Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 6 agosto 2019, n. 20995
Massima estrapolata:
Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l’omessa notificazione del decreto di anticipazione dell’udienza non determina l’improcedibilità del gravame in caso di tempestiva notificazione del ricorso e dell’originario decreto di fissazione dell’udienza.
Sentenza 6 agosto 2019, n. 20995
Data udienza 3 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20228-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “VIRGILIO” DI MERCATO SAN SEVERINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 989/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/08/2013 R.G.N. 4/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Salerno ha ritenuto improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca nonche’ dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Virgilio” di Mercato San Severino avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di (OMISSIS), Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ed aveva dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento di tutti i servizi prestati anteriormente al nuovo inquadramento attribuito con decorrenza dal 1 settembre 2000, condannando di conseguenza l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.
2. La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che a seguito del deposito del gravame il Presidente, con decreto del 9 gennaio 2010, aveva fissato per la discussione l’udienza del 23 novembre 2011 e con successivo decreto del 20 aprile 2010 aveva anticipato d’ufficio la trattazione della causa all’udienza del 22 giugno 2011. Poiche’ in detta udienza l’Avvocatura non era stata in grado di fornire la prova della notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione, la causa era stata rinviata per consentire il deposito e nelle more l’appellante aveva depositato istanza con la quale aveva domandato di essere autorizzato a notificare il decreto di anticipazione ed il verbale dell’udienza del 22 giugno 2011, posto che il primo non era stato notificato, pur avendone l’Avvocatura avuto conoscenza. Il Presidente disponeva che la causa venisse chiamata all’originaria udienza del 23 novembre 2011, onerando l’appellante della notifica che, peraltro, non avveniva in quanto il Ministero rappresentava che rispetto a detta udienza il contraddittorio era gia’ stato instaurato, mediante la notifica dell’appello e dell’originario decreto di fissazione ex articolo 435 c.p.c..
3. Riassunta la vicenda processuale, la Corte ha ritenuto che l’appello dovesse essere dichiarato improcedibile perche’ nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice, nell’accogliere un’istanza cosiddetta di anticipazione, sostituisce il nuovo decreto al primo, del quale sono eliminati tutti gli effetti, compresa la notificazione eseguita in base ad esso. Nel caso di specie, pertanto, doveva trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20604/2008, perche’ il Ministero non aveva notificato alcun atto per l’udienza del 22 giugno 2011.
4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca nonche’ l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Virgilio” di Mercato San Severino sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese (OMISSIS), rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 435 e 415 c.p.c., articolo 50 c.p.c., comma, articolo 164 c.p.c., comma 2, articolo 156 c.p.c., comma 3, articolo 157 c.p.c. nonche’ dell’articolo 82 disp. att. c.p.c., commi 3 e 4. I ricorrenti sostengono, in estrema sintesi, che erroneamente il giudice d’appello ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20604/2008, applicabile nella sola ipotesi in cui va esclusa l’instaurazione del rapporto processuale perche’ la notifica e’ stata omessa o e’ inesistente. Nel caso di specie, al contrario, il rapporto processuale si era gia’ instaurato a seguito della notificazione del ricorso e dell’originario decreto, avvenuta in data antecedente al provvedimento con il quale, per ragioni organizzative, il Presidente aveva disposto l’anticipazione dell’udienza. La mancata notifica del decreto del 20 aprile 2010 poteva essere causa solo di nullita’ e non dell’improcedibilita’ del gravame, nullita’ che era stata sanata dall’istanza dell’Avvocatura a seguito della quale era stata “ripristinata” l’udienza originariamente fissata.
2. Il ricorso e’ fondato.
Non vi e’ dubbio che nella giurisprudenza di questa Corte sia ormai consolidato l’orientamento, inaugurato da Cass. S.U. n. 20604/2008 e seguito da numerose successive pronunce conformi (cfr. fra le tante Cass. nn. 6159, 14839 e 17368 del 2018), secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, e’ improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2, assegnare all’appellante un termine per la rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. di un’attivita’ in realta’ mai compiuta.
