Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 gennaio 2025| n. 196.

Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati

Massima: In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.

 

Sentenza|7 gennaio 2025| n. 196. Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. – Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. – Ammissibilità – Limiti – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere/Rel.

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23572/2022 R.G. proposto da:

Fa.Sa., Ci.Al., Mo.Ca. DI Ci. E C Srl, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in ROMA via AR.N., presso lo studio dell’avvocato PA.LU. ((Omissis)) rappresentati e difesi dall’avvocato DI.CA. ((Omissis)), domiciliazione telematica in atti

– ricorrente –

contro

Ma.Ge., elettivamente domiciliato in ROMA al viale CA.FE., presso lo studio dell’avvocato SA.MA. ((Omissis)) rappresentato e difeso dagli avvocati GR.DO. (Omissis)), PA.MA. ((Omissis)), domiciliazione telematica in atti

– ricorrente incidentale –

nonché contro

UN.AS. Spa, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE.MO., presso lo studio dell’avvocato TA.FR. ((Omissis)) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti

– controricorrente –

nonché contro

avverso la SENTENZA della Corte d’Appello di BARI n. 1098/2022 depositata il 29/06/2022.

All’udienza pubblica del 8/11/2024, sono comparsi:

il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe che preliminarmente rappresenta l’errore materiale nel dispositivo delle conclusioni scritte depositate e, riportandosi alle motivazioni espresse in atti, chiede l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, assorbiti il quarto e il quinto, rigettati i restanti ed il ricorso incidentale;

l’Avvocato Fr.Mi., per delega depositata in atti del difensore dei ricorrenti Mo.Ca. di Ci. E c Srl, Ci.Al., Fa.Sa. che si riporta al ricorso chiedendone l’accoglimento;

l’Avvocato Fr.Ta.difensore della controricorrente UN.AS. Spa, che insiste per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale;

gli Avvocati Do.Gr. e Ma.Pa., difensori del controricorrente incidentale Ma.Ge., che nel riportarsi alle memorie depositate chiedono il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/11/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati

FATTI DI CAUSA

Fa.Sa. e Ci.Al. fecero effettuare dalla IC. Srl dei lavori di demolizione di un loro immobile, al fine della ristrutturazione e adibizione a motel; i lavori provocarono delle lesioni all’adiacente fabbricato di Ma.Ge. che agì in giudizio nei confronti dei Fa.Sa.-Circelli e della società locataria dell’immobile e titolare del Mo.Ca., la Mo.Ca. di Ci.An. E C. Srl, dinanzi al Tribunale di Lucera (accorpato successivamente a quello di Foggia), al fine di ottenere il risarcimento dei danni;

la società a r.l. Mo.Ca. chiese ed ottenne che fosse chiamata in causa la propria compagnia di assicurazione, Un. Spa che, a seguito dell’autorizzazione giudiziale, si costituì in causa e contestò la domanda e la stessa chiamata in manleva;

la IC. Srl rimase contumace;

il Tribunale di Foggia, divenuto come detto competente a seguito della soppressione di quello di Lucera, ritenuta unica responsabile del dissesto dell’immobile del Ma.Ge. la IC. Srl, che era cessata, in quanto cancellata dal registro delle imprese, rigettò la domanda;

Ma.Ge. appellò la sentenza.

La Corte d’Appello di Bari, nel ricostituito contraddittorio delle parti già costituite in primo grado, con sentenza n. 1098/2022 pubblicata il 29/06/2022, ha accolto l’appello e ha così provveduto:

“In parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della gravata sentenza: a) condanna Ci.Al. e Fa.Sa., nonché la Mo.Ca. di Ci.An. E C. Srl in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall’appellante, quantificato nella complessiva somma di Euro.88.047,83, oltre interessi legali con la decorrenza e modalità indicate in parte motiva; b) conferma la statuizione di primo grado nei riguardi della UN.AS. Spa;

2) Condanna gli appellati Ci.Al. e Fa.Sa., nonché la Mo.Ca. di Ci.An. E C. Srl, in solido tra loro, al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante, spese che liquida in Euro 10.612,5 per compensi professionali ed Euro 1064,00 per esborsi relativi al giudizio di primo grado; Euro 7126,00 per compensi professionali ed Euro 1165,50 per esborsi relativi al presente grado di giudizio, oltre per entrambi i gradi IVA , CPA e rimborso del 15% per spese generali;

3) Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore della UN.AS. Spa, spese che liquida in Euro 7126,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso del 15% per spese generali:

4) Pone in via definitiva le spese di a.t.p. e di c.t.u. come liquidate in primo grado, definitivamente a carico dei suddetti appellati Ci.Al. e Fa.Sa., nonché Mo.Ca. di Ci.An.E C. Srl in solido tra loro”;

avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, i Fa.Sa.-Ci.Al. e la Mo.Ca. di Ci.An.. E C. Sas (in seguito Mo.Ca. Srl);

resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale con un unico motivo, Ma.Ge.;

resiste con separati controricorsi la Un. Spa

La causa era stata chiamata una prima volta all’adunanza camerale del 13/05/2024, all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 15235 del 30/05/2024 è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza delle questioni di diritto sottese ai motivi dal primo al quarto.

Per la pubblica udienza del 8/11/2024 il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

All’udienza il Procuratore generale e difensori delle parti hanno concluso come sopra riportato.

Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti propongono i seguenti motivi di ricorso

1) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e (o) 4 cod. proc. civ., degli artt. 99, 112 e 345 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello rilevato che l’azione in primo grado era stata proposta ai sensi dell’art. 2050 c.c. e solo in grado d’appello, in sede di comparsa conclusionale, era stata prospettata la loro responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.;

2) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e (o) 4 cod. proc. civ., degli artt. 81, 100 e 101 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale rilevato la loro carenza di legittimazione passiva;

3) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e (o) 4 cod. proc. civ., degli artt. 113 cod. proc. civ. e 2051 cod. civ. per essere la responsabilità dell’occorso imputabile esclusivamente all’impresa esecutrice dei lavori;

4) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e (o) 4 cod. proc. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ., 2051 e 2697 cod. civ. per errata valutazione dell’onere della prova in ordine al regime di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. nei confronti dei Ci.Al.-Fa.Sa. e della Mo.Ca. Srl;

5) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e (o) 4 cod. proc. civ., degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2051 cod. civ. per errata valutazione delle prove in ordine al regime di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. con riferimento in particolare all’omessa valutazione del caso fortuito;

6) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e (o) 4 cod. proc. civ., degli 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per errata ritenuta prova del danno e segnatamente per l’indebito riconoscimento degli interessi compensativi;

7) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e (o) 4 e 5 cod. proc. civ., dell’art. 100, 112 e 113 cod. proc. civ. in ordine alla ritenuta insussistenza della legittimazione della compagnia assicuratrice Un. Spa

Il controricorrente Ma.Ge. popone un unico motivo di ricorso incidentale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che non vi fosse in capo al Ma.Ge. legittimazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice Un. Spa, con condanna alle spese per tale indebita chiamata in giudizio.

Il primo motivo è infondato in quanto dall’atto di citazione in primo grado, come riportato in controricorso del Ma.Ge., risulta che gli elementi fondamentali della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. erano stati evocati, cosicché i convenuti Ci.Al. e Fa.Sa. e la stessa Mo.Ca. Srl erano stati messi in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento a detta fattispecie di responsabilità speciale, ossia per omessa custodia.

Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati

Ugualmente è infondato il secondo motivo del ricorso principale, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 14960 del 28/05/2024 Rv. 671190 – 01 e in precedenza Cass. n. 14732 del 10/05/2022) il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda, se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare il diverso titolo di responsabilità, anche speciale.

