Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6431.

La massima estrapolata:

Né il vincolo paesaggistico, che subordina l’edificabilità concreta di un’area al parere della Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali, né la proroga del vincolo d’immodificabilità temporaneo possono incidere sull’assoggettabilità all’Ici. Entrambi i vincoli, infatti, non eliminano il procedimento ormai avviato di trasformazione dell’area, avendo natura solo conformativa della destinazione urbanistica.

Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6431

Data udienza 19 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1419-2018 proposto da:
COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1842/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il comune di Milazzo impugna la sentenza della CTR della Sicilia, sezione di Messina, relativa a un avviso di accertamento in tema d’ICI per il 2004, su un terreno, in ordine al quale si contesta da parte del contribuente la natura concretamente edificabile, nell’anno in contestazione, anche per la sussistenza di vincoli paesaggistici.
Il comune denuncia, con un primo motivo, la violazione a falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, in combinato disposto con la L. n. 248 del 2005, articolo 11 quaterdecies, comma 16, di conversione del Decreto Legge n. 203 del 2005 e del Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 36, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ errata interpretazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite n. 25506/06, in quanto, ad avviso dell’ente impositore, avevano errato i giudici d’appello a non considerare edificabili ai fini ICI le aree de quibus, che ricadevano nell’anno in contestazione in zona CT3, cioe’, in zona edificabile, quand’anche mancasse il necessario strumento attuativo. Con un secondo motivo, l’ente impositore deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento al Decreto dell’assessore del Territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia 24 luglio 1989, in particolare, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 9 e del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, lettera b), e con riferimento al decreto dell’assessore dei beni culturali e ambientali della Regione Sicilia del 2 febbraio 1999, in ordine alla definizione di aree edificabili ai fini Ici, infatti, i giudici d’appello avevano errato nel ritenere che le aree oggetto di controversia fossero prive di un proprio inquadramento urbanistico, in quanto, l’indice di edificabilita’ anche ai soli fini ICI poteva rinvenirsi dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., articolo 9, che disciplina i casi di attivita’ edificatoria in aree che, come quelle oggetto di controversia, sono poste al di fuori del centro abitato dei comuni sprovvisti di strumento urbanistico e cio’ anche in presenza del vincolo paesistico insistente sulla zona e del vincolo d’immodificabilita’, poiche’, anche il terreno con vocazione edificatoria di fatto, in quanto, potenzialmente edificatorio, anche se al di fuori di una previsione programmatica, era suscettibile d’imposizione ICI.
Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento del secondo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte “In tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, di interpretazione autentica del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilita’ di un’area, ai fini dell’inapplicabilita’ del sistema di valutazione automatica previsto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 cit., articolo 52, comma 4, e’ desumibile dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, dovendosi ritenere che l’avvio del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilita’, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L’impossibilita’ di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone gia’ urbanizzate e zone in cui l’edificabilita’ e’ condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce, peraltro, di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualita’ delle sue potenzialita’ edificatorie, nonche’ della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione” (Cass. n. 11182/14, Cass. sez. un. n. 25506/06).
Nel caso di specie, hanno errato i giudici d’appello a ritenere sussistente un vincolo d’inedificabilita’ che aveva interrotto il procedimento di trasformazione urbanistica, poiche’ il terreno oggetto di controversia, era inserito in zona edificabile, e ne’ il vincolo paesaggistico – che subordinava l’edificabilita’ concreta dell’area, al parere della Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali – ne’ la proroga del vincolo d’immodificabilita’ temporaneo, poteva incidere sull’assoggettabilita’ a imposizione ICI, in quanto, tali vincoli non avevano eliminato il procedimento oramai avviato di trasformazione dell’area (v. decreto assessorile – all. 2 in quanto avevano solo natura conformativa della destinazione urbanistica dell’area.
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Messina, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Messina, in diversa composizione.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *