Nell’ipotesi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l’appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall’art. 1176 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23174.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l’appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall’art. 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell’arte, l’idoneità delle anzidette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l’inidoneità di tali strutture, procede egualmente all’esecuzione dell’opera. Anche l’ipotesi della imprevedibilità di difficoltà di esecuzione dell’opera manifestatesi in corso d’opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall’art. 1664, 2° co., c.c. e legittimante se del caso il diritto ad un equo compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione, deve essere valutata sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attività esercitata. E laddove l’appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l’obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23174

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9380-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e quale conduttrice dell’azienda agricola (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 449/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 449/2015, respingendo i proposti appelli (principale ed incidentale), ha integralmente confermato la sentenza n. 3197/2007 con la quale il Tribunale di Firenze:
a) aveva affermato la responsabilita’ solidale di (OMISSIS) (geologo), (OMISSIS) (architetto incaricato della progettazione architettonica), (OMISSIS) (architetto incaricato del progetto particolareggiato nonche’ della Decreto Legge e del collaudo), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali Decreto Legge dei lavori strutturali), nell’evento franoso verificatosi il (OMISSIS) nell’area di scavo relativa ai lavori di realizzazione della nuova cantina di imbottigliamento (lavori che erano stati commessi da (OMISSIS), quale titolare della (OMISSIS), ai suddetti professionisti);
b) aveva invece escluso ogni responsabilita’ della ditta appaltatrice dei lavori (ditta (OMISSIS)) e della subappaltatrice dei medesimi (societa’ (OMISSIS) s.n.c.);
c) aveva quantificato il danno subito dalla (OMISSIS), nella suddetta qualita’, nell’importo di complessivi Euro.303.075,51 (escluso il danno per la dedotta impossibilita’ di realizzare il progetto originario con il connesso introito economico; ed escluso il danno all’immagine);
d) aveva accolto la domanda di rilevazione proposta dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. (compagnia assicuratrice per la responsabilita’ professionale del (OMISSIS)) con condanna di quest’ultima a tenere indenne il (OMISSIS) fino alla concorrenza della somma di Euro.300.493,23 (applicata la franchigia di Euro.2.582,28) oltre le spese legali di parte attrice;
e) aveva accolta la medesima domanda di rilevazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della loro compagnia assicuratrice, Aurora Assicurazioni spa, per il medesimo importo;
f) aveva dichiarato interamente compensate le spese tra l’attrice e le appaltatrici; mentre aveva condannato i professionisti, ritenuti responsabili, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla (OMISSIS) ed aveva condannato le compagnie assicuratrici assicuratrici al pagamento delle spese processuali sostenute dai relativi assicurati.
Era accaduto che l’ing. (OMISSIS) ed il geom. (OMISSIS) avevano ricevuto l’incarico della direzione dei lavori strutturali per la realizzazione di un fabbricato destinato a cantina di imbottigliamento, ubicato nel comune (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS), titolare della (OMISSIS).
Il 13 ottobre 2002, a lavori gia’ iniziati e a cantiere chiuso (essendo domenica), si era verificata una frana, che aveva interessato un’area molto piu’ vasta del fonte di scavo e che aveva ricompreso gran parte della pendice della collina. Ed il progetto della nuova cantina era rimasto irrealizzato.
La (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio l’ing. (OMISSIS) e il geom. (OMISSIS) (oltre agli altri professionisti intervenuti nella vicenda, ad eccezione del precedente direttore dei lavori), chiedendo la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli importi gia’ percepiti.
Il Tribunale, espletata l’istruttoria, per quanto qui di residuo interesse, aveva condannato l’ing. (OMISSIS) e il geom. (OMISSIS), in solido con il geologo e gli architetti, a risarcire la somma di Euro 303.075,51, ritenendoli corresponsabili dell’evento dannoso in conseguenza dell’inadempimento dell’incarico loro affidato. Il giudice di primo grado aveva motivato la decisione sulla base della CTU svolta, che aveva rilevato la negligenza dei professionisti “nella mancata considerazione in fase progettuale degli aspetti inerenti la stabilita’ del pendio sul quale si andava ad intervenire” e nel mancato rilievo di tale inadeguatezza da parte dei professionisti incaricati, neppure in corso d’opera a seguito dell’emergere dei pericoli di smottamento del pendio.
