Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2021| n. 13180.
“Mediazione obbligatoria e decreto ingiuntivo”
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando tuttavia tra le parti le spese sia di entrambi i gradi di merito che del giudizio di legittimità per l’intervento della giurisprudenza determinante ai fini della risoluzione della controversia dopo il deposito del ricorso per cassazione).
Ordinanza|17 maggio 2021| n. 13180
Data udienza 18 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Mediazione obbligatoria – Decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione – Controversie soggette a mediazione obbligatoria – Ex art. 5, co. 1 – bis, Dlgs 28/2010 – Avvio della procedura conciliativa – Individuazione parte gravata – Parte opposta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1273/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), C/O (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2789/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) propose opposizione innanzi al Tribunale di Reggio Emilia avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di (OMISSIS) per l’importo di Euro 13.545,85. Sospesa la provvisoria esecutivita’ del decreto, il giudice assegno’ alle parti termine per l’introduzione del procedimento di mediazione. Successivamente fu disposto rinvio dell’udienza come da istanza delle parti per pendenza di trattative. Infine, rinviata la causa per la discussione, il Tribunale adito dichiaro’ improcedibile l’opposizione, per mancata instaurazione del procedimento di mediazione, e, reputandone onerato l’opponente, confermo’ il decreto ingiuntivo. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS). Con sentenza di data 6 novembre 2018 la Corte d’appello di Bologna rigetto’ l’appello.
Osservo’ la corte territoriale che era onere dell’opponente instaurare la mediazione e che la conferma dell’improcedibilita’ implicava l’assorbimento di ogni questione di merito.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di sette motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 644 e 188 att. c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la parte ricorrente che il decreto ingiuntivo, come eccepito nell’opposizione, era divenuto inefficace per mancata notificazione nel termine previsto e che il Tribunale avrebbe dovuto accertare tale inefficacia e provvedere esclusivamente in ordine alla domanda giudiziale. Aggiunge che la declaratoria di improcedibilita’ doveva avere ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria, e non l’opposizione, essendo il creditore opposto la parte tenuta ad attivarsi per la mediazione, sicche’ all’improcedibilita’ doveva conseguire la revoca del decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che nella decisione impugnata risulta omessa l’indicazione delle conclusioni rese dall’appellante, da cui la mancata pronuncia sulle eccezioni di incompetenza territoriale del giudice adito e di inefficacia del decreto ingiuntivo.
“Mediazione obbligatoria e decreto ingiuntivo”
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che vi e’ insufficienza di motivazione non essendo dato desumere per quale ragione le eccezioni sollevate dall’appellante siano state disattese.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice, ritenendo erroneamente che l’onere di avviare la procedura di mediazione ricadesse sull’opponente, ha dichiarato improcedibile l’opposizione.
Con il quinto motivo si denuncia l’incompetenza territoriale del giudice adito. Osserva la parte ricorrente che la competenza era quella del foro del consumatore dato che la fonte dell’obbligazione era una fideiussione.
Con il sesto motivo si solleva eccezione di decadenza nei confronti dei fideiubenti. Osserva la parte ricorrente che la societa’ opposta era decaduta dal diritto di chiedere al fideiussore il pagamento del debito ai sensi dell’articolo 1957 c.c..
Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’articolo 633 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che la documentazione prodotta con la domanda di ingiunzione non era conforme al disposto di legge.
Il primo motivo e’ fondato. Va premessa la procedibilita’ del ricorso perche’, nonostante che sia stato omesso il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, il ricorso e’ stato notificato in data 24 dicembre 2018, nel termine quindi di giorni sessanta dalla pubblicazione della sentenza, da intendersi avvenuta il 6 novembre 2018, con la lettura e allegazione al verbale.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione e’ a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilita’ di cui al citato comma 1-bis conseguira’ la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19596).
Risulta cosi’ assorbita la restante parte del motivo avente ad oggetto la questione della perdita di efficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica nel termine. Risultano inoltre assorbiti gli ulteriori motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito. Le conseguenze della mancata instaurazione del procedimento di mediazione, accertata nei gradi di merito, ricadono sul creditore opposto, sicche’ va disposta la revoca del decreto ingiuntivo.
Va disposta la compensazione delle spese sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimita’ per l’intervento della giurisprudenza determinante ai fini della risoluzione della controversia dopo il deposito del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento dell’appello dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo, disponendo la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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