Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2021| n. 6472.
Nel giudizio di Cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, c.p.c., sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La totale mancanza di valida procura non è neppure sanabile ex art. 182 c.p.c., poiché l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
Ordinanza|9 marzo 2021| n. 6472
Data udienza 12 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Corte dei Conti – illecito conseguimento di contributo pubblico – Ricorso per cassazione – Assenza di procura speciale alle liti – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sezione
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15332-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e’ difeso – dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS)”;
– intimato –
avverso la sentenza n. 394/2018 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 30/10/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere D’ANTONIO ENRICA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Sezione centrale d’appello della Corte dei Conti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante del Consorzio, a pagare Euro 315.376,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale sofferto dalla Regione Abruzzo, in conseguenza dell’illecito conseguimento di un contributo pubblico. Nella sentenza impugnata risulta precisato che in primo grado il (OMISSIS) era stato condannato in via principale a titolo di dolo al pagamento di Euro 200.000, mentre (OMISSIS) solo, in via sussidiaria a titolo di colpa, fino a concorrenza di Euro 40.000; che avverso detta sentenza aveva proposto appello il Procuratore regionale per l’Abruzzo ed appello incidentale il (OMISSIS).
Con la sentenza qui impugnata la Corte dei Conti ha ritenuto inammissibile l’appello n. 51618 del (OMISSIS) per omessa Integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.a., attesa l’inesistenza della notifica al Consorzio, solo tentata con restituzione dell’atto non notificato al mittente senza che quest’ultimo si riattivasse in qualche modo per completare il procedimento notificatorio e, dunque, la notifica dell’atto d’appello ordinata al (OMISSIS),con provvedimento n. 10 del 2018,doveva ritenersi inesistente con conseguente passaggio in giudicato della sentenza ad eccezione dei capi oggetto dell’appello principale della Procura generale.
La Corte ha poi osservato che era condivisibile quanto affermato dal collegio di primo grado circa la responsabilita’ del Consorzio per aver falsamente attestato i requisiti per ottenere il finanziamento e l’esecuzione di una parte delle azioni finanziate; che, invece, era illogico il riconoscimento della responsabilita’ del (OMISSIS) solo sussidiaria dovendo essere riconosciuta la responsabilita’ per dolo dello stesso, quale reale esecutore delle condotte illecite e in ragione del rapporto di immedesimazione organica con il Consorzio.
Secondo la Corte, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il Consorzio ed il (OMISSIS) dovevano essere condannati al pagamento dell’intero importo di Euro 390.000 finanziato in quanto, non essendo stato realizzato il miglioramento dell’aspetto produttivo e della tracciabilita’, l’attivita’ svolta di pubblicizzazione aveva riguardato un oggetto diverso da quello finanziato, con totale frustrazione delle risorse all’uopo destinate e l’assenza di un vantaggio per la comunita’ amministrata.
2. Avverso la sentenza ricorre il (OMISSIS) denunciando eccesso di potere giurisdizionale. Resiste la Procura Generale presso la Corte dei Conti. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “diniego di giustizia, violazione dell’articolo 117 Cost., in relazione agli articoli 6 e 13 CEDU nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello per vizio di notifica traducendosi in diniego di accesso alla giustizia e, quindi, rifiuto di giurisdizione per violazione di diritti fondamentali e del diritto di difesa. Lamenta che il collegio aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale per la mancata regolare notifica al Consorzio.
4. Con il secondo motivo denuncia diniego di giurisdizione, violazione e falsa applicazione articolo 117 Cost., in relazione agli articoli 6 e 13 Cedu nella parte in cui il collegio non aveva rilevata il legittimo impedimento del procuratore del ricorrente a partecipare all’udienza di discussione della causa rifiutando illegittimamente di tenere conto della richiesta del difensore di rinvio per motivi di salute.
5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 103 Cost., comma 2, della L. n. 20 del 1994, articolo 1, travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. Lamenta che il collegio non aveva individuato alcun fondato comportamento del (OMISSIS) tale da poter attrarre il suo comportamento sotto la giurisdizione del giudice contabile tenendo conto soltanto dello status del (OMISSIS) di organo sociale.
6. Il ricorso e’ inammissibile.
Risulta assorbente, rispetto all’esame degli altri profili di inammissibilita’ del ricorso, l’esame del difetto di procura dell’avv. (OMISSIS) quale emerge dallo stesso atto introduttivo.
Nel ricorso si legge che il ricorrente (OMISSIS) e’ difeso dall’avv. (OMISSIS) del Foro di Chiesti senza ulteriori specificazioni.
E’ noto che nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall’articolo 83 c.p.c., comma 3, sicche’, ove la stessa sia conferita con altre modalita’, esorbitanti tale modello legale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (cfr. Cass. n. 877/2019, n. 1255/2018).
Nella specie il dato che emerge e’ che una procura non risulta inserita nel ricorso ne’ in calce, ne’ a margine, ne’ nella forma equivalente all’apposizione in calce, indicata dai terzo inciso dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, cioe’ su un foglio separato congiunto materialmente al ricorso.
La totale mancanza di valida procura non sarebbe neppure sanabile ex articolo 182 c.p.c., poiche’ l’articolo 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale, come requisito di ammissibilita’ del ricorso.
4. Il ricorso e’, conclusivamente, inammissibile. Non vi e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero della Corte dei Conti, stante la sua natura di parte solamente in senso formale (Cass., sez. un., 8/05/2017, n. 11139; Cass., sez. un., 27/02/2017, n. 4879; Cass., sez., un., 27/12/2016, n. 26995).
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non e’ collegato alla condanna” alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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