Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 3 aprile 2019, n. 14622.
La massima estrapolata:
Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen, è rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicchè esso costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest’ultima. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che, decidendo in assenza del difensore, aveva revocato il beneficio della detenzione domiciliare nei confronti del ricorrente, non tenendo conto del fatto che il difensore aveva fatto tempestivamente pervenire un certificato medico attestante l’impossibilità a partecipare all’udienza per “broncopolmonite acuta febbrile”).
Sentenza 3 aprile 2019, n. 14622
Data udienza 7 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. SANDRINI Enrico – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza emessa il 06/09/2018 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che era stato precedentemente concesso ad (OMISSIS) con provvedimento del 12/06/2018, su conforme proposta del Magistrato di sorveglianza di Roma, che l’aveva sospeso provvisoriamente.
Il provvedimento revocatorio veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma – previo respingimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del suo difensore, presentata per motivi di salute per l’udienza del 06/09/2018 – in conseguenza della gravita’ dei reati commessi dal detenuto in pendenza del beneficio penitenziario controverso, nell’arco temporale compreso tra il marzo e l’agosto del 2016, per effetto dei quali il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti l’istanza di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute, presentata dallo stesso difensore per l’udienza del 06/09/2018, giustificato dalla “broncopolmonite acuta febbrile” patita, per la quale veniva ritualmente depositata certificazione medica.
A sostegno di tali deduzioni, la difesa di (OMISSIS) richiamava la giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale, nel procedimento di sorveglianza, svolto con le forme dell’udienza camerale partecipata ex articolo 127 c.p.p., e’ rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato, laddove determinato da documentate ragioni di salute, che costituisce una causa di rinvio dell’udienza, che, se disattesa, da’ luogo alla sua nullita’ (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343).
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposta da (OMISSIS) e’ fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, all’udienza camerale svoltasi il 06/09/2018 davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, il difensore di fiducia del ricorrente, l’avv. (OMISSIS), presentava un’istanza di rinvio per legittimo impedimento, giustificata dalla “broncopolmonite acuta febbrile” che la affliggeva e attestata da certificazione medica ritualmente depositata.
In questa cornice, deve rilevarsi che la disciplina generale del procedimento camerale, applicabile a ogni udienza in camera di consiglio, e’ quella disciplinata dall’articolo 127 c.p.p., il cui comma 3, prevede: “Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonche’ i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato e’ detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo”. Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal comma 4, della stessa previsione, a tenore della quale: “L’udienza e’ rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice”.
Entrambe queste disposizioni, secondo quanto espressamente stabilito dallo stesso articolo 127 c.p.p., comma 5, sono previste a pena di nullita’.
Tali norme, per il loro tenore letterale, si presentano come speciali rispetto alla regola generale, tant’e’ vero che se il condannato o l’imputato non chiedono di essere sentiti, non introducendo nel procedimento di sorveglianza una condotta specifica – costituita dalla richiesta di essere sentiti dal tribunale di sorveglianza – il loro legittimo impedimento a comparire, dovuto a motivi di salute, non rileva ai fini della regolarita’ dell’udienza svolta con le forme dell’articolo 127 c.p.p..
Da tali considerazioni discende l’estensione al rappresentante del condannato o del detenuto delle garanzie processuali riconosciutegli dall’articolo 127 c.p.p., commi 3 e 4, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell’udienza laddove si trovi nelle condizioni di essere legittimamente impedito per motivi di salute; impedimento che, naturalmente, deve essere documentato e tempestivamente comunicato all’autorita’ giudiziaria davanti alla quale e’ in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza.
In questa direzione, si muove la giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla difesa del ricorrente, secondo cui: “Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell’articolo 127 c.p.p., e’ rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicche’ esso costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, da’ luogo a nullita’ di quest’ultima” (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343).
Per completezza d’indagine, occorre aggiungere che tali conclusioni non appaiono sconfessate dalla successiva pronuncia di questa Sezione, secondo cui: “Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell’eventuale rinvio dell’udienza camerale, non e’ rilevante l’impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificita’ del procedimento, che risiede nella necessita’ di assicurare celerita’ all’applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d’ufficio” (Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542).
Tale arresto giurisprudenziale, infatti, non costituisce un precedente in termini rispetto alla vicenda in esame, riguardando l’impedimento del difensore proposto nel procedimento camerale di sorveglianza per ragioni professionali, che inerisce a una tematica differente da quella oggetto di vaglio, afferente a un’ipotesi di legittimo impedimento per motivi di salute, in relazione alla quale non sussistono contrasti intrepretativi, dovendosi il Collegio limitare a ribadire l’approccio ermeneutico affermato da questa Sezione, sopra citato (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, cit.).
3. Alle considerazioni esposte nel paragrafo precedente deve aggiungersi che l’interpretazione dell’articolo 127 c.p.p., recepita da questo Collegio appare armonica rispetto al recente approdo ermeneutico delle Sezioni unite, che, pronunciandosi in tema di legittimo impedimento per ragioni di salute del difensore nel giudizio abbreviato, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, e’ applicabile l’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, ed e’, pertanto, rilevante l’impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate” (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo, Rv. 267748).
Secondo le Sezioni unite, tali conclusioni discendono dal fatto che, nel codice di rito vigente, la partecipazione dell’accusa e della difesa e’ prevista su un piano di parita’, al fine di garantire, nel rispetto dell’articolo 111 Cost., comma 2, l’instaurazione di un “processo di parti”. Infatti, l’intervento del difensore costituisce un’attivita’ di partecipazione processuale e non di “mera “assistenza”, essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell’analisi della fattispecie legale” (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo, cit.).
Ne discende che, a sostegno dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, giustificata da malattia, il difensore puo’ provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicandone la patologia e i profili ostativi alla comparizione personale. Tale impedimento “deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione” (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo, cit.).
Resta, naturalmente, fermo, ai fini del differimento dell’udienza, l’apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serieta’, l’imprevedibilita’ e l’attualita’ dell’impedimento dedotto, la cui valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e supportata dalle risultanze processuali, come affermato da questa Corte – relativamente al vaglio del legittimo impedimento per ragioni di salute dal difensore – nel precedente in termini gia’ richiamato (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, cit.).
4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame, che dovra’ essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame.
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