Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19092.
Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l’impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita “nominatim” ex artt. 137 e ss. c.p.c., a prescindere dall’avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.
Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19092. Mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio
Data udienza 11 febbraio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento del danno – Contumacia del convenuto – Assenza di elezione di domicilio della parte – Notifica dell’impugnazione alla parte personalmente – Decesso della parte – Notifica agli eredi “nominatim” ex art. 137 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2881-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
EREDI DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2815/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2815/18, del 3 dicembre 2018, della Corte di Appello di Firenze, che – dichiarando inammissibile il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 4182/11, del 12 dicembre 2011, del Tribunale di Firenze – ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente nei confronti di (OMISSIS) e della sua assicuratrice per la “RCA”, societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”), in relazione ad un sinistro stradale occorsogli il 5 maggio 1990;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale fiorentino assumendo che l’incidente “de quo” fosse da addebitare alla prevalente o quantomeno concorsuale responsabilita’ del (OMISSIS), chiedendo, pertanto, il ristoro dei danni conseguenti alle gravissime lesioni personali subite;
– che il giudice di prime cure – nella contumacia dei convenuti -respingeva la domanda, sul presupposto che in relazione al sinistro per cui e’ giudizio fosse intervenuta sentenza di condanna del (OMISSIS), passata in giudicato, per il reato di cui all’articolo 590 c.p.;
– che esperito gravame dall’attore soccombente, nel giudizio di appello si costituiva la sola societa’ (OMISSIS), atteso che nelle more della decisione del primo giudice interveniva il decesso del (OMISSIS);
– che il giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l’appello, per mancata individuazione degli (e mancata notifica agli) eredi del (OMISSIS);
– che, in particolare, secondo il giudice di appello – nella ricostruzione che del suo “decisum” e’ oggi proposta dal ricorrente -mentre risulterebbe non provata la notifica, in data 28 gennaio 2013, dell’atto di gravame al (OMISSIS), “mancando la cartolina verde”, quanto alla “notifica a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali sono stati individuati quali eredi di (OMISSIS)” e hanno “sottoscritto la cartolina verde personalmente”, mancherebbe la prova dell’effettiva qualita’ di eredi del convenuto, poiche’ parte appellante, su invito dell’adito giudice d’appello, “si limitava a produrre un’attestazione di rifiuto da parte del Comune di Muccia a fornire le informazioni richieste”;
– che, pertanto, il giudice di seconde cure riteneva la notifica al (OMISSIS) nulla, “perche’ non effettuata agli eredi dello stesso nominativamente” e, comunque, per non avere l’appellante “ottemperato all’onere di individuazione delle parti convenuta in appello, eredi comunque legati da litisconsorzio necessario”, donde l’inammissibilita’ dell’appello, ex articolo 331 c.p.c., ricorrendo un’ipotesi di causa inscindibile ex articolo 144 cod. assicurazioni, essendo quella tra il responsabile del sinistro e la compagnia assicuratrice un’ipotesi di litisconsorzio necessario;
– che avverso la sentenza della Corte toscana il (OMISSIS) ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione dell’articolo 2697 c.c., e degli articoli 330 e 331 c.p.c., oltre omesso esame su un punto decisivo della controversia, atteso che la sentenza impugnata, difatti, non avrebbe tenuto conto del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla “accettazione della notifica da parte dei convenuti eredi in quanto tali che, sottoscrivendo la cartolina verde, nella qualita’ appunto di eredi di (OMISSIS), hanno dimostrato di essere tali”;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la societa’ (OMISSIS), chiedendo la reiezione del ricorso;
– che sono rimasto intimati, invece, gli eredi del (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per l’11 febbraio 2021;
– che la controricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso e’ manifestamente infondato;
– che l’unico motivo e’ in parte inammissibile e in parte non fondato;
– che l’inammissibilita’ va dichiarata in relazione alla censura formulata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), giacche’ “l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo” (nella specie, quelle sulla notificazione degli atti di impugnazione) “non e’ riconducibile al vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5), quanto, piuttosto, a quello ex articolo 360 c.p.c., n. 4), ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti – in quest’ultimo caso – di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5785, Rv. 6433398-01);
– che non fondata e’, invece, la censura formulata a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dovendo darsi seguito al principio – richiamato dalla sentenza impugnata – secondo cui “in caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l’impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., u.c., sicche’, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non puo’ essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita “nominatim” ex articoli 137 e ss. c.p.c., a prescindere dall’avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa” (Cass. Sez. 2, sent. 25 febbraio 2015, n. 3824, Rv. 634522-01);
– che, d’altra parte, nella specie, nessuna prova sussiste che i predetti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero effettivamente gli eredi di (OMISSIS), dovendo sul punto rammentarsi – come non ha mancato di rilevare la controricorrente – che “nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualita’ di erede, che non puo’ desumersi dalla mera chiamata all’eredita’, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredita’, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualita’” (Cass. Sez. Lav., sent. 30 agosto 2018, n. 21436, Rv. 650214-01);
– che il ricorso va, dunque, rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere alla societa’ (OMISSIS) S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ 15% per spese generali piu’ accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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