L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15100.

L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

L’impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva sull’an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l’impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).

Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15100. L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

Data udienza 23 aprile 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Incidentali – Tardive impugnazione incidentale tardiva – Oggetto – Capo autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale – Ammissibilità – Preesistenza dell’interesse all’altrui impugnazione – Irrilevanza – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Rel.

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15188/2022 R.G. proposto da:

Gu.It., elettivamente domiciliato in Alba Adriatica (…), presso lo studio dell’avvocato Ro.Ti. (omissis) che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

(…) Spa in qualità di Fondo di Garanzia (…), elettivamente domiciliato presso l’avv. An.Gr. che la rappresenta e difende

– controricorrente –

(…) Spa,

– intimato –

avverso la Sentenza della Corte d’Appello L’Aquila n. 498/2022 depositata il 04/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2023 dal consigliere Enrico Scoditti

L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

RILEVATO CHE:

Gu.It. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di (…) Spa, nonché (…) Spa, quale società designata dal Fondo (…), chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto ignoto e nel corso del quale l’attore era a bordo di motociclo. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 38.419,70 oltre accessori. Avverso detta sentenza proposero appello l’attore, relativamente al quantum, ed appello incidentale (…), in ordine all’an della responsabilità. Con sentenza di data 4 aprile 2022 la Corte d’appello di L’Aquila accolse l’appello incidentale, rigettando la domanda, e dispose la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Premesso che doveva essere prioritariamente esaminato l’appello incidentale, in quanto avente ad oggetto i fatti costitutivi della domanda, osservò la corte territoriale quanto segue: “posto che l’auto si sarebbe immessa nella circolazione nella stessa direzione di marcia del motociclo, non risulta comprensibile quale specifica dinamica avrebbe potuto innescare e produrre, come dichiarato dal teste, l’urto dello scooter contro lo sportello di tale auto. A tale fondamentale perplessità, non altrimenti risolvibile sulla base delle allegazioni di fatto nel processo, si aggiunge un ulteriore e rilevante elemento di inattendibilità della prova che, in linea generale, va a minare la stessa credibilità della tesi attorea. Come infatti posto in luce dall’appellante incidentale, tutta la difesa dell’attore (fino anche alle memorie ex art. 183 c.p.c. e alla stessa formulazione del capitolo di prova) è basata su una ricostruzione per cui la caduta dello scooter (la cui velocità ad esempio neppure è dichiarata) sarebbe dipesa dalla repentinità della manovra di immissione da parte dell’auto, in assenza di collisione tra i mezzi (anzi, proprio “per evitare la collisione”). Viceversa, il teste ha dichiarato invece di aver visto lo scooter andare a collidere con lo sportello dell’auto… Sempre in ordine alla dinamica, si noti come l’attore non abbia neppure menzionato il punto esatto dell’impatto in modo da consentirne un riscontro e di confrontarlo magari con foto prodotte in giudizio, così impedendo del tutto qualunque verifica dotata di seria attendibilità ed aggiungendo alla ricostruzione un ulteriore elemento di genericità e di inattendibilità, sul piano dell’allegazione, prima ancora che su quello della prova”.

Aggiunse la corte territoriale che, occorrendo valutare l’appello principale incidentalmente ai soli fini dell’apprezzamento dell’eventuale revoca del gratuito patrocinio, la censura principale appariva “sia pure ad una incidentale valutazione – non ammissibile né fondata”.

Ha proposto ricorso per cassazione Gu.It. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso (…) Spa

Il consigliere delegato dal Presidente della sezione ha formulato la seguente proposta di definizione del giudizio: “-) sia dichiarata la manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso, alla luce dei principi stabiliti dalle SS.UU. di questa corte, in virtù dei quali l’appello incidentale tardivo è sempre consentito nei confronti dell’appellante principale, anche se rivolto contro capi della sentenza diversi da quelli oggetto dell’appello principale (Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989, Rv. 464074 – 01); -) sia dichiarata la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, dal momento che la sentenza impugnata non ha affatto dichiarato “inammissibile” l’appello principale, ma non lo ha esaminato in quanto assorbito, ex art. 276, comma secondo, c.p.c., avendo ben cura – correttamente – di precisare che il giudizio nel merito del gravame principale avveniva solo “virtualmente”, ai fini della valutazione del diritto a godere del patrocinio a spese dello Stato”.

