In tema di requisiti della sentenza

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 10 maggio 2019, n. 20223.

La massima estrapolata:

In tema di requisiti della sentenza, nel caso di impedimento del presidente, il componente più anziano del collegio che sia anche estensore del provvedimento può limitarsi ad apporre un’unica sottoscrizione, analogamente all’ipotesi in cui il presidente del collegio sia al tempo stesso estensore.

Sentenza 10 maggio 2019, n. 20223

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21-06-2018 del Tribunale del Riesame di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 giugno 2018, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gela, applicava nei confronti di (OMISSIS) la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, in relazione ai capi 3, 5 e 6 dell’imputazione provvisoria, aventi ad oggetto i reati di cui all’articolo 110 c.p. e L. n. 110 del 1975, articolo 23, comma 3, (capo 3), articoli 110 e 648 c.p. (capo 5), e articolo 110 c.p. e L. n. 895 del 1967, articoli 2 e 7 (capo 6), per avere, in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), detenuto la pistola cal. 7,65 con matricola abrasa, ricevendo illecitamente l’arma in questione, e per aver posseduto inoltre una quantita’ imprecisata di armi, tra cui due fucili.
L’appello del Pubblico Ministero, in particolare, era riferito all’ordinanza del 10 maggio 2018, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, dopo che una precedente richiesta in tal senso era stata gia’ disattesa dal medesimo G.I.P. con ordinanza del 7 febbraio 2018 emessa a seguito di arresto in flagranza, decisione questa che era stata confermata dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta.
Con il richiamato provvedimento del 21 giugno 2018, il medesimo Tribunale ha ritenuto invece modificato il quadro indiziario inizialmente ritenuto insufficiente, a seguito dei sopravvenuti sviluppi investigativi indicati dal Pubblico Ministero.
2. Avverso la nuova ordinanza del Tribunale del Riesame nisseno, (OMISSIS), tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa eccepisce la violazione del cd. “giudicato cautelare” in relazione ai capi d’imputazione riguardanti la detenzione e la ricettazione della pistola cal. 7,65, osservando che, con l’ordinanza dell’8 marzo 2018, il Tribunale del Riesame aveva gia’ respinto l’appello del Pubblico Ministero avverso la decisione del G.I.P. presso il Tribunale di Gela, proprio nel presupposto della mancanza della gravita’ indiziaria rispetto alle fattispecie contestate; ne’, rispetto a tale preclusione endoprocessuale, potevano ritenersi sopravvenuti nuovi elementi significativi, essendo costituito l’unico dato probatorio formatosi successivamente alla precedente decisione del Tribunale dall’interrogatorio del 16 aprile 2018, con cui (OMISSIS) aveva confermato l’estraneita’ dei propri germani nella detenzione delle armi oggetto di imputazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 192 e 273 c.p.p. in ordine alla valutazione del materiale indiziario, evidenziandosi che, a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, il contenuto di dei dialoghi intercettati all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Gela tra i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) e la madre (OMISSIS) si prestava a diverse interpretazioni ed era dunque equivoco, potendo riferirsi, come gia’ rilevato dal G.I.P., non alle armi, ma alle sostanze stupefacenti.
Infine, con il terzo motivo, viene censurata la violazione dell’articolo 274 c.p.p. con riferimento al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevandosi che non poteva ritenersi sussistente nel caso di specie ne’ il pericolo di inquinamento probatorio, ne’ quello di reiterazione delle condotte criminose.
In relazione al primo aspetto, la difesa evidenzia che l’intero quadro probatorio risultava ormai cristallizzato, fermo restando che (OMISSIS), dal mese di febbraio a quello di luglio, periodo nel quale ha subito diverse perquisizioni tutte con esito negativo, avrebbe avuto tutto il tempo per disfarsi dell’arma.
Quanto al pericolo di reiterazione dei reati, la difesa lamenta la natura congetturale della valutazione compiuta dal Tribunale, che, lungi dal formulare considerazioni riferite al caso concreto, non avrebbe tenuto conto ne’ della condizione di incensurato di (OMISSIS), ne’ comunque della possibilita’ di soddisfare le esigenze cautelari con una misura cautelare diversa e meno afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, deve escludersi che nel caso di specie possa ritenersi configurabile l’eccepita violazione del cd. “giudicato cautelare.
Al riguardo occorre innanzitutto richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648), secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non puo’ essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli gia’ presi in esame.
Ragionando a contrario, il discorso ovviamente e’ diverso laddove siano dedotti elementi di novita’, perche’ in tal caso e’ consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della liberta’ personale gia’ sottoposto al vaglio del giudice del riesame o allo stesso mai devoluto, non producendosi dunque alcun “effetto stabilizzante”. Tale situazione e’ quella verificatasi nel caso di specie, posto che il quadro investigativo sottoposto all’attenzione del Tribunale del Riesame con l’atto di appello del Pubblico Ministero non era quello gia’ valutato con l’ordinanza dell’8 marzo 2018, ma si era arricchito di alcuni elementi sopravvenuti, costituiti da alcune conversazioni intercettate durante i colloqui in carcere tra (OMISSIS) e i suoi familiari, per cui il Tribunale e’ stato chiamato a confrontarsi con circostanze nuove e dunque non considerate in occasione della prima decisione.
