Nel ricorso in appello contro una sentenza della Ctp, è irrilevante come siano enunciati i motivi di impugnazione del pronunciamento di primo grado

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21855.

La massima estrapolata:

Nel ricorso in appello contro una sentenza della Ctp, è irrilevante come siano enunciati i motivi di impugnazione del pronunciamento di primo grado, perché nel contenzioso tributario gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso.

Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21855

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A. M. – Presidente

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25374/2011 R.G. proposto da
(OMISSIS) s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Prof. (OMISSIS), dall’avv. (OMISSIS) e domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 110/19/10 depositata io 02/09/2010;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 7/6/2018 dal consigliere Dott. Roberto Succio;

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l’appello della societa’ contribuente avverso la sentenza della CTP per difetto di specificita’ dei motivi di gravame, confermando la legittimita’ dell’avviso di accertamento impugnato;
– avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazion ela contribuente affidato a unico motivo illustrato con memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
Considerato che:
– con il solo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il secondo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che i motivi di impugnazione difettassero di esplicita critica alla sentenza di primo grado e fossero quindi privi di specificita’;
il motivo e’ fondato; deve premettersi che sul punto questa Corte ha generalmente ritenuto (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017) che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, determinano l’inammissibilita’ del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benche’ formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificita’ dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
– comunque, nella fattispecie che ci occupa, dall’esame complessivo dell’atto di appello, trascritto in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, esso risulta evidentemente specifico, dal momento che (come richiesto anche da Cass. Sez. 5 Sentenza n. 4558 del 22/02/2017) le deduzioni dell’appellante sono in concreto svolte e articolare in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non puo’ disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo, e in ordine alle quali l’appellante ha diretto nel caso che ci occupa specifiche censure volte a contestare le conclusioni alle quali e’ addivenuto il primo giudice, e non mere generiche critiche;
– la sentenza della CTR ha pertanto fatto erronea applicazione delle disposizioni in esame, e dovra’ quindi esser cassata con rinvio al secondo giudice.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvedera’ anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimita’.

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