Essendo stata richiesta la decisione, è stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. È stata presentata memoria dal ricorrente.

L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla eccezione di tardività dell’appello incidentale, per essere stato proposto oltre il termine di mesi sei, formulata nella memoria conclusionale.

Il motivo è inammissibile. L’inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale: pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass. 28 luglio 2015, n. 15843). Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. 12 gennaio 2016, n. 321; 6 dicembre 2004, n. 22860). Ed invero la decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità della domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza di specifica argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 30 giugno 2016, n. 13425; 11 settembre 2015, n. 17956; 4 ottobre 2011, n. 20311; 10 maggio 2007, n. 10696).

Il ricorrente si è limitato a denunciare il vizio di omessa pronuncia, ma non ha proposto, con il motivo in esame, una specifica censura relativamente alla questione processuale su cui secondo il ricorrente vi sarebbe stata l’omissione di pronuncia, ma su cui deve invece ritenersi abbia avuto luogo una statuizione implicita di rigetto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 325, 327, 334 e 342 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che l’appello incidentale tardivo sull’an è inammissibile poiché l’interesse ad impugnare il relativo capo della sentenza era preesistente e non logicamente consecutivo all’appello principale sul quantum.

Il motivo è infondato. Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo prevalente di questa Corte, secondo cui è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 3/1 c.p.c. (così da ultimo, Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto, dell’indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 2/616 del 2019).

La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l’impugnazione tardiva, l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l’assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell’apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia – magari – impugnato la sentenza nell’ultimo giorno disponibile. L’istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l’inutile moltiplicazione dei giudizi.

L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un’autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018).

Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite: “l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale”; “il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva”.

Nel caso di specie, l’impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l’impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale. L’appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all’an della pretesa, atteso che l’eventuale accoglimento dell’appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l’assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con ulteriore aggravio economico a carico del Fondo di garanzia (negli esatti termini della presente fattispecie è la già citata Cass. n. 14094 del 2020).

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 334 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, avendo ritenuto inammissibile l’appello principale, avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia dell’appello incidentale.

Il motivo è inammissibile. Trattasi di censura estranea alla ratio decidendi e pertanto priva di decisività. Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (Cass. n. 16117 del 2020). L’accertamento, che la medesima corte territoriale ha definito incidentale, di inammissibilità e infondatezza dell’appello principale ha avuto luogo nell’ambito dell’autonoma valutazione, rispetto al merito della causa, di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per cui non spiega alcuna efficacia rispetto al giudizio relativo alle impugnazioni della sentenza del Tribunale.

Con il quarto motivo si denuncia l’illogicità della motivazione nella parte in cui non è stato ritenuto credibile il teste Bi., trattandosi di mera congettura, rispetto invece alla dinamica dei fatti svoltasi come rappresentato nell’atto di citazione.

Il motivo è inammissibile. Trattasi di censura direttamente indirizzata al giudizio di fatto, come tale riservato al giudice del merito, cui compete l’apprezzamento dei fatti e delle prove, e non sindacabile in sede di legittimità (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 32505 del 2023).

Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla quantificazione dei postumi invalidanti, che è quella indicata in appello con la richiesta di rinnovazione di CTU.

Il motivo è inammissibile, afferendo al contenuto dell’atto di appello principale il cui esame è stato assorbito per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In base a quanto disposto dall’art. 380 bis c.p.c., trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone ai sensi dell’art. 96, comma 3, la condanna al pagamento in favore della controparte della somma di Euro 3.000,00 nonché al pagamento in favore della Cassa ammende della somma di Euro 1.000,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile il giorno 23 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2024.

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