Nell’imputazione per violenza sessuale (anche con circostanze aggravanti) il giudice di merito per affermare la responsabilità dell’imputato non può limitarsi a effettuare un copia e incolla della dichiarazione dei testimoni senza compiere alcuna valutazione di quelle dichiarazioni.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26250.

La massima estrapolata:

Nell’imputazione per violenza sessuale (anche con circostanze aggravanti) il giudice di merito per affermare la responsabilità dell’imputato non può limitarsi a effettuare un copia e incolla della dichiarazione dei testimoni senza compiere alcuna valutazione di quelle dichiarazioni.

Sentenza 8 giugno 2018, n. 26250

Data udienza 26 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2017 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CORBETTA Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione resa, all’esito del giudizio abbreviato, dal g.u.p. del Tribunale di Napoli, che, previa applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 89 e 62 bis c.p., e della riduzione per il rito, ritenuta la continuazione, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 56, 609 bis e 609 ter c.p., (capo A) e articolo 660 c.p., (capo B), fatti commessi fino al (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio motivazione in riferimento all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato. Afferma il ricorrente che la Corte territoriale, da un lato, non avrebbe operato alcun richiamo, nemmeno per relationem, alla sentenza impugnata, e, dall’altro, si sarebbe limitata a trascrivere le dichiarazioni dei testi, mediante una mera operazione di “copia e incolla”, senza compiere alcuna valutazione di quelle dichiarazioni.
2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea interpretazione della legge penale, in riferimento agli articoli 56 e 609 bis c.p., e relativo vizio motivazionale. Assume il ricorrente che la condotta descritta nell’imputazione non integrerebbe il tentativo di violenza sessuale, trattandosi di atti del tutto innocui, carenti del requisito della idoneita’ e della direzione non equivoca, e, pertanto, penalmente irrilevanti; sul punto, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine all’affermazione di penale responsabilita’ ed erronea applicazione degli articoli 609 bis e 609 undecies c.p.. Assume il ricorrente che la motivazione sarebbe contraddittoria, laddove ha affermato che l’imputato pose in essere “tentativi di adescare minorenni, al fine di consumare con loro rapporti sessuali”, cio’ che, al piu’, potrebbe integrare il tentativo dell’ipotesi prevista dall’articolo 609 undecies c.p..
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce carenza di motivazione e erronea applicazione dell’articolo 609 quater c.p., comma 4. Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe omesso di rispondere relativamente al motivo d’appello incentrato sull’applicazione della circostanza attenuante in esame.
2.5. Con il quinto motivo di eccepisce mancanza e contraddittorieta’ della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbe motivato in ordine alla pena, inflitta in misura che si assume non essere prossima al minimo edittale, specie considerando che i fatti integrerebbero l’ipotesi di tentativo di adescamento.
2.6. Con il sesto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, in relazione all’intervenuta prescrizione del reato di cui all’articolo 660 c.p.. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il relativo motivo di appello, dedotto in sede di discussione e, comunque, rilevabile d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato in relazione ai primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante l’omogeneita’ delle questioni dedotte, con conseguente assorbimento dei motivi ulteriori.
2. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), allorquando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisivita’ (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 22/01/2014, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009 – dep. 16/09/2009, Greco, Rv. 2447630). Si e’, pertanto, ritenuto che e’ affetta da nullita’ per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017 – dep. 18/12/2017, Floresta e altro, Rv. 271700).
3. Nel caso in esame, a fronte della puntuale e specifica contestazione dell’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato per il reato a lui ascritto, come ampiamente sviluppata nell’atto di appello, la Corte territoriale si e’ limitata ad affermare che “dalla denuncia sporta da (OMISSIS) – padre della persona offesa (OMISSIS) – e delle dichiarazioni rese dai minori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) chiaramente si evince che l’imputato abbia posto in essere i tentativi – non andati a compimento per l’intervento di uno dei genitori dei ragazzi – di adescare minorenni”, riproducendo poi, con la tecnica del “copia e incolla” – cosi’ come, peraltro, aveva gia’ fatto il primo giudice – i verbali di sommarie informazioni rese da costoro, senza ne’ compiere alcuna valutazione autonoma delle fonti dichiarative, in relazione alla loro attendibilita’, ne’ rispondere alle doglianze mosse con l’atto di appello, con cui si era vivacemente contestata la rilevanza penale delle condotte ascritte al (OMISSIS) (cfr. p. 7 dell’atto di appello) e, comunque, la qualificazione giuridica del fatto.
Deve, quindi, ritenersi apparente, ed e’ percio’ affetta da nullita’, la motivazione della sentenza della Corte d’appello, che si limiti a riprodurre integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni, senza compiere alcuna valutazione critica autonoma delle fonti dichiarative, e senza fornire alcuna risposta alle doglianze proposte con l’atto d’appello.
Parimenti, la mera indicazione delle fonti di prova non puo’ esaurire l’obbligo di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che, invece, e’ precipuo compito del giudice, specie nel caso in cui tale qualificazione sia oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
5. Per le indicate argomentazioni, si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza limitatamente al delitto di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvedera’ a colmare le denunciate lacune motivazionali. Quanto, invece, al reato contravvenzionale ex articolo 660 c.p., contestato al capo B), commesso fino al (OMISSIS), lo stesso risulta prescritto, essendo ampiamente decorso il relativo termine massimo, pari a complessivi cinque anni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto al reato sub B) perche’ estinto per prescrizione e, con riferimento al reato sub A), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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