La sentenza del giudice di primo grado era stata appellata esclusivamente dall’ing. (OMISSIS) e dal geom. (OMISSIS), che avevano articolato sei motivi di impugnazione; mentre era passata in giudicato nei confronti degli altri soggetti interessati (per cui nel 2008 le rispettive compagnie assicurative avevano effettuato il pagamento di quanto stabilito in sentenza).
L’appello e’ stato per l’appunto respinto dalla Corte di appello di Firenze con la menzionata sentenza n. 449/2015, che ha posto a carico dell’ing. (OMISSIS) e del geom. (OMISSIS) la meta’ delle spese processuali del grado di appello.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso l’ing. (OMISSIS) e il geom. (OMISSIS), che articolano sei motivi di ricorso.
Resiste con controricorso la (OMISSIS), in proprio e quale conduttrice dell’azienda agricola (OMISSIS), la quale, nel controdedurre, sottolinea in particolare (p. 15) che l’ing. (OMISSIS) e il geom. (OMISSIS), dopo la sospensione dei lavori (che era stata disposta il 6/6/2002), erano stati incaricati anche della redazione di un nuovo progetto di consolidamento del terreno (compreso, eventualmente, l’adeguamento della parte strutturale).
In vista dell’odierna adunanza depositano memoria sia i ricorrenti, ing. (OMISSIS) e geom. (OMISSIS), che la contro ricorrente (OMISSIS).
RITENUTO CHE
1. Il ricorso, presentato nell’interesse dell’ing. (OMISSIS) e del geom. (OMISSIS), e’ affidato a 6 motivi.
1.1.Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e del procedimento, nonche’ violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione del concorso colposo del danneggiato nella causazione dell’evento.
Si lamentano che la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile la questione del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell’evento franoso perche’ sollevata nella comparsa conclusionale. Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, detta questione rappresenta una mera difesa, che il giudice ha il potere e il dovere di accertare d’ufficio. Pertanto, secondo i ricorrenti, erroneamente la Corte d’Appello non esaminato e verificato il concorso di colpa del danneggiato (in particolare sotto il profilo della autorizzazione consapevole ed informata alla realizzazione del progetto ed alla prosecuzione dell’opera di scavo, nonostante la perfetta conoscenza e consapevolezza delle condizioni di insicurezza ed instabilita’ in cui si trovava il pendio che poi era franato).
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p. in relazione agli articoli 2043 e 2697 c.c.
Si dolgono che la Corte d’appello non ha eseguito il c.d. giudizio controfattuale, cioe’ non ha accertato che l’evento dannoso non si sarebbe verificato ove loro avessero posto in essere il comportamento ritenuto doveroso (e cioe’ avessero rilevato e denunciato che il progetto era carente in termini di indagini geologiche e geotecniche; avessero controllato la sicurezza e la stabilita’ del pendio; avessero richiesto e fatto eseguire nuove indagini geologiche); e si dolgono del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che loro avevano assunto l’incarico dopo le dimissioni della precedente direzioni lavori, e, quindi, in un momento in cui l’opera di sbancamento era gia’ stata effettuata.
1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p. in relazione agli articoli 2043 e 1218 c.c., dell’articolo 1 disp. gen., del Decreto Ministeriale lavori pubblici 11 marzo 1988, della L. 2 marzo 1949, n. 143, degli articoli 1362-1371 c.c., in relazione all’articolo 1324 c.c..
