Il reato di devastazione (art. 419, c.p.)

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43264.

La massima estrapolata:

Il reato di devastazione (art. 419, c.p.), è configurabile quando l’atto posto in essere, consistente in un danneggiamento grave e diffuso, che colpisce la popolazione locale in modo indiscriminato, pone indubbiamente in concreto pericolo l’ordine pubblico, stante il fatto che lo stesso crea allarme diffuso e diffusa preoccupazione circa la sicurezza delle strade cittadine.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43264

Data udienza 23 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenic – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA;
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore:
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa di (OMISSIS), che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Salerno con la quale e’ stata rigettata l’istanza di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno il 12 gennaio 2018, per il reato di devastazione di cui all’articolo 419 codice penale, consumato nella notte del 11 ottobre 2017, per aver, in concorso con altri, mediante una pistola ad aria compressa danneggiato, rompendone il lunotto posteriore ed altri vetri, almeno 60 autovetture parcheggiate in sosta lungo via (OMISSIS), via (OMISSIS), via (OMISSIS), via (OMISSIS), via (OMISSIS), lungomare (OMISSIS), via (OMISSIS), Piazza (OMISSIS), via (OMISSIS), via (OMISSIS), nonche’ per aver frantumato il finestrino posteriore dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana targata (OMISSIS), cosi’ commettendo fatti di devastazione.
2. L’ordinanza impugnata evidenzia che, a seguito di numerose denunce di danneggiamento di auto parcheggiate lungo le strade principali di Salerno, i Carabinieri denunciavano, tra gli altri, (OMISSIS).
La visione delle telecamere di video sorveglianza delle strade permetteva, infatti, di individuare la Toyota Yaris, con una luce di posizione posteriore lato guida piu’ intenso di quello del lato opposto, a bordo della quale i giovani avevano esploso i colpi verso i vetri delle auto con la pistola ad aria compressa, nonche’ la lancia Y che, insieme alla Toyota, aveva percorso le medesime strade senza mai fermarsi. I carabinieri perquisivano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), sequestrandone i cellulari e rinvenendo nell’abitazione di (OMISSIS) due pistole ad aria compressa con relativo munizionamento compatibile con quello usato per produrre i danneggiamenti alle auto. Veniva altresi’ acquisita una dichiarazione di vendita del (OMISSIS) rilasciata a (OMISSIS) dall’armeria (OMISSIS).
Infine, dai cellulari acquisiti, venivano estrapolati messaggi “whats up” su un gruppo al quale era iscritto (OMISSIS), al quale veniva sequestrata l’arma usata per eseguire i danneggiamenti. Dalle comunicazioni tra (OMISSIS) e (OMISSIS) si evinceva la corresponsabilita’ nella vicenda di (OMISSIS), il quale veniva indicato anche nelle dichiarazioni di (OMISSIS) come partecipe all’azione delittuosa.
Il (OMISSIS), durante l’interrogatorio di garanzia in sede di esecuzione della misura della custodia cautelare dagli arresti domiciliari, confessava il fatto, dichiarando che tutti avevano sparato e che la pistola era intestata a lui, pur essendo detenuta da (OMISSIS), per evitare che la trovassero i propri genitori.
3. Denuncia il ricorrente l’erronea interpretazione dell’articolo 419 c.p., e il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di devastazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e). Secondo il ricorrente i giudici del riesame si sarebbero limitati ad argomentare sulla sussistenza di uno scio degli elementi costitutivi del reato, il danneggiamento, mentre in ordine alla idoneita’ ad offendere il bene giuridico dell’ordine pubblico i giudici popolari si sarebbero limitati a formulare delle ipotesi senza alcuna verifica sul piano delle risultanze processuali.
Mancherebbe cioe’ il turbamento alle condizioni stesse di sicurezza della vita associata indipendentemente dal danno alle persone o a gruppi di persone.
La motivazione del Tribunale si e’ esaurita nell’affermazione apodittica per la quale “le modalita’ con cui sono stati posti in essere i danneggiamenti hanno determinato sicuramente allarme sociale ed hanno destabilizzato la collettivita’ dei cittadini, perche’ molte persone offese, nel denunciare i danni patiti della propria auto, formalizzano il dato di aver notato danneggiate le auto vicine alla propria”; in particolare, il ricorrente evidenzia che le strade percorse dalle vetture degli imputati durante l’azione delittuosa erano deserte, prive di auto circolanti e da persone, e che il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l’ordine pubblico, pericolo che, per le modalita’ del fatto, deve essere concreto e non meramente ipotetico, quindi ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva.