Ne consegue che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, alcuna preclusione endoprocessuale deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie, essendosi fondata l’ordinanza impugnata sulla disamina di risultanze investigative non coincidenti con quelle gia’ valutate, in quanto, almeno in parte, dedotte successivamente.
2. Passando al secondo motivo di ricorso, relativo al giudizio sulla gravita’ indiziaria, deve ritenersi che anche sul punto l’ordinanza impugnata non presti il fianco a censure, avendo il Tribunale del Riesame richiamato appunto i colloqui in carcere tra il coindagato (OMISSIS), fratello del ricorrente, e i suoi familiari; in una di queste conversazioni, in particolare, parlando con l’altro fratello (OMISSIS), (OMISSIS), all’epoca detenuto, gli fornisce chiare direttive per l’occultamento delle armi, menzionando altresi’ l’area in cui era stata rinvenuta la pistola e la versione resa nell’immediatezza da (OMISSIS), che si era addebitato la colpa, suscitando percio’ le critiche dei fratelli, riferendosi inoltre il detenuto ai due fucili di cui si era sbarazzato il giorno dell’arresto.
In un secondo colloquio intercettato, (OMISSIS) chiedeva alla madre (OMISSIS) di dire al fratello (OMISSIS) di “controllare la barca” e la madre lo rassicurava dicendo che “non sarebbero venuti piu'”, mentre il figlio le palesava la necessita’ di approntare accorgimenti in vista di ulteriori controlli, cio’ a conferma del fatto che, in occasione della perquisizione della P.G. degli inizi di febbraio, non era stato rinvenuto tutto l’arsenale a disposizione dei (OMISSIS).
Per quanto concerne dunque la posizione di (OMISSIS), e’ stato evidenziato come lo stesso fosse destinatario delle direttive dal carcere, tramite sia la madre che il fratello (OMISSIS), mentre, in maniera non illogica, e’ stato ritenuto significativa anche la circostanza che (OMISSIS) si lamentasse del fatto che, il giorno prima dell’arresto, il fratello (OMISSIS) non aveva tolto tutte le armi come suggeritogli, cio’ a conferma della tesi di una gestione comune delle armi, di cui il ricorrente aveva piena consapevolezza, come peraltro da lui stesso riconosciuto con le dichiarazioni ammissive rese nell’immediatezza dell’arresto. Orbene, in quanto fondata su argomentazioni logiche e coerenti con le risultanze investigative sopravvenute, la valutazione della gravita’ indiziaria operata dal Tribunale resiste alle obiezioni difensive, che invero si concretizzano in una lettura alternativa delle intercettazioni telefoniche non consentita in questa sede, e cio’ a prescindere dai pur evidenti limiti di autosufficienza del ricorso sul punto. Ne’ il diverso apprezzamento tra G.I.P. e Tribunale del Riesame rispetto allo spessore indiziario dei dialoghi intercettati puo’ costituire per cio’ solo un indice rivelatore della dedotta incoerenza motivazionale del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale adeguatamente spiegato sia perche’ doveva ritenersi evidente il riferimento alle armi nelle conversazioni captate in carcere, sia perche’, di conseguenza, doveva ritenersi mutato il giudizio in ordine alla gravita’ indiziaria nei confronti del ricorrente, rispetto alla decisione assunta l’8 marzo 2018.
Del resto, deve ribadirsi che, come affermato piu’ volte da questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) il controllo di legittimita’, nel sindacato sulle misure cautelari personali, e’ circoscritto al solo esame dell’atto impugnato, al fine di verificare che lo stesso contenga, in positivo, l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, come appunto risulta avvenuto nel caso di specie, e, in negativo, non denoti la presenza di illogicita’ evidenti, aspetto che altresi’ deve essere escluso nella vicenda de qua, in quanto non desumibile dal testo dell’ordinanza impugnata.
3. Venendo infine al terzo motivo, deve parimenti rilevarsi che, anche rispetto al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, l’ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimita’ rilevabili in questa sede.
Ed invero, in maniera tutt’altro che irragionevole, il Tribunale ha desunto il pericolo di inquinamento probatorio dalla circostanza che l’indagato ha cercato di occultare parte dell’arsenale, concordando con i fratelli una versione dei fatti da riferire alla P.G. per evitare il suo coinvolgimento, sapendo che insieme al fratello (OMISSIS) avrebbe gestito le armi durante la detenzione del fratello (OMISSIS). Il concreto e attuale pericolo di condotte recidivanti e’ stato invece ritenuto sussistente in ragione della oggettiva gravita’ dei fatti, per come rivelata dalla pluralita’ delle armi in codentezione, delineandosi un livello di pericolosita’ che legittimamente e’ stato ritenuto contenibile solo con una misura custodiale, dovendosi rilevare che il minore protagonismo del ricorrente e la sua condizione di incensurato non sono stati ignorati dal Tribunale, che proprio in ragione di tali elementi ha optato per la misura degli arresti domiciliari (senza strumenti di controllo a distanza) in luogo di quella di massimo rigore richiesta dal P.M..
Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, che non si confronta adeguatamente con le pertinenti considerazioni dell’ordinanza impugnata.
4. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

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