Motivazione in ordine alla capacità di intendere e volere dell’imputato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2022| n. 1372.

Motivazione in ordine alla capacità di intendere e volere dell’imputato.

Nel giudizio di appello, è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell’imputato anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, in quanto l’accertamento dell’idoneità intellettiva e volitiva dell’imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d’ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell’imputabilità.

Sentenza|14 gennaio 2022| n. 1372. Motivazione in ordine alla capacità di intendere e volere dell’imputato

Data udienza 26 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Furto aggravato – Resistenza a pubblico ufficiale ed evasione – Carenza di motivazione in ordine alla capacità di intendere e volere dell’imputato alla luce della documentazione sanitaria prodotta – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ORSI Luigi;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore;
L’avvocato (OMISSIS), si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.

Motivazione in ordine alla capacità di intendere e volere dell’imputato

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna a pena di giustizia nei confronti dell’imputato (OMISSIS), per i delitti di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Fatto di (OMISSIS).
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato tramite difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo, la violazione degli articoli 85, 88, 89 c.p. e articolo 70 c.p.p., per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di disporre una perizia psichiatrica per accertare la capacita’ di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, e la sua capacita’ di partecipare al giudizio. La difesa ha rappresentato di aver proposto istanza in tal senso producendo documentazione medica, dalla quale emerge che il giudicabile e’ affetto da una malattia neurologica rara, denominata corea di Huntington, che comporta decadimento neurologico e motorio. La Corte aveva respinto l’istanza sul rilievo che la documentazione medica avrebbe riguardato solo la sfera fisica e non quella psichica. A sostegno della sua tesi la difesa ha citato giurisprudenza di questa Corte relativa ad un caso analogo al presente, in cui l’imputato era affetto dalla stessa malattia ed ha sottolineato che gia’ le anomale modalita’ di perpetrazione dei reati, definite dal difensore insensate, avrebbero dovuto ingenerare il dubbio sulla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto.
1.1 Per altro verso la difesa ha criticato la motivazione per illogicita’ manifesta, poiche’ la Corte d’appello aveva dato atto della malattia neurologica del giudicabile ma aveva respinto la richiesta di perizia psichiatrica osservando che (OMISSIS) era stato in grado di guidare un mezzo, di parlare e di deambulare, desumendone che le sue condizioni di salute non avevano inciso sulla commissione del fatto.
All’odierna udienza il PG, dr Orsi, ha concluso per l’annullamento con rinvio; ed il difensore avvocato (OMISSIS) ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato in ogni sua articolazione per le ragioni di seguito esposte.
1. Occorre premettere in diritto che la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa nel giudizio di appello e’ pienamente coerente con il principio affermato da questa Corte regolatrice, secondo il quale nel giudizio di appello, e’ ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacita’ di intendere e volere dell’imputato, anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame; infatti, l’accertamento dell’idoneita’ intellettiva e volitiva dell’imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d’ufficio dal giudice di merito, allorquando vi siano elementi per dubitare dell’imputabilita’. (Sez. 3, Sentenza n. 25434 del 22/09/2015 Ud. (dep. 20/06/2016) Rv. 267450. Il principio circa l’esistenza in capo al decidente di un potere officioso di accertamento riguardante la capacita’ di intendere e di volere dell’imputato e/o circa la sua capacita’ a stare in giudizio ex articolo 70 c.p.p., e’ stato affermato anche in tema di patteggiamento, chiarendosi che il giudice e’ tenuto ad accertare d’ufficio la capacita’ di intendere e di volere dell’imputato e la sua capacita’ di stare in giudizio, di talche’ e’ invalido l’accordo negoziale qualora emerga, anche successivamente all’emissione della sentenza, che l’imputato non aveva tali capacita’ al momento in cui ha espresso la sua volonta’. (Sez. 6, Sentenza n. 38454 del 14/07/2017 Cc. (dep. 01/08/2017) Rv. 270850. In senso conforme Sez VI n 34570/2012; Sez. 3 n. 19733/2010.
1.1. Le suddette argomentazioni, che il Collegio ritiene di condividere, per le ragioni meglio di seguito illustrate, danno ragione dei motivi di dissenso da quanto affermato in una pronunzia di questa Corte, che, valorizzando il generale principio dell’effetto devolutivo dell’impugnazione ex articolo 597 c.p.p., comma 1, ha diversamente opinato che nel giudizio di appello, e’ inammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, giusto in applicazione del principio dell’effetto devolutivo, previsto dall’articolo 597 c.p.p., comma 1, (Sez. 1, Sentenza n. 33353 del 10/06/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264614. L’affermazione teste’ ricordata trova scaturigine in una sentenza lontana e di cui non sembrano presenti successivi epigoni: la n. 10828 del 1988.
