Mediatore e l’obbligo d’informativa relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11371.

Mediatore e l’obbligo d’informativa relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare

Il mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, cod. civ., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell’attività esercitata, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l’affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l’adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell’affare. Allorché l’affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell’impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell’equilibrio del rapporto di scambio), o anche all’importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la responsabilità risarcitoria del mediatore nei confronti del promissario acquirente). 

Ordinanza|| n. 11371. Mediatore e l’obbligo d’informativa relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare

Data udienza  2 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave:Mediatore – Provvigione – Condotta – Correttezza e buona fede – Art. 1759 comma 1 cc – Natura professionale dell’attività – Prestazione del consenso delle parti – Obbligo di informazione – Diritto al compenso – Art. 1755 cc – Vincolo giuridico

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