Minore età al momento di commissione del reato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1566.

Minore età al momento di commissione del reato.

Il reato commesso da un minore di anni diciotto, anche in concorso con maggiorenne, rientra, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella competenza funzionale del tribunale per i minorenni, che ha natura inderogabile ed esclusiva. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale in quanto affetta da nullità assoluta, rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo).

Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1566. Minore età al momento di commissione del reato

Data udienza 3 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Processo penale – Reati in materia di stupefacenti – Cessione di droga – Minore età al momento di commissione del reato – Necessario svolgimento del processo dinnanzi al Tribunale per i minorenni – Ricorso – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. SESSA Gennaro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 23/09/2020 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SESSA Gennaro;
letta la requisitoria redatta, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, convertito in L. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cuomo Luigi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/09/20201a Corte di appello di Salerno ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del precedente 13/09/2017, che aveva affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al delitto di illecita cessione continuata di sostanza stupefacente.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera a) e articolo 179 c.p.p. per essere stato celebrato il giudizio a carico dell’imputato dinanzi al Tribunale ordinario, ancorche’ lo stesso fosse minorenne all’epoca della commissione dei fatti.
Rileva, in particolare, che, ai sensi del D.P.P. n. 448 del 1998, articolo 2, comma 1, lettera e) e 3, comma 1, la competenza a decidere dei reati commessi da persone di eta’ inferiore ai diciotto anni spetta, in primo grado, al Tribunale per i minorenni e, in secondo grado, alla Sezione per i minorenni della Corte di appello, sostenendo che la Corte territoriale, in ragione della minore eta’ dell’imputato al momento del reato, avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ del giudizio di primo grado irritualmente svoltosi dinanzi al Tribunale ordinario e della sentenza di condanna che l’aveva definito, sicche’ la decisione assunta’, di segno diverso, doveva ritenersi affetta da nullita’ assoluta.
3. Il procedimento e’ stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalita’ di cui al Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Rileva il Collegio che il delitto di illecita cessione continuata di sostanza stupefacente, per cui e’ intervenuta condanna in primo e in secondo grado, risulta commesso in epoca (segnatamente dal febbraio al giugno del 2006) in cui l’imputato, nato il (OMISSIS), era minorenne.
Tale circostanza imponeva la celebrazione del giudizio, in primo grado, dinanzi al Tribunale per i minorenni e, in secondo grado, dinanzi alla Sezione per i minorenni della Corte di appello, disponendo in tal senso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998, articolo 3, comma 1, a tenore del quale “Il tribunale per i minorenni e’ competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto” e l’articolo 2, comma 1, del medesimo testo normativo, che, nel disciplinare l’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel rito minorile, stabilisce che “Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per i minorenni; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni”.
L’essere stato giudicato l’imputato minorenne dal giudice ordinario, ossia da un organo giudicante diverso da quello specializzato previsto ex lege, comporta la nullita’ dei giudizi celebratisi nei suoi confronti, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, costituendo insegnamento della Corte, al quale questo Collegio intende dare continuita’, quello secondo cui “La violazione della competenza del Tribunale per i minorenni, di natura funzionale ed esclusiva, comporta la nullita’ assoluta della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio” (in tal senso Sez. 3, n. 54996 del 19/10/2016, M., Rv. 268706-01).
Ne’ e’ consentito derogare all’indicata competenza funzionale nel caso in cui, come nella specie, il reato risulti commesso da un minore in concorso con soggetti maggiorenni.
Si ritiene, infatti, che, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina del processo minorile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, fungano da criteri orientativi, nell’interpretazione delle disposizioni processualpenalistiche in materia di competenza sul punto, i principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 222 del 1983; in cui il giudice delle leggi, nel dichiarare l’incostituzionalita’ del previgente R.Decreto Legge n. 1404 del 1934, articolo 9, convertito, con modifiche, nella L. n. 835 del 1935, per contrasto con l’articolo 3 Cost., nella parte in cui sottraeva alla competenza del Tribunale minorile i procedimenti a carico di infradiciottenni coimputati con maggiorenni per concorso nel medesimo reato, ebbe a evidenziare espressamente che l’esigenza del simultaneus processus doveva ritenersi subvalente rispetto alle precipue finalita’ perseguite con l’istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minori di eta’.
Peraltro, appaiono rappresentare conferma, a contrario, della proposta ermeneusi le pronunzie della Suprema Corte in cui, con specifico riguardo ai reati associativi di cui sia partecipe anche un minorenne, si e’ affermato che la competenza e’ comunque del tribunale ordinario laddove la condotta dello stesso abbia avuto consumazione, in ragione della permanenza del reato, dopo il raggiungimento della maggiore eta’ (cosi’ Sez. 1, n. 7057 del 13/01/2006, Frizziero, Rv. 234067-01 e Sez. 6, n. 14995 del 12/02/2013, Cavallaro e altri, 255840-01), asserto che consente di ritenere che, nel diverso caso di reati la cui consumazione non si sia invece protratta oltre il compimento della maggiore eta’, anche se commessi in concorso con maggiorenni, riprenda vigore la competenza funzionale del giudice minorile.
Sicche’, la stessa disposizione dell’articolo 14 c.p.p., nel prevedere la non operativita’ della connessione tra procedimenti relativi ad imputati maggiorenni e procedimenti relativi ad imputati minorenni, non puo’ che essere intesa come preclusiva della stessa instaurazione, a priori, innanzi al giudice ordinario, di un medesimo procedimento che accomuni soggetti maggiorenni e minorenni, al momento del fatto, imputati, in concorso tra loro, del medesimo reato.
3. L’evidenziato vizio di violazione di legge, da cui sono affette la sentenza gravata e quella resa, in primo grado, dal Tribunale di Nocera Inferiore, impone il loro annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Salerno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonche’ la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 13/09/2017 e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per i minorenni di Salerno.
Dispone, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessele generalita’ e gli altri dati identificativi degli interessati in essa riportati, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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