Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 marzo 2021| n. 9890.
Non risponde del reato previsto dall’articolo 650 del Cp lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi presso l’Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale in quanto l’ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita in materia dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 non possono essere surrogati da altri atti. Lo straniero, del resto, è persona indiziata del reato di cui all’articolo 10-bis del decreto citato e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriori sanzioni penali.
Sentenza|12 marzo 2021| n. 9890
Data udienza 5 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Provvedimenti del Questore – Espulsione dal territorio nazionale – Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità – Non imputabile lo straniero già colpito da ordine di espulsione – Adempimento all’invito a recarsi presso l’ufficio immigrazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
avverso la sentenza del 13/02/2019 del TRIBUNALE di SIENA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROCCHI GIACOMO;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale BIRRITTERI LUIGI che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siena dichiarava (OMISSIS) colpevole della contravvenzione di cui all’articolo 650 c.p., contestata per l’inosservanza all’ordine di presentarsi all’Ufficio Stranieri della Questura di Siena entro l’8/2/2016 e per riferire in merito alla sua posizione sul territorio nazionale, ordine impartito dalla Polizia stradale di Siena.
Dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il soggetto era stato controllato all’uscita di un casello autostradale e aveva esibito un passaporto albanese privo di visti di entrata o di uscita dalla frontiera nazionale.
2. Propone appello, trasmesso a questa Corte in quanto qualificato come ricorso per cassazione, il difensore di (OMISSIS), deducendo errata interpretazione dell’articolo 650 c.p..
La giurisprudenza di legittimita’ esclude la sussistenza del reato contestato, in quanto il procedimento di verifica della posizione sul territorio nazionale dello straniero si conclude con la sottoposizione dello stesso, se irregolare, a procedimento espulsivo, cosicche’ non vi e’ alcuno spazio per ulteriori obblighi diversi da quelli previsti dalla normativa sull’immigrazione.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il Procuratore generale, Birritteri Luigi, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che non risponde del reato previsto dall’articolo 650 c.p. lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi presso l’Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale in quanto l’ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita in materia dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 14, non possono essere surrogati da altri atti (Sez. 1, Sentenza n. 48270 del 23/10/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261266 – 01); lo straniero e’ persona indiziata del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10 bis e tale qualita’ e’ incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriori sanzioni penali (Sez. 1, Sentenza n. 12923 del 03/12/2013 Ud. (dep. 19/03/2014) Rv. 259542).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply