Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 20922.
L’impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore
L’impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale.
Sentenza|| n. 20922. L’impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità da cose in custodia – Perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica) – Utilizzo delle presunzioni – Impedimento o dalla riduzione dell’attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva – anche – a suo favore – Rinvio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENTI Enzo – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26615/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VERZINO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
ASP CROTONE, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1217/2019 depositata il 11/06/2019.
Uditi gli Avvocati e il Pubblico Ministero.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.
L’impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore
RILEVATO
Che:
(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali legali rappresentanti delle figlie (OMISSIS) e (OMISSIS), convenivano davanti al Tribunale di Crotone il Comune di Verzino, l’Azienda sanitaria locale n. 5 di Crotone e (OMISSIS), esponendo che (OMISSIS) era caduta su una via dell’ente convenuto per “avvallamenti e piccole ma profonde buche” sul manto stradale, tutto cio’ risultando invisibile perche’ coperto da acqua piovana e fango; ricoverata all’Ospedale S. Giovanni di Dio, la stessa subiva un intervento chirurgico e poi, per sopravvenuta ischemia, veniva trasportata in un centro specializzato subendone un altro;
adducendo la responsabilita’ del Comune per difetto di manutenzione e di vigilanza della strada e la responsabilita’ dell’Asl e del medico (OMISSIS) per il susseguente trattamento ospedaliero, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni indicati come derivati sia dalla caduta sia da un preteso errore del sanitario, riferibile dunque anche alla struttura;
tutti i convenuti si costituivano, resistendo; la Asl e il medico chiamavano in garanzia le rispettive compagnie assicuratrici;
il Tribunale, con sentenza del 29 settembre 2008, condannava i convenuti a risarcire l’attrice nella misura di 830.121,08 Euro oltre accessori, e i suoi congiunti nella misura di 69.136,94 Euro oltre accessori ciascuno, attribuendo responsabilita’ per meta’ al Comune, per un quarto ciascuno all’Asl e al medico; condannava altresi’ la s.p.a. (OMISSIS) a tenere indenne il suo assicurato (OMISSIS); rigettava invece la domanda dell’Asl nei confronti della sua compagnia assicuratrice, divenuta (OMISSIS) s.p.a.;
proponeva appello l’Asl e ulteriore appello il Comune; le due cause erano riunite; anche i (OMISSIS) – (OMISSIS) proponevano appello incidentale;
la Corte d’appello, con sentenza non definitiva dell’11 giugno 2019, in parziale riforma, dichiarava cessata la materia del contendere tra i (OMISSIS) – (OMISSIS), da una parte, (OMISSIS) e la sua assicurazione, dall’altra, per intervenuta transazione, e rigettava le domande dei (OMISSIS) – (OMISSIS) nei confronti del Comune, ritenendo complessivamente assorbente l’incauta condotta della vittima; accoglieva l’appello incidentale quanto al condannare l’Asl a pagare ulteriori somme a titolo di spese mediche e accessorie; per il resto rigettava il gravame negando sussistesse prova del danno patrimoniale, preteso da (OMISSIS) a titolo di perdita della capacita’ lavorativa, essendo risultata solo la sua attivita’ di mera casalinga in famiglia;
rimetteva infine la causa in ruolo;
i (OMISSIS) – (OMISSIS) hanno presentato ricorso, articolato in cinque motivi e illustrato anche con memoria, da cui si e’ difeso con controricorso il Comune, anch’esso illustrato da memoria;
il processo e’ stato rinviato a questa Sezione dalla Sezione Sesta con ordinanza interlocutoria del 9 luglio 2021;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
L’impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore
RILEVATO
Che:
il primo motivo denuncia erronea, illogica e contraddittoria motivazione in ordine a fatto discusso e decisivo, errore di applicazione dei principi relativi alla responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., violazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e articolo 2043 c.c., e infine violazione, degli articoli 115 e 116 c.p.c., poiche’, in particolare, la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le piccole ma estese buche lungo la strada erano del tutto invisibili e imprevedibili, essendo coperte da acqua mista a fango, secondo quanto univocamente risultato dall’istruttoria;
il secondo motivo denuncia erronea, illogica e contraddittoria motivazione relativamente a fatto discusso e decisivo, erronea applicazione dei principi di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., violazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e articolo 2051 c.c., erronea applicazione dei principi in tema nesso di causalita’, violazione degli articoli 115 e 116 c.c., malgoverno della prova, poiche’, in particolare, la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la condotta della vittima deducente non era stata abnorme e come tale non poteva aver interrotto il nesso eziologico invece riferibile alla condotta anche colposa dell’ente locale che non aveva manutenuto la via;
il terzo motivo denuncia omessa ovvero insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo, malgoverno della prova, violazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1, poiche’, in particolare, la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la condotta del danneggiato avrebbe al piu’ potuto integrare un concorso causale e colposo;
il quarto motivo denuncia omessa ovvero insufficiente motivazione su fatto discusso e decisivo e malgoverno della prova, poiche’, in particolare, la Corte di appello avrebbe errato mancando di ripartire, in coerenza con la consulenza medico legale, la responsabilita’, attribuendola al 78% all’Asl e al medico e al 22% all’ente locale;
il quinto motivo denuncia omessa ovvero insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo, malgoverno della prova, violazione dell’articolo 1223 c.c., comma 1, poiche’, in particolare, la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che dall’istruttoria era risultato che la deducente (OMISSIS) era divenuta completamente inabile al lavoro, aveva al contempo un diploma di scuola magistrale e dunque una potenzialita’ e prospettiva lavorativa specie tenuto conto della sua giovane eta’ di 35 anni al momento dell’accaduto, e in ogni caso la sua svolta attivita’ domestica era patrimonialmente quantificabile facendo riferimento al contratto collettivo delle “collaboratrici familiari” se non al criterio del triplo della pensione sociale per l’ipotesi di cenestesi lavorativa da maggior usura.
L’impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore
Considerato che:
i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
preliminarmente dev’essere rimarcato che nessun vincolo deriva dalla proposta formulata dal Consigliere relatore presso la Sesta Sezione Civile di questa Corte ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 380-bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile, ne’, evidentemente, dall’ordinanza meramente interlocutoria di rinvio all’udienza pubblica di questa Sezione, depositata all’esito della relativa adunanza;
nel merito cassatorio vale cio’ che segue;
la Corte territoriale, con giudizio di fatto di cui si chiede inammissibilmente la rinnovazione denunciando diffusamente il malgoverno delle prove non sindacabile in questa sede di legittimita’, ha affermato che:
– l’imprevedibilita’ per invisibilita’ delle buche, costituiva apprezzamento dei testimoni escussi, e non fatto in senso proprio;
– in ogni caso, era risultato che la strada percorsa era interamente coperta da acqua e fango, per cio’ stesso “intransitabile normalmente” (pag. 15), ovvero non cautamente transitabile;
– la suddetta condizione e’ stata ritenuta – si ripete, con accertamento fattuale proprio del sindacato del giudice di merito – piu’ che agevolmente percepibile “da chiunque”, tanto da dover necessariamente “suscitare in un pedone una normale attenzione e una ordinaria cautela idonee ad evitare l’infortunio” (pag. 18);
non ha alcuna incidenza logica, dunque, la circostanza per cui quel percorso fosse astrattamente transitabile a piedi, posto che andava razionalmente valutato il concreto stato dei luoghi;
secondo questa Corte (cfr., in tema di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita cosi’ come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione propria del giudice di merito da compiere proprio sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
anche tale valutazione, qualora motivatamente effettuata come avvenuto nel caso, non e’ quindi sindacabile in questa sede;
le censure in scrutinio, pertanto, pur formalmente esposte come ipotesi di violazioni “in iure”, sottendono, e ripetutamente peraltro esplicitano, l’inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti e dell’istruttoria sugli stessi, mirando in questo modo a far affermare l’invece esclusa sussistenza del nesso causale;
il quarto motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale ha statuito che, una volta esclusa la responsabilita’ del Comune, l’obbligazione risarcitoria residua (rispetto alla transazione intervenuta), su cui statuire, diveniva monosoggettiva, in capo all’azienda sanitaria;
la difesa ricorrente non si misura con questa ragione decisoria, chiedendo la rideterminazione della responsabilita’ in capo al medico e all’Asl, senza spiegarne il fondamento e il fine – posto che il primo ha transatto e della seconda e’ stata statuita la responsabilita’ senza riduzione del debito, a pag. 19 della decisione gravata – e, per altro verso, indicando che il riparto di responsabilita’ ipotizzato dalla disposta consulenza medico legale avrebbe dovuto imporre anche una differente conclusione in ordine alla responsabilita’ dell’ente locale;
si tratta di un’affermazione, quest’ultima, che illogicamente attribuisce inesistenti vincoli istruttori in capo al giudice;
va specificato, quanto alla prima richiesta, che il riparto affermato dal Tribunale, 50% di responsabilita’ in capo al Comune, 25% in capo al medico e 25% in capo all’Asl, era espressamente ed e’ il riparto interno di una responsabilita’ solidale, sicche’ esso come tale non incide sulla posizione degli originari attori;
ne’ si discute degli effetti della transazione bensi’ solo di quelli delle risultanze della richiamata perizia;
al contempo, e comunque, non risultano ne’ un omesso esame di fatti decisivi e discussi, ne’ carenze motivazionali;
il quinto motivo e’ fondato nei limiti di cui si sta per dire;
questa Corte (nel precedente richiamato a pag. 44 del ricorso: Cass., 19/07/2018, n. 19197, a pag. 8), ha chiarito che:
“se viene accertata una “perdita o riduzione della capacita’ lavorativa (generica)”, possono applicarsi – avuto riguardo al grado percentuale di invalidita’ permanente accertato in sede medico legale – le presunzioni intese a provare la esistenza di un “danno patrimoniale” – emergente e da lucro cessante – (cfr. Cass., 13/07/2010, n. 16392; Cass., 05/12/2014, n. 25726) determinato dall’impedimento o dalla riduzione dell’attivita’ di lavoro domestico che il soggetto svolgeva – anche – a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarieta’ familiare, a vantaggio di soggetti terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi: Cass. 03/03/2005, n. 4657), trattandosi di attivita’ suscettiva di valutazione economica (Cass., 09/02/2005, n. 2639; Cass., 18/11/2014, n. 24471), che trova fondamento negli articoli 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Cass., 11/12/2000, n. 15580; Cass., 20/10/2005, n. 20324), e che potra’ ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale”;
ora, con la censura in scrutinio si prospetta sul punto un danno alla stessa (OMISSIS) (v. la formulazione della censura, e specie a pag. 44, primo capoverso), e infatti si conclude in tal senso per l’ipotesi di decisione nel merito di questa Corte (pag. 46);
e cio’ rimanendo affermato ed essendo risultato, pacificamente, lo svolgimento dell’attivita’ nella propria famiglia;
dunque, il motivo e’ fondato, fermo che il giudice del rinvio dovra’ verificare la quota di danno riferibile alla medesima persona che svolgeva, anche a suo favore, la descritta attivita’, esclusa la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia;
quanto invece al diploma di scuola magistrale, di cui al Corte territoriale non parla, non si indica neppure quando specificatamente prodotto e dove specificatamente rinvenibile per poterne verificare il contenuto (pag. 41), in aperta violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
peraltro, il profilo viene correlato a un danno da perdita di “chance” che non si dimostra se e come specificatamente domandato per tempo nelle fasi di merito come necessario non essendo possibile, nel giudizio cassatorio a critica vincolata, introdurre ne’ domande nuove ne’ temi nuovi cui siano correlati accertamenti in fatto (cfr., Cass., 13/12/2019, n. 32804).
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie come in motivazione il quinto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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