2.1. Detto orientamento, nel superare le diverse conclusioni alle quali le stesse Sezioni Unite erano pervenute con la sentenza n. 6841/1996, si fonda sull’indissolubile legame esistente fra le due fasi dell’editio actionis e della vocatio in ius, legame che non consente di ritenere che la prima possa produrre effetti anche in assenza della successiva attivita’ notificatoria. Escluse la reciproca autonomia delle due fasi e l’insensibilita’ degli atti della prima fase rispetto ai vizi che ne inficiano la seconda, sulle quali poggiava il precedente orientamento, si e’ affermato che, al contrario, la prima fase, proprio perche’ non autonoma rispetto alla seconda, produce unicamente effetti prodromici e preliminari, suscettibili di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui, nei casi di notifica non effettuata, non puo’ pervenirsi attraverso l’applicazione dell’articolo 291 c.p.c., giacche’ non e’ pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
La ritenuta improcedibilita’ dell’impugnazione, quindi, riposa sull’assenza di autonomia fra le due fasi e sul principio secondo cui nel rito del lavoro, in grado di appello, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un “complesso atto unitario di introduzione del processo”, principio che non consente di fare comunque salvi gli effetti dell’avvenuto deposito del ricorso, non potendo trovare applicazione, in assenza della necessaria indipendenza degli atti, la regola generale fissata dall’articolo 159 c.p.c., comma 1, secondo cui nel processo civile “la nullita’ di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne’ di quelli successivi che ne sono indipendenti”.
2.2. Se si apprezzano le ragioni che stanno alla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, appare evidente che lo stesso non possa trovare applicazione nella fattispecie, nella quale e’ incontestato, perche’ ne da’ atto anche la Corte territoriale, che l’Avvocatura aveva provveduto a notificare il ricorso in appello e l’originario decreto di fissazione dell’udienza di discussione, instaurando, quindi, correttamente il contraddittorio per l’udienza del 23 novembre 2011, fissata con il decreto del 9 gennaio 2010.
Cio’ che e’ mancata e’ la successiva notificazione del decreto di anticipazione dell’udienza, adottato d’ufficio il 20 aprile 2010, ma detta omissione non puo’ certo determinare l’improcedibilita’ dell’appello e porre nel nulla l’attivita’ processuale gia’ validamente posta in essere, perche’, trattandosi di adempimenti del tutto autonomi rispetto a quelli compiuti, la loro mancanza puo’ incidere sulla validita’ degli atti successivi ma non di quelli antecedenti.
In altri termini l’omessa notifica dell’anticipazione, verificatasi dopo la vocatio in ius, incide sulla valida instaurazione del contraddittorio e determina la nullita’ dell’attivita’ espletata in assenza della parte, ivi compresa la pronuncia la sentenza (Cass. n. 18149/2007), ma non produce effetti quanto agli atti gia’ compiuti nel momento in cui si e’ verificata la nullita’ e, quindi, non e’ idonea a determinare la perdita di efficacia dell’edictio actionis, stabilizzatasi in conseguenza della notificazione dell’originario decreto.
2.3. Non vale richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 13162/2006 quanto agli effetti del decreto di anticipazione dell’udienza, perche’ in quel caso si discuteva solo del mancato rispetto del termine di comparizione e gli effetti della notificazione che il nuovo decreto, secondo la Corte, ha posto nel nulla sono quelli, appunto, inerenti il termine in questione, non gia’ quelli relativi all’instaurazione del rapporto processuale, comunque costituito, seppure invalidamente.
2.4. Ha errato, pertanto, il giudice d’appello nel ritenere che la mancata notifica del nuovo decreto abbia indotto quale conseguenza l’improcedibilita’ dell’impugnazione, sicche’ la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procedera’ ad un nuovo esame, facendo applicazione del principio di diritto enunciato al punto 2.2. e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, alla quale demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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