2. Nell’esprimere i motivi dell’adesione alle ragioni che sostengono le affermazioni contenute nel primo gruppo di pronunzie, osserva il Collegio che se – nell’ipotesi in cui si presentino dubbi sulle condizioni di salute mentale rilevanti ai sensi degli articoli 88, 89 c.p., articolo 70 c.p.p. – il potere di accertamento sul tema della capacita’ di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto e/o della sua capacita’ a stare in giudizio e’ esercitabile in via autonoma ed ex officio dal Giudice ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, oppure su sollecitazione delle parti ma pur sempre richiamando il medesimo articolo 603 c.p.p., comma 3, non vi e’ ragione di ritenere che sulla questione possa operare alcuna preclusione derivante dalla mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado e, quindi, dalla mancata devoluzione del tema alla cognizione del Giudice di appello, il quale potrebbe di propria iniziativa disporre la perizia in presenza del dubbio sulle condizioni di salute mentale dell’imputato eventualmente valutabili ex articoli 88, 89 c.p. e/o articolo 70 c.p.p..
2. Tanto premesso, passando all’esame delle doglianze proposte dalla difesa, non puo’ che rilevarsi che sono accoglibili in toto, poiche’ la motivazione della Corte territoriale non ha spiegato logicamente i motivi per i quali si e’ rifiutata la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa, apparendo per altro verso intrinsecamente contraddittoria. Infatti, a fronte dell’osservazione, che entrambi i Giudici del merito hanno operato conformemente sul punto, circa la presenza di una malattia neurologica dalla quale era affetto l’imputato, e dell’annotazione presente nella sentenza impugnata, secondo la quale l’atteggiamento aggressivo da questi tenuto nei confronti dei Carabinieri si manifestava del tutto incomprensibile e privo di giustificazione – con annotazione in sostanza coerente con quanto esposto dal difensore per sostenere la richiesta di perizia psichiatrica – nel respingere l’istanza e’ stato fatto riferimento – come gia’ il Giudice di primo grado – alla capacita’ di guidare, di parlare e deambulare dimostrata dall’imputato in occasione delle condotte di reato. La motivazione risulta in se’ incongrua ed inidonea a giustificare i motivi del rifiuto, anche perche’ – a quanto e’ dato comprendere dalla non perspicua argomentazione – sembra prendere in considerazione esclusivamente la dimensione fisica della patologia, trascurando del tutto l’aspetto psichico, posto, invece, a fondamento dell’istanza di perizia psichiatrica.
2.1 Per altro verso il discorso giustificativo sviluppato nella sentenza impugnata risulta in disarmonia con la giurisprudenza di questa Corte – alla quale il Collegio intende dar seguito secondo la quale l’obbligo per il giudice di motivare il giudizio di sussistenza della capacita’ di intendere e di volere al momento del fatto e, specularmente, quello di superfluita’ della perizia diretta ad appurarne l’integrita’, e’ strettamente correlato alla prospettazione difensiva di elementi specifici e concreti di segno contrario. (Sez. 2, Sentenza n. 50196 del 26/10/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) Rv. 274684.
2.2 Calando il suindicato principio nel caso in esame, va senza meno rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa, e puntualmente richiamata nell’attuale impugnazione, appare sufficientemente specifica riguardo alla dedotta incidenza della accertata malattia di Hungtinton sulle condizioni di salute mentale del giudicabile, ed idonea ad ingenerare un dubbio concreto sulla sua capacita’ di intendere e volere al momento del fatto. Del resto sembra opportuno porre in luce che gli stessi Giudici catanesi hanno mostrato serie perplessita’ riguardo alla congruita’ dell’atteggiamento aggressivo tenuto dal giudicabile nei confronti dei Carabinieri intervenuti, che e’ loro apparso, pur nell’ambito di una vicenda dai certi caratteri illeciti, del tutto incomprensibile e privo di giustificazione rispetto ad una normale modalita’ di agire.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania. Il Giudice del rinvio dovra’ uniformarsi al principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza “Raso”, per il quale ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, e’ necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo (Sez. U., n. 9163 del 25/1/2005, Rv. 230317; in senso conforme v. Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339; Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013, dep. 2014, D., Rv. 257923; Sez. 1, n. 48841 del 31/01/2013, Venzi, Rv. 258444; Sez. 6, n. 18458 del 05/04/2012, Bandi’, Rv. 252686).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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