L’offesa ed il pericolo concreto dell’ordine pubblico, in modo specifico, riguarda il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettivita’, l’opinione ed il senso della tranquillita’ e della sicurezza, mentre nel caso di specie i danneggiamenti posti in essere non avrebbero avuto ripercussioni sul sull’ordine pubblico, pur essendo astrattamente idonei a minacciare la vita collettiva, perche’ risultano posti in essere di notte, lungo strade deserte, quando non vi erano vetture circolanti o pedoni.
Non vi erano quindi le condizioni che potessero essere percepite dai proprietari delle autovetture danneggiate o da altri cittadini come incidenti sulla sicurezza della propria incolumita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimita’ ha stabilito un principio, che la Corte condivide, per il quale, ai fini della configurabilita’ del delitto di devastazione, trattandosi di reato contro l’ordine pubblico, e’ indifferente la gravita’ del danno in concreto prodotto, purche’ sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico (Sez. 1 n. 3759 del 07/11/2013 (dep. 2014) Chiacchieretta Rv. 258600).
L’elemento oggettivo del delitto di devastazione di cui all’articolo 419 c.p., consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsiasi modalita’, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento – comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo – di una notevole quantita’ di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o piu’ soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprieta’ privata, ma anche un’offesa e un pericolo concreto dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettivita’, l’opinione e il senso della tranquillita’ e della sicurezza. (Sez. 6, n. 37367, del 06/05/2014, Seppia, RV 261932; Sez. 1, n. 946, del 05/07/2011, Muro, Rv. 251665).
2. Nel caso di specie, il fatto che i plurimi danneggiamenti siano avvenuti in modo indiscriminato sulle autovetture parcheggiate in diverse strade del centro della Citta’, scorrendo per le stesse con piu’ persone munite di armi ad aria compressa e’ di per se’ elemento che – nella fase cautelare in esame – puo’ essere ineccepibilmente ritenuto idoneo a scuotere la pubblica tranquillita’, come ha giudicato il Tribunale, perche’ i possessori di autoveicoli parcheggiati per le strade del centro cittadino, avendo notato i danneggiamenti cosi’ diffusi, anche nei giorni seguenti al fatto, avvertono il rischio di subire danni, con la conseguenza che in un numero elevato di persone viene turbata la tranquillita’.
Nel reato di devastazione e saccheggio, il profilo del pericolo all’ordine pubblico va affrontato nell’ambito del problema di qualificazione giuridica e, quindi, dell’offesa all’interesse complessivamente tutelato. Cio’ non significa che il pericolo contro l’ordine pubblico possa essere meramente ipotetico, perche’ il fatto posto in essere deve consistere in un’effettiva minaccia per la vita collettiva (Sez. 1 n. 5166 del 05/03/1990 Chiti Rv. 183951), sicche’ il dolo e’ generico e consiste nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravita’ ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l’ordine pubblico (Sez. 1, n. 26830, del 08/03/2001, Mazzotta).
Nel caso di specie il Tribunale di Salerno ha evidenziato che si tratta di un danneggiamento grave, diffuso, che ha colpito la popolazione locale in modo indiscriminato, ponendo in concreto pericolo l’ordine pubblico, stante il fatto che e’ stato creato allarme diffuso e diffusa preoccupazione circa la sicurezza delle strade cittadine, tanto che, anche sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha rilevato che la condotta del ricorrente e’ stata diretta non solo a danneggiare, ma anche a produrre un effetto eclatante e destabilizzante, come e’ dimostrato dalla ricerca di articoli di giornale inerenti il gesto posto in essere, una ricerca tesa a verificare se il gesto avesse o meno provocato clamore mediatico e dai commenti esaltati all’interno del proprio gruppo di Whats App, unitamente ai correi, tanto da lamentarsi che il numero di auto danneggiate riferito dagli articoli di giornale era inferiore a quello reale, con l’impegno a perpetrare, in futuro, un’azione ancora piu’ eclatante.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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