Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 15 maggio 2019, n. 13025.

La massima estrapolata:

Nel rito cd. Fornero in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l’altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione.

Sentenza 15 maggio 2019, n. 13025

Data udienza 26 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4217-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente – principale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 400/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 193/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale dell’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Caltanissetta, nella fase di opposizione L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 51 e ss., confermo’ l’ordinanza che aveva dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimato dal (OMISSIS) a (OMISSIS) e, esclusa la tutela reintegratoria, aveva riconosciuto in favore del lavoratore un’indennita’ risarcitoria pari a 12 mensilita’; contestualmente ritenne il (OMISSIS) decaduto dalla possibilita’ di proporre opposizione incidentale avverso la statuizione di illegittimita’ del licenziamento, stante l’omessa impugnazione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale.
2. Con sentenza n. 400 del 3 dicembre 2015 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato tale decisione, dichiarando inammissibile il reclamo proposto in via principale dal (OMISSIS) (finalizzato ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ovvero una indennita’ risarcitoria nella misura di 24 mensilita’) e rigettando quello incidentale del (OMISSIS) (con cui si censurava la ritenuta decadenza dall’opposizione incidentale e si riproponevano le doglianze gia’ formulate con l’opposizione incidentale ritenuta inammissibile dal primo giudice).
La Corte territoriale, esaminando prioritariamente, per ordine logico, il reclamo incidentale del (OMISSIS), ha ritenuto che non potesse farsi applicazione, nell’ambito del giudizio di opposizione del c.d. rito Fornero, della disciplina dell’impugnazione tardiva di cui all’articolo 334 c.p.c. e che fosse dunque corretta la decisione del Tribunale di inammissibilita’ dell’opposizione incidentale (con conseguente incontrovertibilita’ della statuizione sulla illegittimita’ del licenziamento).
Quanto alla posizione del (OMISSIS) che invocava una maggiore tutela la Corte ha giudicato che il primo motivo di reclamo fosse inammissibile, per essersi il reclamante limitato a riportare i motivi fatti valere nella fase sommaria senza alcuna critica specifica alla decisione reclamata, e che, sotto diverso profilo, fossero inammissibili anche il terzo e quarto motivo, i quali, essendo relativi alla mancata reintegra ma vertendo intorno alla gravita’ del comportamento addebitato, erano inconferenti rispetto al decisum del Tribunale; ha infine ritenuto assorbito il quarto mezzo del reclamo principale concernente le spese di primo grado.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale (OMISSIS) con due motivi, illustrati da memoria.
Il (OMISSIS) Spa ha resistito con controricorso, articolando ricorso incidentale affidato a tre motivi.
3. Con ordinanza del 9 maggio 2018, il Collegio, “rilevato che la causa presenta una questione di particolare rilevanza ed importanza relativa all’ammissibilita’ o meno di una opposizione incidentale tardiva nel rito “Fornero””, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
4. In prossimita’ dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2019 la societa’ ha comunicato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso principale del (OMISSIS) possono essere come di seguito sintetizzati.
1.1. Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 58 degli articoli 414 e 434 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’impugnazione del (OMISSIS) non tenendo in considerazione che il c.d. rito Fornero e’ caratterizzato dalla liberta’ delle forme. Rileva che il reclamo, come articolato nella sua interezza, non fosse tale da impedire al giudice di appello di procedere agevolmente al controllo sia in fatto che in diritto della motivazione della sentenza reclamata.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 1, comma 40, come sostituito dallo L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, comma 1 e della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42 nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili anche il secondo e terzo motivo di reclamo ritenendo gli stessi non attinenti al contenuto della sentenza.
2. I motivi del ricorso incidentale della societa’ sono i seguenti.
2.1. Con il primo mezzo di gravame il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 51, nella parte in cui la Corte d’appello ha confermato la tardivita’, gia’ dichiarata in prime cure, della richiesta di riforma parziale dell’ordinanza L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 49, formulata dalla Banca in sede di costituzione nel giudizio radicato per effetto dell’impugnazione proposta dal (OMISSIS) ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 51.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della giusta causa licenziamento.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’articolo 116 c.p.c. censurando la sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di valutare le istanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio in funzione della verifica della sussistenza della giusta causa di licenziamento ex articolo 2119 c.c..
3. Per la sua natura pregiudiziale ed assorbente occorre scrutinare il primo motivo del ricorso incidentale della societa’, che investe la questione della legittimita’ o meno del licenziamento per giusta causa intimato il 20 febbraio 2013 a (OMISSIS).
Infatti questi propose opposizione all’ordinanza emessa L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 49, dal Tribunale che aveva ritenuto l’illegittimita’ di detto licenziamento ma che gli aveva riconosciuto una tutela esclusivamente indennitaria.
Instaurato il contraddittorio, il (OMISSIS) si costitui’ dieci giorni prima dell’udienza prefissata per il giudizio di opposizione, proponendo “opposizione incidentale” volta invece ad affermare la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilita’ di tale opposizione con statuizione preclusiva dell’indagine circa la legittimita’ del recesso confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, a fronte del reclamo della societa’.
Il primo motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS) che censura detta statuizione e’ fondato alla stregua del principio di diritto di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 30443 del 2018, cui si rinvia per ogni ulteriore argomentazione di supporto; conf. Cass. n. 5993 del 2019), che ha consolidato il precedente orientamento (v. Cass. n. 3836 del 2016 e Cass. n. 21156 del 2018), principio qui condiviso in base al quale:
“Nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l’altra parte puo’ riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessita’ di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell’articolo 418 c.p.c., atteso che l’opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l’oggetto dell’originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale”.
Pertanto il (OMISSIS), in seguito all’opposizione del (OMISSIS), ben poteva, tanto piu’ con una memoria di costituzione contenente una impugnazione incidentale, chiedere che venisse riesaminato l’oggetto dell’originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale, non essendo ipotizzabile la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre della ordinanza opposta, a prescindere dalla scadenza del termine previsto per presentare autonoma opposizione.
4. Conclusivamente il primo motivo del ricorso incidentale della societa’ deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello indicata in dispositivo, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’articolo 383 c.p.c., comma 3.
La Corte del rinvio si uniformera’ al principio di diritto innanzi richiamato, delibando quindi nel merito la questione della sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento secondo quanto devoluto e, all’esito, liquidando anche le spese; tanto assorbe sia gli altri motivi di ricorso incidentale, sia il ricorso principale del lavoratore, in quanto le statuizioni sulla tutela applicabile sono travolte dal fatto che la legittimita’ del licenziamento e’ ancora sub iudice.
Non sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale del (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese; dichiara assorbiti sia gli altri motivi del ricorso incidentale sia i motivi del ricorso principale del (OMISSIS).

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