affatto affermato quel che la controricorrente – e parte dei commentatori – hanno preteso di farle dire, ovvero che qualunque fatto non illecito e non colposo, pregiudizievole per i terzi, può astrattamente giustificare una domanda di “risarcimento”.

Ha affermato un principio ben diverso e limitato alla materia dei diritti reali ed al suo interno ad un ambito specifico: e cioè che “l’onere necessario alla produzione di una utilità collettiva nell’interesse di tutti i condomini deve essere proporzionalmente distribuito tra tutti i comunisti e non deve finire per gravare esclusivamente sul singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia risultata menomata a seguito e per effetto della realizzazione delle opere dirette a consolidare l’edificio condominiale pericolante”: principio che costituisce null’altro che un’applicazione della regola generale di cui all’art. 1110 c.c.

7.2. La seconda e finale considerazione è che il rilievo officioso della improponibilità della originaria domanda attorea per come qualificata già dal primo giudice è consentito nella presente sede dall’inesistenza d’un giudicato interno sulla questione della esistenza nel nostro ordinamento d’un “diritto ad essere risarciti in conseguenza d’un atto lecito”.

In primo grado, infatti, Roma Capitale contestò l’esistenza della propria responsabilità, dedusse di non aver tenuto nessuna condotta illecita che le fosse addebitabile a titolo di colpa e definì questa eccezione “difetto di legittimazione” (pp. 5-6 della comparsa di costituzione in primo grado; pp. 910 dell’atto d’appello).

Sia il Tribunale nella sentenza non definitiva (Trib. Roma 3.3.2014 n. 4770), sia la Corte d’Appello, hanno esaminato e rigettato questa eccezione qualificandola anch’essi come “eccezione di difetto di legittimazione”, ma spiegando che la legittimazione si determina in base alla domanda, sicché avendo la CB. chiesto la condanna di Roma Capitale, tanto bastava a radicare la legitimatio ad causam di quest’ultima.

È dunque evidente che l’amministrazione convenuta e i due giudici di merito hanno usato l’espressione “difetto di legittimazione” in modo non omogeneo. La prima l’ha usata come sinonimo di “assenza di responsabilità” per avere tenuto una condotta lecita, e dunque come eccezione sostanziale; i secondi – correttamente – come sinonimo di assenza della legitimatio ad causam, e quindi come eccezione processuale.

Ovviamente non mette conto in questa sede occuparsi dello iato tra chiesto e pronunciato, vizio non censurato dalla difesa dell’amministrazione capitolina. Quel che rileva è che l’impossibilità sostanziale di affermare la responsabilità d’un soggetto che non abbia commesso fatti illeciti fu questione ritualmente posta da Roma Capitale in primo grado, e ritualmente riproposta in grado di appello: il che impedì la formazione del giudicato interno circa la configurabilità nel nostro ordinamento d’un diritto ad essere risarciti del “danno” da atto lecito.

È poi appena il caso di rilevare che è tema rimasto estraneo al giudizio quello, ipoteticamente prospettabile, di un dover rispondere Roma Capitale, quale amministrazione deliberante l’esecuzione dell’opera, delle attività svolte dai soggetti che delle successive vicende si occuparono.

8. La cassazione senza rinvio della sentenza 5 marzo 2020 n. 1676 della Corte d’Appello di Roma ha per effetto, ex art. 336 c.p.c., la caducazione anche della sentenza 11 febbraio 2020 n. 1025, donde l’assorbimento del ricorso iscritto al n.r.g. 13581-2020, posto che se ne deve ritenere venuto meno l’oggetto, cioè il provvedimento impugnato.

9. La oggettiva scarsa perspicuità delle sentenze di primo e di secondo grado, per avere affrontato e risolto una delicata e complessa questione in poche e non chiare battute; l’oggettiva novità della questione; la circostanza che la difesa di Roma Capitale abbia completamente trascurato di individuare il nocciolo del presente giudizio per come evolutosi in forza dell’attività qualificatoria della domanda operata dal primo giudice, per quanto rilevabile ex officio, costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità (ivi compresa la fase svoltasi dinanzi alle Sezioni Unite), del primo grado e dei due giudizi di appello.

P.Q.M.

(-) decidendo sui ricorsi riuniti, provvedendo sul ricorso iscritto al n.r.g. 13582-2020, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. e dichiara assorbito il ricorso iscritto al n.r.g. 135812020;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di tutti i gradi di merito;

(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2024.

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