Si lamentano che la Corte d’appello ha erroneamente ravvisato la sussistenza di un loro obbligo di impedire l’evento e di tenere la condotta omessa sulla base della normativa denunciata. Rilevano che le norme del Decreto Ministeriale hanno come destinatari soltanto il geologo e l’ingegnere progettista (non anche il direttore dei lavori); e, d’altra parte, la previsione contenuta nel denunciato articolo 19 ha si’ come destinatario il direttore dei lavori ma non prevede che rientri nella relativa attivita’ la revisione critica del progetto e neppure quella di effettuare indagini geologiche/geotecniche. Deducono che in ogni caso la Corte ha omesso di considerare che: a) nella vicenda erano intervenuti, contrattualmente, piu’ professionisti, ciascuno in un determinato settore, con conseguente differenziazione dei ruoli svolti da ciascuno (progettista, geologo, direttore lavori, responsabile del cantiere); b) l’incarico della direzione lavori era stato circoscritto allo svolgimento di opere provvisionali finalizzate alla sicurezza temporanea del cantiere (e non al consolidamento dell’intero pendio della collina).
1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2967 c.c.
Si dolgono che la Corte ha erroneamente ritenuto infondato il gravame volto ad attribuire rilievo causale alla rottura della tubazione di adduzione dell’acqua, senza considerare che, essendo onere del danneggiato dare la prova della dinamica dell’evento, era onere del danneggiato provare se la rottura della tubazione era stata l’effetto conseguenza della frana (ovvero se, al contrario, la frana era stata l’effetto conseguenza della rottura della tubazione).
1.5. Con il quinto motivo il solo ricorrente geom. (OMISSIS) denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 5 in relazione agli articoli 1669 e 2946 c.c., e dell’articolo 24 Cost..
Si lamenta il geometra ricorrente che la Corte ha errato anche con riguardo alla decadenza dell’eccezione di prescrizione, che lui aveva dedotto e fatto valere non appena posto nelle condizioni di farlo, ossia nella prima difesa successiva alla specificazione della domanda, che era stata effettata dall’attore con memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5 depositata 1’8/4/2005. “Ritenere che il convenuto avrebbe dovuto eccepire la prescrizione all’atto della costituzione in giudizio – deduce il ricorrente – e’ un non senso, atteso che la prescrizione ordinaria era ancora in corso e l’interessato non aveva ne’ interesse ne’ titolo per eccepirla”, con conseguente prescrizione della domanda contro di lui proposta.
1.6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.
Osservano che e’ respinto non soltanto il loro appello, ma anche l’appello incidentale proposto dalla controparte. Rilevano che la domanda della controparte (che chiedeva oltre 407 mila Euro in aggiunta a quanto gia’ ottenuto in primo grado) era di valore ben maggiore rispetto alla loro domanda (avente ad oggetto la riforma della condanna in primo grado al pagamento di poco piu’ di 305 mila Euro). Si lamentano che la Corte ha violato il principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c. nel porre a loro carico le spese processuali; cio’ in quanto la (OMISSIS), appellante incidentale, sarebbe risultata soccombente per un importo maggiore di 1/4 rispetto a quello proprio dell’appello incidentale.
2. Il ricorso va rigettato.
2.1. I primi 4 motivi sono inammissibili.
Inammissibile e’ il primo motivo. Invero, i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 112 c.p.c., ma dimenticano che la Corte d’Appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla questione del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell’evento franoso, ma, prendendo posizione, l’ha per l’appunto ritenuta tardiva, in quanto sollevata nella comparsa conclusionale. Inoltre, i ricorrenti non si confrontano con detta ratio decidendi e comunque non illustrano in che termini era stata dedotta davanti al giudice di merito la questione, oggetto del motivo ricorso, per cui, contrariamente a quanto era loro onere fare, non hanno posto questa Corte nelle condizioni di stabilire se la Corte territoriale ha errato nell’affermare essersi trattato di una eccezione in senso stretto (p. 5, sul 1, ultimo rigo).
Inammissibile e’ il secondo motivo, in quanto trattasi di censura nuova, mai sollevata nel corso del giudizio di merito e, dunque, inammissibile nella presente sede di legittimita’. Invero, da un lato, i ricorrenti non indicano in quale atto avrebbero eccepito nel giudizio di merito la presunta violazione degli articoli 40-41 c.p., e, dall’altro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e’ inammissibile il motivo di censura che non sia stato trattato in alcun modo nella sentenza impugnata e relativamente al quale non sia stato indicato in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta. A quanto precede si aggiunga la considerazione che l’accertamento del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso e’ esclusivo mancipio del giudice di merito.
