In tema di misure cautelari personali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 marzo 2021| n. 9902.

In tema di misure cautelari personali, l’indicazione del termine di scadenza, prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse.

Sentenza|12 marzo 2021| n. 9902

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Misura cautelare – Custodia in carcere – Agguato mafioso – Gravità indiziaria – Chiamata in correità – Valutazione – Verifica credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva delle dichiarazioni – Sequenza trifasica – Riscontri esterni – Intercettazioni – Interpretazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza emessa il 07/09/2020 dal Tribunale del riesame di Palermo;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 07/09/2020 il Tribunale del riesame di Palermo confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di (OMISSIS) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani il 03/08/2020, per il tentato omicidio di (OMISSIS) e per i connessi reati, cosi’ come contestati ai capi A, B e C della rubrica, che si ritenevano commessi a (OMISSIS).
I fatti di reato in contestazione, che venivano ascritti a (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) – che per tali ipotesi delittuose era stato condannato con sentenza irrevocabile in un separato procedimento -, che aveva eseguito materialmente l’agguato, esplodendo all’indirizzo di (OMISSIS) alcuni colpi di un fucile a canne mozze procuratogli dal ricorrente, venivano anzitutto accertati grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima dell’attentato.
Questi elementi indiziari, dopo la riapertura delle indagini preliminari, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani a seguito di un’informativa di reato della Squadra Mobile di Trapani, venivano correlati alle attivita’ di intercettazione eseguite nei confronti dell’indagato e di (OMISSIS), che permettevano di individuare il ricorrente come il mandante dell’attentato commesso in danno di (OMISSIS).
Gli esiti delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini preliminari venivano richiamati nelle pagine 4-7 del provvedimento impugnato, consentendo di individuare i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’attentato e le ragioni che avevano indotto il ricorrente a pianificarlo, individuate nei dissidi insorti a causa della spartizione di una somma ricevuta dalla vittima a titolo di indennizzo per un incidente.
Il compendio indiziario, quindi, veniva correlato alle dichiarazioni rese da (OMISSIS), che, sentito sul contenuto delle intercettazioni acquisite, sopra citate, riferiva che l’imputato gli aveva consegnato il fucile utilizzato per attentare alla vita di (OMISSIS), precisando che, subito dopo i fatti, il suo difensore gli aveva suggerito di ammettere le sue responsabilita’ e di chiamare in correita’ l’indagato, alleggerendo la sua posizione; suggerimento, questo, al quale il propalante non aveva aderito, tanto da revocare il mandato allo stesso difensore.
Questi elementi indiziari venivano ulteriormente correlati alle verifiche bancarie eseguite dalla Squadra Mobile di Trapani, che consentivano di accertare che (OMISSIS) disponeva di consistenti liquidita’ economiche, in conseguenza dell’indennizzo ricevuto a causa dell’incidente richiamato, del quale la vittima aveva riferito nella prima fase delle indagini preliminari.
Il Tribunale del riesame di Palermo, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura genetica, per effetto dell’attivita’ di elusione delle investigazioni emersa dalle intercettazioni, dello scenario nel quale i fatti di reato erano maturati e delle modalita’ con cui gli accadimenti criminosi si erano concretizzati, che rendevano elevati il pericolo di reiterazione delle condotte illecite – anche alla luce della situazione di conflittualita’ esistente tra i due affini -, il pericolo di fuga dell’indagato e il pericolo di inquinamento probatorio, attestati dagli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari.
Sulla scorta di tale compendio indiziario, il provvedimento cautelare genetico emesso nei confronti di (OMISSIS) veniva confermato.
2. Avverso tale ordinanza (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della rilevanza probatoria delle dichiarazioni di (OMISSIS), che non erano state valutate nel rispetto dei principi che governano le propalazioni degli imputati di reato connesso.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione dei reati ascritti a (OMISSIS) ai capi A, B e C, che veniva censurata in relazione all’interpretazione delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, ritenute sprovviste di univocita’ probatoria e inidonee ad affermare il coinvolgimento del ricorrente nell’organizzazione dell’attentato in danno di (OMISSIS).
Con il terzo, il quarto motivo e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di (OMISSIS) era stata applicata senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosita’ sociale dell’indagato ed eludendo le censure difensive relative al pericolo di reiterazione dei reati, al pericolo di fuga e al pericolo di inquinamento probatorio, censurato per l’omessa indicazione del termine di scadenza della misura restrittiva previsto dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d).
Con il sesto motivo di ricorso, che veniva proposto in stretta correlazione con le prime due censure difensive, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’articolo 292 c.p.p., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, che si riteneva sprovvisto di univocita’ probatoria e inidoneo ad affermare il coinvolgimento di (OMISSIS) nell’organizzazione dell’attentato oggetto di vaglio.
2.1. Le censure difensive poste a fondamento dell’originario ricorso per cassazione venivano ulteriormente richiamate nelle memorie trasmesse il 20/01/2021 dall’avv. (OMISSIS), con cui venivano ribadite le ragioni che imponevano di ritenere incongruo e smentito dalle emergenze probatorie il giudizio di gravita’ indiziaria formulato dal Tribunale del riesame di Palermo nei confronti del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ infondato.
2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4 e articolo 273 c.p.p., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della rilevanza probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da (OMISSIS), che non erano state valutate nel rispetto dei principi che governano le propalazioni degli imputati di reato connesso.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze indiziarie, dovendosi evidenziare che le dichiarazioni accusatorie rese da (OMISSIS) non venivano valutate isolatamente, ma alla luce degli esiti delle intercettazioni attivate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.
Si consideri, in proposito, che (OMISSIS), dopo la riapertura delle indagini preliminari, riferiva che il ricorrente gli aveva consegnato il fucile a canne mozze utilizzato per attentare alla vita di (OMISSIS), precisando che, nell’immediatezza dei fatti, il suo difensore gli aveva suggerito di ammettere le sue responsabilita’ e di chiamare in correita’ l’indagato, allo scopo di alleggerire la sua posizione. A sostegno di tali dichiarazioni, il propalante precisava che, non intendendo aderire al suggerimento ricevuto e volendo preservare il ricorrente, provvedeva a revocare il mandato al suo difensore; circostanza, questa, puntualmente riscontrata dagli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Trapani.
Le dichiarazioni di (OMISSIS), inoltre, venivano corroborate dalle intercettazioni ambientali acquisite nei confronti dello stesso (OMISSIS) nel corso delle indagini preliminari, dalle quali si evinceva che il propalante disponeva di informazioni riservate riguardanti il ricorrente, che rendevano quest’ultimo ricattabile.
Si muoveva, a ben vedere, nella stessa direzione probatoria la missiva scritta dal carcere da (OMISSIS) e indirizzata a (OMISSIS), al quale veniva chiesta una somma di denaro, che costituisce un significativo riscontro delle dichiarazioni accusatorie del propalante, che, a fronte del mancato soddisfacimento delle sue pretese economiche, si determinava ad ammettere le sue responsabilita’ e a coinvolgere l’indagato.
Le dichiarazioni di (OMISSIS), infine, venivano corroborate dagli accertamenti bancari eseguiti dagli investigatori trapanesi nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), che facevano luce sulla causale economica che aveva determinato il ricorrente a commissionare l’omicidio del cognato, che, per converso, sentito a sommarie informazioni, riferiva di non essere in grado di formulare alcuna ipotesi sul movente dell’attentato.
2.1. In questa cornice, non puo’ non rilevarsi che la chiamata in correita’ effettuata da (OMISSIS) nei confronti del ricorrente non presenta alcuna incongruita’, avendo riferito il propalante dell’attentato in esame in termini lineari e coerenti con le emergenze indiziarie, con la conseguenza che il Tribunale del riesame di Palermo riteneva tali dichiarazioni accusatorie attendibili sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile.
Venivano, in questo modo, rispettati i parametri ermeneutici affermati dalle Sezioni unite, secondo cui: “Nella valutazione della chiamata in correita’ o in reita’, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’articolo 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale” (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).
Tale arresto giurisprudenziale, com’e’ noto, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non puo’ che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilita’ del dichiarante, desunta dalla sua personalita’, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l’accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell’attendibilita’ intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneita’; dalla verifica esterna dell’attendibilita’ della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicita’ (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 19246501).
Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente – essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate – nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica deroga. In questa direzione, le censure difensive proposte dalla difesa del ricorrente, con riferimento al vaglio della chiamata in correita’ di (OMISSIS), si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata da questa Corte, tendente a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi del propalante, proponendo un’operazione di ermeneutica processuale incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01).
2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione dei reati ascritti a (OMISSIS) ai capi A, B e C, che veniva censurata in relazione all’interpretazione delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, ritenute sprovviste di univocita’ probatoria e inidonee ad affermare il coinvolgimento del ricorrente nell’organizzazione dell’attentato in danno di (OMISSIS).
Osserva il Collegio che tale censura difensiva postula il vaglio degli esiti delle attivita’ di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari nei confronti di (OMISSIS), passate in rassegna nelle pagine 4-7 dell’ordinanza impugnata.
Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro rilevanza probatoria, seguendo l’ordine di esposizione contenuto nel provvedimento impugnato, le intercettazioni registrate tra (OMISSIS) e la figlia, (OMISSIS), durante la carcerazione del propalante, nelle date del 09/04/2013, dell’11/04/2013 e del 30/04/2013.
In questo contesto indiziario, appare esemplare il passaggio del colloquio registrato il 09/04/2013, citato a pagina 4, in cui (OMISSIS) riferisce alla figlia di farsi consegnare una somma di denaro dal ricorrente tramite lo zio, (OMISSIS), in cambio del suo silenzio, dicendole: “Gli dici allo zio Alberto che acchiappa a (OMISSIS)… punto… gli deve dare la pila… devi andare la’ lo zio va la’ dove deve andare e senza pipitiare ci dice senno’ la bottiglia si svuota… mi dovete capire quando parlo… una parola sola…”. E ancora: “Non sono cosi’ (OMISSIS)… e se sto qui e’ per questa…”.
Di queste conversazioni il Tribunale del riesame di Palermo forniva un’interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento personale di (OMISSIS) nelle attivita’ delittuose ascrittegli ai capi A, B e C, che costituiva il frutto della conoscenza diretta degli accadimenti criminosi, presupposta dai colloqui tra il ricorrente e la figlia.
Tali elementi indiziari, peraltro, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione alla chiamata in correita’ effettuata da (OMISSIS) – di cui ci si e’ occupati nei paragrafi 2 e 2.1, cui si rinvia – e alle verifiche bancarie eseguite dalla Squadra Mobile di Trapani, che consentivano di ricostruire il movente dell’omicidio, accertando la disponibilita’ di ingenti liquidita’ economiche da parte di (OMISSIS), per effetto di un indennizzo ricevuto a causa di un incidente, del quale la vittima aveva riferito nella prima fase delle indagini preliminari.
3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni, telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni – che, nel caso di specie, fanno riferimento a (OMISSIS) – costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimita’, se motivata in conformita’ ai criteri della logica e alle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell’11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 23963601).
Ne discende che non e’ possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimita’, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di (OMISSIS) nell’atto di impugnazione in esame, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: “In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite” (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01).
Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualita’ gli ambiti di intervento del giudice di legittimita’ in relazione all’operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici cautelari palermitani sui risultati delle intercettazioni censurate, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: “In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilita’ dei significati e assenza di ambiguita’, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione” (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414-01).
Questa posizione ermeneutica, da ultimo, e’ stata ribadita dalle Sezioni unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’” (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).
3.2. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
4. Devono ritenersi inammissibili il terzo, il quarto motivo e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di (OMISSIS) era stata applicata senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua pericolosita’ sociale ed eludendo le censure difensive relative al pericolo di reiterazione dei reati, al pericolo di fuga e al pericolo di inquinamento probatorio; quest’ultimo censurato per l’omessa indicazione del termine di scadenza della misura cautelare genetica previsto dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d).
4.1. Quanto, in particolare, alle censure difensive relative al pericolo di reiterazione dei reati e al pericolo di fuga, deve osservarsi che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati a (OMISSIS) tenuto conto delle ragioni economiche che l’avevano spinto a organizzare un attentato in danno del cognato – rendevano incontestabile la sua elevata pericolosita’ sociale e imponevano di ritenere adeguata la misura cautelare applicata nei suoi confronti, alla luce della particolare violenza che aveva caratterizzato l’agguato in danno di (OMISSIS). Tali modalita’ esecutive, brutali ed espressive della pianificazione dell’attentato contro il cognato, anche alla luce della chiamata in correita’ di (OMISSIS), imponevano di ritenere elevato il pericolo di reiterazione dei reati da parte del ricorrente – e il connesso pericolo di fuga, funzionale a sottrarsi a una probabile condanna a pene consistenti – conformemente ai parametri elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222-01).
Ne’ e’ possibile confinare la condotta illecita di (OMISSIS) in un contesto di marginalita’ criminale, tenuto conto delle modalita’ attraverso cui si concretizzava l’attentato in danno del cognato e delle ragioni che la sorreggevano – collegate all’interesse nutrito dal ricorrente per la liquidita’ economica di cui disponeva la vittima, in conseguenza dell’indennizzo di cui si e’ gia’ detto -, che impongono di escludere la natura occasionale e il modesto disvalore degli accadimenti criminosi.
4.2. Non sussistono, infine, le omissioni motivazionali censurate con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio del ricorrente, in conseguenza dell’attivita’ di elusione delle investigazioni emersa dalle intercettazioni oggetto di vaglio cautelare, cui ci si gia’ e’ riferiti nei paragrafi 3 e 3.1.
In questa cornice, deve ritenersi destituita di fondamento anche la correlata censura, secondo cui, nell’ordinanza cautelare genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, non era stata indicata la data di scadenza della misura restrittiva, che ne determinava la nullita’ per violazione dell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d).
Non puo’, in proposito, non rilevarsi che nessuna violazione della norma invocata dalla difesa del ricorrente e’ ravvisabile laddove, come nel caso in esame, ricorra la concomitanza di una pluralita’ di esigenze cautelari, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: “L’indicazione del termine di scadenza della misura coercitiva personale, prescritta dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d), per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non e’ necessaria quando concorrono anche esigenze diverse” (Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, De Gaetano, Rv. 265892-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003, Segreto, Rv. 227657-01).
4.3. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso.
5. Deve, infine, ritenersi infondato, il sesto motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con le prime due censure difensive, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’articolo 292 c.p.p., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, che si riteneva sprovvisto di univocita’ probatoria e inidoneo ad affermare il coinvolgimento del ricorrente nell’organizzazione dell’attentato in danno di (OMISSIS).
Si tratta, come si e’ detto, di una censura difensiva che veniva proposta nell’interesse di (OMISSIS) in stretta correlazione con i primi due motivi di ricorso, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di respingere la doglianza in esame.
Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il sesto motivo di ricorso.
6. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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