L’attività di amministratore di condominio, da un punto di vista contributivo e previdenziale, quando sia svolta in forma societaria, impone l’iscrizione alla gestione commercianti dell’amministratore e socio che la eserciti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21900.

La massima estrapolata:

L’attività di amministratore di condominio, da un punto di vista contributivo e previdenziale, quando sia svolta in forma societaria, impone l’iscrizione alla gestione commercianti dell’amministratore e socio che la eserciti.

Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21900

Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5029-2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 408/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/07/2012, R. G. N. 811/2009.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
la Corte d’appello di Venezia (sentenza del 16.8.2012) ha accolto le impugnazioni dell’Inps nelle cause riunite n. 811/09 e n. 568/11 avverso le sentenze n. 275/08 e n. 351/10 con le quali il Tribunale di Vicenza aveva accolto le opposizioni di (OMISSIS) alle cartelle esattoriali concernenti l’intimazione di pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti in relazione all’attivita’ di amministratore di condominio svolta dal medesimo in diversi periodi quale amministratore di societa’ in nome collettivo della quale era socio unitamente alla moglie;
posto che la Corte di merito ha accertato che il (OMISSIS) aveva svolto in forma imprenditoriale, attraverso la societa’ in nome collettivo di cui era amministratore e socio, l’attivita’ di amministrazione di condomini comportante l’iscrizione alla gestione commercianti, iscrizione, questa, non avvenuta, con conseguente fondatezza della relativa pretesa contributiva dell’Inps, per cui ha riformato le impugnate sentenze ed ha rigettato le opposizioni proposte dall’appellato;
atteso che per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS) con un solo articolato motivo, cui resiste l’Inps con controricorso;
Considerato che:
con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 202 e 203, nonche’ degli articoli 2697, 2729 e 2222 cod. civ., dolendosi dell’errata individuazione, da parte della Corte di merito, dei presupposti dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, assumendo che quella da lui svolta di amministratore di condomini non aveva natura commerciale, ma carattere professionale ed intellettuale, a prescindere dalla forma individuale o societaria del suo espletamento, e che, inoltre, la stessa Corte aveva male applicato ed interpretato i requisiti dell’abitualita’ e della prevalenza previsti dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203 citato ai fini dell’iscrizione di cui trattasi;
ritenuto che il motivo e’ infondato, dal momento che per quel che concerne la gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali e del terziario, la disciplina previgente e’ stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203 che cosi’ sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, articolo 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e’ richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di societa’ a responsabilita’ limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;
rilevato, quindi, che il presupposto imprescindibile e’ che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale. (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013);
atteso che, tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di merito ha adeguatamente analizzato i diversi elementi che l’hanno condotta al convincimento della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di cui alla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, vale a dire la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;
considerato, infatti, che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, sorretta da accertamenti di fatto ed esente da rilievi di legittimita’, ha ben evidenziato che l’attivita’ del (OMISSIS) non si era limitata allo svolgimento di opera professionale a carattere intellettuale, ma era stata svolta in forma imprenditoriale attraverso la societa’ collettiva di cui egli era amministratore e socio, come evidenziato dal dato che era la societa’ ad assumere gli incarichi relativi all’amministrazione di condomini e ad emettere le fatture riferite a tale attivita’, a nulla rilevando che la societa’ fosse di modeste dimensioni, in quanto composta dall’appellato e dalla moglie, e che non avesse dipendenti, in quanto tali circostanze non escludevano che l’attivita’ fosse stata espletata da quest’ultimo attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla societa’ commerciale; inoltre, l’appellato non era stato mai iscritto alla gestione separata, per cui non si poneva neppure la questione di una ipotetica doppia iscrizione e dagli accertamenti non contestati era emerso che l’attivita’ della societa’ era organizzata prevalentemente col lavoro proprio del (OMISSIS), il quale partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell’abitualita’ e della prevalenza, essendo, tra l’altro, pensionato e non svolgendo altre attivita’ soggette a diverse forme di contribuzione;
ritenuto, quindi, che il ricorso va rigettato e che le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente;
verificato che ricorrono, altresi’, i presupposti per la determinazione a carico del ricorrente, come da dispositivo, del contributo unificato di cui Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3700,00, di cui Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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