Inammissibili sono anche il terzo ed il quarto motivo, che si trattano congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Invero, in via generale, come e’ noto, l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso puo’ discendere, oltre che da una norma di legge o da una disposizione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attivita’ a tutela di un diritto altrui; ed e’ indubbio che detto obbligo giuridico incombeva sugli odierni ricorrenti, che ricoprivano il ruolo di direzione lavori.
E la sentenza impugnata afferma che dalla disciplina in essa richiamata si ricava un obbligo generico (quali quelli di prendere formale visione del progetto della fondazione, di controllare la rispondenza dello stato effettivo dei luoghi a quello descritto in progetto, di far eseguire saggi nei terreni di fondazione per prendere esatta cognizione dei terreni medesimi), gravante non soltanto sul geologo e sul progettista ma anche sulla direzione lavori, applicabile anche ai rapporti di committenza privata.
Inoltre, e’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui “Trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l’appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell’arte, l’idoneita’ delle anzidette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l’inidoneita’ di tali strutture, procede egualmente all’esecuzione dell’opera. Anche l’ipotesi della imprevedibilita’ di difficolta’ di esecuzione dell’opera manifestatesi in corso d’opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall’articolo 1664 c.c., comma 2 e legittimante se del caso il diritto ad un equo compenso in ragione della maggiore onerosita’ della prestazione, deve essere valutata sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attivita’ esercitata. E laddove l’appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l’obbligo di diligenza e’ ancora piu’ rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi” (Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 31/05/2006, Rv. 591371 – 01).
Tale principio trova coerente applicazione nel caso di specie, nel quale dall’espletata ctu – le cui risultanze sono ripercorse in sentenza e costituiscono accertamento in fatto, insindacabile nella presente sede di legittimita’ – e’ emerso che:
– i tecnici incaricati dall’Ufficio avevano chiarito le carenze che affliggevano la relazione geologica del (OMISSIS), in quanto priva dei dati geotecnici necessari per la progettazione e priva della verifica di stabilita’ del pendio), come pure avevano chiarito l’improprio utilizzo di detta relazione (dapprima, come parere di fattibilita’ geologica a supporto del progetto architettonico e, poi, come relazione geotecnica a supporto del progetto strutturale);
– tale carenza progettuale non era stata rilevata dalla direzione lavori, nonostante la sua gravita’ e la portata dello sbancamento che sarebbe stato eseguito (ragion per cui entrambi i giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, hanno ritenuto che l’esecuzione dell’opera, sulla convinzione di effettuare un muro di sostegno a retta di una parete rocciosa, era stata espressione di grave negligenza, divenuta ancora maggiore a seguito della verifica di una situazione diversa della struttura del pendio);
– non soltanto non era emersa la prova del rilievo concausale della rottura della tubazione, ma anzi erano emersi numerosi concordanti indizi contrari (che la Corte specificatamente indica alle pp. 7-8 compiendo congrua valutazione di merito, non suscettibile di revisione in questa sede).
2.2. Infondati sono infine il quinto ed il sesto motivo.
E’ infondato il quinto motivo, in quanto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo, l’eccezione di prescrizione configura una eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte. E, nel caso di specie, tanto e’ avvenuto tardivamente in sede di memoria ex articolo 183 c.p.c.
E infondato e’ anche il sesto motivo, in quanto la Corte d’appello, dopo aver disposto che non vi era doglianza sulla regolamentazione delle spese relative al primo grado di giudizio, ha disposto la compensazione parziale (nella misura del 50%) delle spese relative al giudizio di appello, tenendo espressamente conto della “soccombenza reciproca” (e, quindi, del rigetto dell’appello incidentale tardivo, rapportato al rigetto dell’appello principale) e ritenendo prevalente – secondo una valutazione di merito, insindacabile nella presente sede – la soccombenza degli appellanti principali rispetto alla soccombenza dell’appellante incidentale.
3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido tra loro delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonche’ al pagamento, sempre in solido, dell’ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in favore della controparte, al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimita’, spese che liquida in Euro 10.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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