Il terzo motivo è infondato: l’affermazione di responsabilità nei confronti dei Ci.Al. e Fa.Sa. e della Mo.Ca. Srl è basato sul regime di cui all’art. 2051 c.c., ossia per (omessa) custodia, con esclusione di qualsivoglia profilo di colpa nella scelta della ditta appaltatrice dei lavoro, avendo la Corte territoriale soltanto a fini di rafforzamento del percorso motivazionale, con un richiamo alla culpa in vigilando, evocato la responsabilità per la scelta della ditta appaltatrice da parte dei proprietari dell’immobili e della società gestrice del motel. In definitiva il riferimento alla culpa in vigilando concreta una mera affermazione incidentale (obiter) senza alcun contributo alla correttezza complessiva dell’accertamento di fatto, che ha condotto alla statuizione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c per la intrinseca inadeguatezza dell’operato dei Ci.Al. e Fa.Sa. e della Mo.Ca. Srl in relazione ai lavori sull’immobile destinato a motel. In questa sede deve, pertanto, essere ribadito l’orientamento di legittimità richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, secondo il quale (Cass. n. 7553 del 17/03/2021 Rv. 660915 – 01 e in precedenza Cass. n. 11671 del 14/05/2018 Rv. 648327 – 01) la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo Il quarto motivo è assorbito dal rigetto del terzo, in quanto la committente dei lavori era la Mo.Ca. Srl, che aveva, in una con i proprietari Ci.Al. e Fa.Sa., la disponibilità, quantomeno materiale, dell’immobile sul quale venivano effettuati i lavori al fine di renderlo agibile per la progettata adibizione a motel. Nella giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, orientamento costante quello che ritiene configurabile una situazione di corresponsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c. tra proprietario dell’immobile e conduttore dello stesso (Cass. n. 10983 del 26/04/2023 Rv. 667404 – 01 e Cass. n. 21788 del 27/10/2015 Rv. 637554 – 01)).

Il quinto motivo è inammissibile, non avendo in alcun modo i ricorrenti indicato dove e quando, nelle fasi di merito, avevano prospettato il caso fortuito e in qual modo intendessero fornirne prova, essendosi essi richiamati in generale, ad asseriti comportamenti (della ditta appaltatrice, quali l’effettuazione dello scavo o i lavori effettuati in precedenza dal Ma.Ge. sul proprio immobile) dotati di autonoma capacità lesiva e comunque incidenti sul nesso eziologico tra bene immobile e evento di danno, senza tuttavia adeguatamente specificarne e comprovarne l’adeguata incidenza. È affermazione costante, e che qui si intende ribadire, che l’art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 8811 del 12/05/2020 Rv. 657915 – 03).

Il sesto motivo concerne valutazioni di fatto, in ordine alla commisurazione del danno e non prospetta censure di diritto, cosicché esso si appalesa inammissibile in questa sede di legittimità, risultando il ragionamento del giudice di merito condotto coerentemente con idoneo apprezzamento alle circostanze di fatto. Gli interessi compensativi, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, competono nel caso di risarcimento del danno da illecito civile e tanto a decorrere dall’epoca dall’illecito purché, e tanto è incontestato, ne sia stata proposta la relativa domanda e competono anche qualora la somma sia liquidata all’attualità (da ultimo: Cass. n. 10376 del 17/04/2024 Rv. 670781 – 02).

Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati

Il settimo motivo, al pari dell’unico motivo del ricorso incidentale, è infondato: esso confonde il litisconsorzio processuale necessario in appello, con conseguente onere di citare il terzo chiamato da parte dell’appellante, con la legittimazione all’azione diretta del danneggiato, ovverossia il Ma.Ge., nei confronti dell’assicuratore, che nella specie non vi è, in quanto non vi è una specifica norma che la prevede, al contrario di quanto accade nella responsabilità civile auto (artt. 141 e 144 cod. ass.).

Il ricorso principale è, pertanto, rigettato.

Il ricorso incidentale di grado Ma.Ge., rivolto nei confronti dell’Un. Spa e avverso il capo di sentenza che lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti della compagnia assicuratrice, è infondato, per le identiche ragioni poste a base del rigetto del settimo motivo del ricorso principale, ossia per insussistenza di una norma di legge che lo autorizzasse la parte danneggiata alla chiamata in causa diretta della compagnia assicuratrice e, inoltre, per non essere stata reiterata, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la reiterazione, in appello, della domanda di garanzia da parte dell’assicurato.

Il ricorso incidentale è, pertanto, anche esso, rigettato.

In conclusione, sono rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti sia di Ma.Ge. che dell’Un. Spa nonché del Ma.Ge. nei confronti della stessa compagnia assicuratrice e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente Un. Spa e del controricorrente Ma.Ge., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 in favore della prima e in Euro 7.200,00 in favore del secondo, per compensi, oltre, per ciascun controricorrente, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente incidentale Ma.Ge. al pagamento, in favore della controricorrente Un. Spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l’8 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.